STATUTO
STATUTO
Modifica Statuto Associazione A.S.D. Gruppo Canoa San Mauro
Con la presente scrittura si intende sostituire integralmente lo statuto registrato in data 31/01/2020 – n. 154 serie 3
Art. 1
Denominazione, sede e durata
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Costituzione italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l’Associazione sportiva dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO CANOA SAN MAURO” – C.F. 97524650013.
L’Associazione ha sede in San Mauro Torinese, Via del Porto n. 15; l’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero.
In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’indicazione “Associazione Sportiva dilettantistica” anche mediante l’utilizzo dell’acronimo A.S.D.
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Art. 2
Oggetto e scopi
L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l’Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.
L’associazione si propone quale scopo primario principale:
- l’esercizio in via stabile principale dell’organizzazione e gestione delle attività sportive
dilettantistiche nonché della didattica e della formazione creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione.
Per attuare, inoltre le finalità istituzionali, l’Associazione potrà organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo, della canoa e delle discipline sportive collegate. L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Canoa Kayak, riconosciuta dal CONI e dal CIP, il cui Statuto e Regolamento si impegna a far rispettare ai propri associati e collaboratori. L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L’Associazione intende, altresì, provvedere all’assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l’impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire al socio abbigliamento e altri beni e attrezzature per l’esercizio della disciplina sportiva.
Ai fini organizzativi, l’Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.
L’Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.
Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l’Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio Regolamento.
I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d’ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presento Statuto e dai Regolamenti impartiti dalla Federazione Italiana Canoa Kayak.
L’Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:
svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport in genere e la canoa nello specifico;
predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell’Associazione e all’acquisto di beni e servizi per l’esercizio della canoa;
istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, della disciplina previst dall’Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all’estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell’attività sportiva;
gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
f) pubblicare riviste, videocassette e altro materiali a fine divulgativo e conoscitivo;
aprire un sito Internet;
L’Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2
Oggetto e scopi
L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l’Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.
L’associazione si propone quale scopo primario principale:
l’esercizio in via stabile principale dell’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche nonché della didattica e della formazione creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione.
Per attuare, inoltre le finalità istituzionali, l’Associazione potrà organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo, della canoa e delle discipline sportive collegate. L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Canoa Kayak, riconosciuta dal CONI e dal CIP, il cui Statuto e Regolamento si impegna a far rispettare ai propri associati e collaboratori. L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L’Associazione intende, altresì, provvedere all’assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l’impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire al socio abbigliamento e altri beni e attrezzature per l’esercizio della disciplina sportiva.
Ai fini organizzativi, l’Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.
L’Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.
Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l’Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio Regolamento.
I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d’ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presento Statuto e dai Regolamenti impartiti dalla Federazione Italiana Canoa Kayak.
L’Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:
svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport in genere e la canoa nello specifico;
predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell’Associazione e all’acquisto di beni e servizi per l’esercizio della canoa;
istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, della disciplina previst dall’Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all’estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell’attività sportiva;
gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
pubblicare riviste, videocassette e altro materiali a fine divulgativo e conoscitivo;
aprire un sito Internet;
L’Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Riconoscimento ai fini sportivi
3.1 – Riconoscimento a fini sportivi
Al fine di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi l’associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconoscuti dal CONI e/o CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alla norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.
Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Poi le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest’ultimo.
L’Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti )FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. 39/21.
3.2 - Certificazione
L’Assocazione tramite l’affiliazione chiederà l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica.
Art. 4
Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) quote associative ordinarie;
b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
h) entrate derivanti dall’organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione;
j) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
k) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l’Associazione provvederà a redigere l’apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.
Art. 5
Associati
Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:
di voler partecipare alla vita associativa;
di accettare, senza riserve, lo Statuto dell’Associazione e le norme regolamentari interne circa l’utilizzo delle attrezzature e dei beni dell’Associazione;
di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalla Federazione Italiana Canoa Kayak;
di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.
Tutti i soci dell’Associazione devono essere tesserati alla Federazione Italiana Canoa Kayak; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi alla Federazione Italiana Canoa Kayak, devono essere richiesti per il tramite dell’Associazione.
Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. In caso di soci minorenni il diritto di voto viene esercitato da chi ha la patria potestà. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Tutti i soci sono vincolati all’Associazione per la durata di un anno sociale.
La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.
L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato da Consiglio Direttivo.
La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:
per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall’invito rivoltogli dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata;
per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dalla Federazione Italiana Canoa Kayak;
- inadempienza alle norme e alle direttive del CONI; - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione;
- condotta contraria alle attività dell’Associazione;
- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all’assemblea e la decisione è inappellabile.
I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate
Art. 6
Diritti e dover degli associati
Gli associati hanno diritto:
di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione
il diritto di acquisisce dopo 90 giorni dalla data di associazione;
in caso di minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall’esercente della podestà genitoriale;
di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; - di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione posti a disposizione dei soci;
di frequentare i locali dell’Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall’apposito Regolamento interno. Gli associati sono obbligati:
ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
ad osservare le norme stabilite dalla Federazione Italiana Canoa Kayak; - ad osservare le norme e le direttive del CONI;
a pagare la quota associativa;
a svolgere le attività preventivamente concordate;
a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione; - a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.
Art. 7
Quote associative e contributi
Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell’associato. L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’Associazione ha l’obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.
Art. 8
Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea generale dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente dell’Associazione;
il Vice Presidente;
il Segretario
il Collegio dei Probiviri.
L’assemblea con propria delibera potrà istituire il Collegio dei Revisori dei Conti e il Revisore unico.
Art. 9
Assemblea degli associati
L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno, per l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell’anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, sulla nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci, sulla nomina del Revisore contabile e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.
L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindi giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno dettagliato.
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
L’assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione medesima; in particolare l’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.
La convocazione dell’assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo o di un decimo degli associati: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
Art. 10
Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta da un numero di consiglieri non inferiore a 5 (cinque), che devono essere nominati dall’assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica fino alla assemblea ordinaria successiva al suo insediamento ed i suo componenti possono essere rieletti.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportate condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell’organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.
L’avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera raccomandata o altro strumento idoneo, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro dell’organo di controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione stessa.
La convocazione potrà essere fatta anche mediante telegramma, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell’organo di controllo.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.
I verbali delle riunioni, trascritti nell’apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all’assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.
Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l’ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l’ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.
Nell’ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti o uno o più delegati, nominati all’interno del Consiglio, i quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.
Art. 11
Presidente
Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica sino alla assemblea ordinaria successiva alla sua elezione. Il Presidente nomina il Vicepresidente all’interno del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza, impedimento o di cessazione le funzione del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede l’assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all’assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
Art. 12
Organo di controllo
Qualora l’assemblea degli associato lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell’associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; tale organo è in forma monocratica, Revisore contabile.
Il revisore contabile dura in carica sino alla assemblea ordinaria successiva alla sua elezione è nominato dall’assemblea degli associati e può essere rieletto.
All’organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L’organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell’assemblea degli associati.
L’organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell’apposito Libro.
Art. 12 bis
Collegio dei Probiviri
L’Assemblea dei soci provvede ad eleggere il Collegio dei Probiviri composto da tre membri scelti tra i soci con la maggiore anzianità.
I componenti del Collegio eleggono, nella prima seduta, il Presidente ed il Segretario. Al Collegio dei Probiviri sono demandate le seguenti funzioni:
esercitare l’alta vigilanza per il rispetto da parte degli organi dell’associazione delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti.;
intervenire per l’amichevole composizione delle divergenze che comunque sorgessero nell’associazione, senza pregiudizio per l’esercizio della potestà disciplinare;
esprimere pareri sulle questioni ad esse sottoposte dal Consiglio Direttivo;
convocare l’assemblea dei soci in caso di trasgressione, da parte degli organi dell’associazione.
Il Collegio dei Probiviri è convocato almeno dieci giorni prima della data della riunione dal suo Presidente con apposito invito contenente l’ordine del giorno da trattare; in assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano d’età. Le sedute sono valide solamente se risulta presente la maggioranza dei componenti. Delle delibere adottate e dei pareri emessi viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.
Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei voti ed a scrutinio palese, a meno che il Presidente richieda lo scrutinio segreto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 13
Bilancio
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare il modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o un Tesoriere all’uopo nominato. L’anno sociale e l’esercizio iniziano il 01/01 e terminano il 31/12 di ciascun anno.
Art. 14
Divieto di distribuzione di utili
Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto fondi, riserve, utili o capitale nel rispetto della disposizione dell’articolo 8 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.
Art. 15
Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della associazione.
Art. 16
Intrasmissibilità della quota o contributo associativo
La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.
Art. 17
Rappresentanti degli atleti e dei tecnici
Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l’associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni – per l’individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all’Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.
Art. 18
Prestazioni di Lavoro e Volontari
L’Associazione potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.
Art. 19
Modifiche allo Statuto
Per la revisione o la modifica dello statuto delibera l’assemblea dei soci in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.
Art. 20
Scioglimento dell’Associazione
L’Assemblea straordinaria delibera:
sullo scioglimento dell’Associazione;
sulla nomina del liquidatore;
sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione.
L’Assemblea è validamente costituita e delibera on le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l’esclusione delle deleghe.
In caso di scioglimento dell’associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad Enti o ad associazioni che senza scopo di lucro iscritte sia al Registro delle A.S.D. che al RUNTS avente sede nella medesima provincia.
Art. 21
Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza del Collegio dei probiviri che assumerà le funzioni di collegio arbitrale.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 2’ giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.
L’arbitrato avrà sede presso i locali dell’associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Art. 22
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui l’associazione aderisce e quelli degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’associazione in contrasto con esso.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Associazione nella riunione del 24/05/2024.
In originale firmato:
Calzavara Claudio
Tordin Davide
Milano Maria
Calzavara Alessandro
Corbetta Paolo
Cardin Norma Maria
Cappuccio Deborah
Cornero Alessandro
Cozzi Davide
Colla Elena
Frola Davide
Panicucci Laura