STATUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE ENSEMBLE ANTICA PIEVE
TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1 - Denominazione e sede
E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione Musicale denominata “Ensemble Antica Pieve” con sede legale in 37129 Verona, Via Cantarane, 17 (VR) sito WEB : ensembleanticapieve.it
L' Associazione, democratica e apolitica, non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa ed è apartitica
TITOLO II – FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 2 - Scopi
L’Associazione Musicale Ensemble Antica Pieve si propone di:
favorire un rapporto di reciproca fiducia e di amicizia tra i suoi membri e fra tutte le persone, sia interne che esterne all’Associazione, che condividano gli scopi del presente Statuto;
promuovere la diffusione della cultura musicale mediante l’esecuzione e l’organizzazione di concerti ed eventi, anche in collaborazione con altri cori, associazioni e con enti pubblici e privati;
educare i suoi membri all’ascolto, allo studio e all’esecuzione di composizioni corali sacre e profane, di varia epoca, stile e genere, sia a cappella che con l’accompagnamento di strumenti;
sviluppare l’attività didattica musicale, mediante l’organizzazione di corsi, scuole, seminari, stages di musica;
realizzare eventuali iniziative pubblicistiche nei settori della cultura e della didattica musicale, mediante l’edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, o la collaborazione con realtà già esistenti.
Art. 3 - Soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ed impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni assunte dai suoi organi societari, secondo le competenze statutarie e a tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci, che nei confronti di terzi. Possono dunque far richiesta di ammissione all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e ne accettano lo Statuto ed il Regolamento interno.
Si stabiliscono tre categorie di soci:
I Soci Ordinari, che partecipano attivamente alla vita dell’Associazione in qualità di Direttore,Corista o di Orchestrale, versano annualmente la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo e confermata dall’Assemblea, partecipano alle Assemblee, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali;
I Soci Simpatizzanti, che sostengono attivamente l’Associazione dall’esterno, versano annualmente la quota sociale, non partecipano alle Assemblee, non hanno diritto al voto, né sono eleggibili alle cariche sociali;
I Soci Onorari, nominati dal Consiglio Direttivo, perché ritenuti meritevoli per il sostegno e lo stimolo offerti all’Associazione, che non sono tenuti a versare la quota sociale, possono partecipare alle Assemblee, ma non hanno diritto al voto, né sono eleggibili alle cariche sociali.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei Soci Ordinari è il Consiglio Direttivo e, in particolare per i Soci Ordinari, il Maestro Direttore, il cui giudizio è insindacabile e contro le cui decisioni non è ammesso appello.
Al richiedente sarà richiesta la partecipazione a quattro prove; se ritenuto idoneo, entro la prova successiva riceverà l’invito a divenire parte dell’organico; in caso di silenzio, si intenderà rifiutata la richiesta. Se ammesso, il richiedente dovrà impegnarsi a versare la quota associativa.
Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci
I Soci hanno diritto di eleggere gli Organi Sociali, di essere eletti negli stessi e di essere informati sulle attività dell’Associazione. I Soci hanno il dovere di versare annualmente la quota sociale e di rispettare il presente Statuto ed il Regolamento Interno; svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 5 - Recesso ed esclusione del socio
Il Socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi a restituire quanto di appartenenza all’Associazione stessa.
Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o la cui condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione, può essere escluso, mediante delibera del Consiglio Direttivo. Il Socio espulso non ha diritto al rimborso della quota associativa e non può essere riammesso.
TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 6 - Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
Assemblea dei soci
Consiglio Direttivo
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Responsabile della comunicazione
Maestro Direttore
Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.
Art. 7 - Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci; hanno diritto di voto e sono eleggibili solamente i Soci Ordinari. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, specificando l’Ordine del Giorno dei lavori, con anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data fissata. L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria:
- Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione;
- Ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea è convocata inoltre qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L’Assemblea può anche essere richiesta dalla maggioranza dei Soci, che potranno proporre gli argomenti da inserire nell’Ordine del Giorno.
Art. 8 - Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea deve:
approvare il Rendiconto consuntivo e il Bilancio preventivo;
approvare l’importo della quota sociale annuale deliberato dal Consiglio Direttivo;
approvare eventuali modifiche del regolamento interno, su proposta del Consiglio Direttivo;
eleggere il Consiglio Direttivo;
deliberare su quanto altro demandatole per legge o per Statuto, e sottoposto al suo esame daL Consiglio Direttivo.
Art. 9 - Validità Assemblee
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, è ritenuta valida qualunque sia il numero dei presenti.
Non è ammessa delega. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti. Sono espresse con voto palese, tranne nei casi in cui l’Assemblea lo ritenga opportuno.
L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di due terzi dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
Art. 10 - Verbalizzazione
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario amministrativo (o da un membro dell’Assemblea appositamente nominato).
Tale Verbale dovra’ essere manoscritto e sottoscritto dal Segretario e firmato dal Presidente.
Copie dei verbali verranno consegnate ai Soci che ne avranno formalizzato richiesta al Segretario.
Art. 11 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti e possono essere rieleggibili per più mandati,.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Maestro Direttore ed è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di Ordinaria amministrazione anche non espressamente demandati dall’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il Rendiconto consuntivo e Bilancio preventivo, determina la quota associativa annuale, delibera sull’ammissione od esclusione dei Soci, nomina tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Amministrativo, un Responsabile comunicazione e il Maestro Direttore.
Art. 12 - Presidente
Il Presidente ha funzione di legale rappresentante dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e il Consiglio Direttivo, ai quali risponde del suo operato.
Art. 13 – Vice presidente
Il Vice presidente sostituisce il Presidente nel caso questi fosse momentaneamente impedito, svolgendone le funzioni.
Art. 14 – Segretario
Il Segretario redige e conserva i registri contabili, controlla ed esegue la gestione amministrativa dell’Associazione, redige e conserva il registro dei verbali delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.
Art. 15 – Responsabile della comunicazione
Il Responsabile comunicazione, raccoglie i files dei brani musicali, ne provvede l’inoltro ai soci e tiene aggiornato il sito web: www. ensembleanticapieve.it
Art. 16 - Maestro Direttore
Il Maestro Direttore è la persona con le maggiori competenze in campo musicale ed artistico. Gli competono la direzione del Coro, la formazione musicale, vocale e artistica dei coristi, l’insegnamento del repertorio, decide in merito alle scelte di repertorio e alle modalità di esecuzione e rappresentazione dello stesso. Il Maestro Direttore decide sull’ammissione dei Soci Ordinari al superamento della prova attitudinale e, in casi estremi, provvede all’espulsione dei soggetti inadempienti come pure al loro reintegro. In collaborazione con il Consiglio Direttivo organizza il programma dei brani da eseguire negli Eventi.
TITOLO V – PATRIMONIO
Art. 17 – Risorse economiche
Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito da
- i mezzi finanziari composti principalmente dalle quote associative che vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- dal materiale didattico e dalla strumentazione;
- dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e dalle occasionali attività atte al conseguimento delle finalità associative.
Gli eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali. La presente Associazione è considerata ai fini fiscali un ente non commerciale e senza scopo di lucro.
Art. 18 - Esercizio Sociale e Finanziario
L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.
Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato dai soci ordinari. Il Rendiconto consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario.
TITOLO VI – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Art. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
La durata dell’Associazione è illimitata e l’eventuale suo scioglimento, proposto in base a gravi motivi dal Consiglio Direttivo, sarà deciso soltanto dall’Assemblea (con la modalità di cui all’art. 7), che provvederà alla nomina di un Liquidatore, che attui la devoluzione di tutti i beni ad Associazioni od Enti che perseguano analoghe finalità di utilità sociale.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20 - Disposizioni finali
Il presente Statuto, strutturato in sette parti per complessivi venti articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti interni e alle deliberazioni, che saranno pure integralmente accettate. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti in materia.