SE VOLETE DIFENDERVI IN QUESTO MONDO IN GUERRA POTETE TROVARE DEI SUGGERIMENTI ESSENZIALI PER LA VOSTRA AUTODIFESA.
IF YOU WANT TO DEFEND YOURSELF IN THIS WORLD AT WAR, YOU CAN FIND SOME ESSENTIAL TIPS FOR YOUR SELF-DEFENSE.
COME DIFENDERSI DALLE INGIUSTIZIE E SALVAGUARDARE LA SALUTE ED IL PATRIMONIO.
HOW TO DEFEND YOURSELF FROM INJUSTICE AND SAFEGUARD YOUR HEALTH AND ASSETS.
2026
16 aprile 2026
Mettiamo qui di seguito la copertina e gli indici dei principali saggi di Economia Integrata
INDICE
SEZIONE I
Capitolo I. I beni rifugio
Capitolo II. Quali sono i beni rifugio
Capitolo III. La salute e il cibo
Capitolo IV. L’amicizia e la guerra
Capitolo V. Ricchezza e immobili
Capitolo VI. I capitali
Capitolo VII. Quadri, orologi, diamanti,
monete, oro, francobolli
Capitolo VIII. L’essenza del bene rifugio
Bibliografia
SEZIONE II
Premessa
Capitolo I. Salute
Capitolo I bis. L’economia addomesticata
Capitolo II. Patrimonio – proprietà
Capitolo III. Immobili
Capitolo IV. Oro e diamanti
Capitolo V. Considerazioni conclusive
Bibliografia
Indice
Premessa 1
§ 1. Senza speranza e senza timore 1
§ 2. L’economia integrata 2
§ 3. Grandezze assolute e cambiali 2
§ 4. Non pagare le tasse è razionale 3
§ 5. Deflazione e disoccupazione 4
§ 6. I prestiti a leva e il pericolo di una nuova bolla 5
Introduzione n. 1
Le tre metafore che spiegano questo mondo complicato 7
Introduzione n. 2
I SERVIZI SEGRETI 8
Introduzione n. 3
LA FORZA DEL DIRITTO NELLA STORIA 10
Introduzione n. 4
I LIMITI DELL’ECONOMIA COMPORTAMENTALE 11
Introduzione n. 5
LA FAME E LA STANCHEZZA 12
Introduzione n. 6
GUERRA COI CANNONI E GUERRA ECONOMICA 13
Introduzione n. 7
PERSONALITÀ ISTRIONICA 15
Introduzione n. 8
L’ITALIA È PICCOLA, ANZI PICCOLINA SI LEGGANO LE SEGUENTI TRE TABELLE PER SETTE MILIARDI E MEZZO DI UOMINI 16
Introduzione n. 9
GLI ITALIANI IN QUESTO MONDO ESPLOSIVO 19
PARTE PRIMA
Relazione al parlamento
PRIMO SEMESTRE 2020
Capitolo I
CONSIDERAZIONI GENERALI 25
§ 1. I vantaggi di leggere gratis questa relazione 25
§ 2. Il ragionamento scientifico 25
§ 3. Il giudice lavora come lo scienziato 26
§ 4. L’Italia si sta sbriciolando 27
§ 5. La Cancelliera MERKEL 28
§ 6. I risparmiatori 28
Capitolo II
CRONOLOGIA e COMMENTO DEI FATTI
CHE VANNO OLTRE LA CRONACA 30
Capitolo III
LE VARIE AREE DEL MONDO 33
§ 1. Africa 33
§ 2. America centro-meridionale 33
§ 3. Estremo oriente 33
§ 4. Australia 34
§ 5. Germania 34
§ 6. Svezia 35
§ 7. Svizzera 35
§ 8. Ucraina 35
§ 9. Vaticano 36
§ 10. Israele 36
§ 11. Tunisia 37
§ 12. Turchia 37
§ 13. U.S.A. 37
Capitolo IV
SENZA SCIENZA NON C’È FUTURO 39
§ 1. Le confessioni di un lavoratore della legalità 39
§ 2. Kierchegaard ci aiuta a vivere, Pascal a morire 40
§ 3. Il giudice corrotto è più furbo del pollo 40
§ 4. L’ordine pubblico nel mondo 42
§ 5. O.M.S. e vaccini 43
§ 6. Renzo De Felice 44
§ 7. L’eccessivo benessere 45
§ 8. Il corona virus non ha leso il geniale capo del governo italiano 45
Capitolo V
LA FESTA È FINITA 46
§ 1. Il collante della vita sociale italiana è da vent’anni
l’evasione fiscale di massa 46
§2. Bisogna lavorare di più e meglio per sopravvivere 47
§ 3. Scuola e lavoro 48
§ 4. E ritornare a Ford? 49
Capitolo VI
SUPPLEMENTO ALLA RELAZIONE DEL 16.06.2020 51
La corruzione nel tribunale “x” nel cuore del nord 51
§ 1. Premessa 51
§ 2. Il guerriero 51
§ 3. La competenza del garante e l’art. 331 del c.P.P. 52
§ 4. Il giudice più corrotto d’Italia sta nel nord 53
PURTROPPO QUESTO GIUDICE-SQUALO COMANDA SU ALMENO ALTRI DIECI GIUDICI DEL SUO STESSO TRIBUNALE!
§ 5. La storia contemporanea 54
§ 6. Relazione al parlamento 57
PARTE SECONDA
PRIMO QUADRIMESTRE 2020
Capitolo I
Qualcuno sta scherzando o sbaglio? 59
§ 1. Prologo n. 1. Dal punto di vista degli Stati 59
§ 2. Prologo n. 2. Dal punto di vista dell’individuo 60
§ 3. Prologo n. 3. Non si vive di solo pane, però… 60
§ 4. Prologo n. 4. La preghiera del recluso 61
§ 5. Prologo n. 5. Le confessioni di un povero 61
§ 6. Prologo n. 6. SONO GENEROSO 62
Capitolo II
Economia tra cronaca e storia 65
§ 1. Premessa sul metodo 65
§ 2. La raccolta e l’analisi dei dati 65
§ 3. Cronologia dal 21 febbraio 2020 al 16 aprile 2020 66
Capitolo III
GRAND’HOTEL ITALIA 70
§ 1. I fagioli 70
§ 2. Fine aprile 2020 70
§ 3. La fame in Italia e nel Mondo 71
§ 4. Inizio maggio 71
§ 5. 10 maggio 2020 72
Capitolo IV
RIFLESSIONI SULLA PANDEMIA DEL 2020 73
§ 1. 08.03.2020 – La strana epidemia 73
§ 2. 22.03.2020 – Pensa a sopravvivere e sopravvivrai se pensi 74
§ 3. I principi di sopravvivenza da me suggeriti 74
§ 4.1. 31.03.2020 – L’evidenza può salvarci 76
§ 4.2. 31.03.2020 – Le due classi 76
§ 4.3. Le statistiche degli stati cicala 77
§ 5. Germania 78
§ 6. Rischio 79
Capitolo V
IL PERICOLO GIALLO 80
§ 1. Le guerre commerciali e militari della Cina 80
§ 2. La risposta dell’occidente 81
§ 3. Il laboratorio di Wuhan 81
§ 4. Il balletto dei morti 82
Capitolo VI
GLI STATI E LE CRISI DA EPIDEMIA (ED EVOLUZIONISMO) 83
§ 1. LA CINA, LA GRAN BRETAGNA E L’ITALIA 83
§ 2. CLAN, TRIBÙ, …e l’Italia 84
§ 3. CINA e W.T.O. 84
§ 4. CRISI DA CORONA VIRUS 84
§ 5. DEMOCRAZIE e DITTATURE. GIGANTI e NANI 85
§ 5.1. IL NANISMO 85
§ 5.2. LA STAMPA STRANIERA 85
§ 6. RUSSIA e ITALIA 86
§ 7. VENEZUELA e ITALIA 86
Capitolo VII
I SETTORI PIÙ COLPITI 87
Capitolo VIII
LA SOLITUDINE DEL CITTADINO SCHIACCIATO
DAL POTERE 88
§ 1. LA MALAGIUSTIZIA 88
§ 2. I GIUDICI CORROTTI 89
Capitolo IX
CONCLUSIONI PROVVISORIE 91
§ 1. LA FORZA MAGGIORE 91
§ 2. “UNA AZIONE di GEOMETRICA POTENZA” 91
§ 3. CONTA SÌ IL DENARO 92
Capitolo X
EVVIVA I VECCHI 94
§ 1. LO STATO DI NECESSITÀ 94
§ 2. ABBASSO I GIOVANI 95
§ 3. RESTARE o SCAPPARE 95
PARTE TERZA
RELAZIONI ANNI 2017, 2018, 2019, INIZIO 2020
Capitolo I (20.02.2020)
ECONOMIA E LEGALITÀ 99
PREMESSA 99
§ 1. UNA RAPPRESENTAZIONE DELLA ECONOMIA CRIMINALE E DELL’ORDINE PUBBLICO 100
§ 2. SENZA LEGALITÀ NON C’È DEMOCRAZIA 103
§ 3. L’UNIONE EUROPEA 107
§ 4. LA SUPREMA CORTE di CASSAZIONE E LA POLITICA CORTE COSTITUZIONALE 109
§ 5. AGENZIA FISCALI E TRIBUNALI 111
§ 6. RIMETTERE AL CENTRO IL LAVORO 114
§ 7. BILANCIO E PIL 115
§ 8. LO STATO PARALLELO – IL TERZO SETTORE 119
§ 9. CONCLUSIONI PROVVISORIE 124
Capitolo II (19.07.2019)
DEMOCRAZIA E RECESSIONE 128
PREMESSA SUL METODO 128
PREMESSA SULL’ORDINE E SULLA CONCATENAZIONE
DEI TEMI TRATTATI 129
§ 1. DAL 22 APRILE AL 26 MAGGIO 2019 129
§ 2. IL DEBITO PUBBLICO 133
§ 3. IL FISCO A MISURA DEGLI EVASORI 134
§ 4. FOCUS SULLE BANCHE 135
§ 5. DEMOCRAZIA E DITTATURA 136
§ 6. CORRUZIONE A PALAZZO DI GIUSTIZIA E DINTORNI 140
§ 7. 60 MILIONI DI ITALIANI E GLI ALTRI SETTE MILIARDI 143
§ 8. CONCLUSIONI 143
Capitolo III (26.05.2019)
FIDUCIA E RICCHEZZA IMMOBILIARE 146
§ 1. PREMESSA 146
§ 2. I MERCATI FINANZIARI 146
§ 3. LA PRESUNTA RICCHEZZA IMMOBILIARE 147
§ 4. FIDUCIA e SEMIOTICA 148
§ 5. CONCLUSIONI TELEGRAFICHE 149
Capitolo IV (22.04.2019)
I NOSTRI SOLDI E IL BILANCIO DELLO STATO 150
§ 1. INTRODUZIONE 150
§ 2. PREMESSA METODOLOGICA 151
§ 3. PREMESSA SUL MERITO 153
§ 4. COME DOVREBBE ESSERE REDATTO UN BILANCIO 154
§ 5. IL RENDICONTO generale dell’AMMINISTRAZIONE dello STATO per l’esercizio finanziario 2017, APPROVATO con LA LEGGE 29 SETTEMBRE n. 227/2018 NON È VERITIERO 155
§ 6. LO STATO DI DIRITTO È SOTTO SCACCO 158
§ 7. IL PUNTO DI NON RITORNO 159
Capitolo V (06.02.2019)
I FALSI POVERI 165
INTRODUZIONE 165
PREMESSA 166
§ 1. L’INCOMPETENZA E L’INESPERIENZA SONO
LE MADRI DI TUTTI I MALI, COMPRESO l’ABNORME
DEBITO PUBBLICO 167
§ 2. NORD – SUD (8) 169
§ 3. MA CHI SONO I POVERI? COS’È IL TERZO SETTORE? 172
§ 4. I DANNI DELLE LEGGI INCOSTITUZIONALI 176
§ 5. MISCELLANEA DELLA CATASTROFE ITALIANA
CHE OCCULTA UNA MONTAGNA DI DEBITI MASCHERATI ACCANTO A QUELLI UFFICIALI 178
§ 6. CONCLUSIONI FINALI 179
Capitolo VI (13.06.2018) 185
A SCACCHI SI GIOCA PER VINCERE) 185
§ 2. IL MEZZO ECONOMISTA 186
§ 3. FIDUCIA E DEBITO PUBBLICO 187
§ 4. LA LEGALITÀ SOSTENIBILE 187
§ 5. SE LA CASA BRUCIA BISOGNA ANZITUTTO SPEGNERE L’INCENDIO 190
§ 6. I MERCATI SONO CALMI FINCHÉ SONO CALMI 192
Capitolo VII (01.02.2018)
UNA DEMOCRAZIA ILLANGUIDITA 195
PREMESSA 195
§ 1. IL PRIMATO DELLA CULTURA 195
§ 2. LA COMPLESSITÀ ARTIFICIALE 196
§ 3. IL DESTINO MISERO DEL CONTRIBUENTE ONESTO 198
Indice
Avvertenza 1
Premessa 3
Introduzione n. 1 Lo scopo e i modi di lettura 7
Introduzione n. 2 La salute, i soldi e la fretta 9
Introduzione n. 3 Imparare a pescare 11
Introduzione n. 4 Le classi sociali e il metodo di studio 13
Introduzione n. 5 I ricchi e i poveri 15
Introduzione n. 6 Soldi, reddito e patrimonio 17
PARTE I
LA CONDIZIONE DELL’INDIVIDUO
IN UNO STATO SPENDACCIONE
Capitolo 1. A scacchi si gioca per vincere (Ossia si può scherzare su tutto ma non sui soldi e nemmeno sulla legalità. E i soldi senza vincolo di bilancio sono carta straccia e uno stato con le frontiere ridotte a un colabrodo è destinato a diventare un campo nomadi) 21
§ 1. Premessa 21
§ 2. Il mezzo economista 21
§ 3. Fiducia e debito pubblico 23
§ 4. La legalità sostenibile 24
§ 5. Se la casa brucia bisogna anzitutto tutto spegnere l’incendio 26
§ 6. I mercati sono calmi finché sono calmi 28
Capitolo 2. Una democrazia illanguidita 31
§ 1. Premessa 31
§ 2. Il primato della cultura 31
§ 3. La complessità artificiale 32
§ 4. Il destino misero del contribuente onesto 33
§ 5. Osservazioni sull’art. 1, comma 87 della legge di bilancio 2018 35
Capitolo 3. Conversazioni sulla realtà italiana 37
§ 1. Premessa 37
§ 2. Discrezionalità 38
§ 3. Debito pubblico 38
§ 4. Professionisti del bisogno 40
§ 5. Parassitismo 40
§ 6. Leggi elettorali 41
§ 7. Povertà ed evasione 41
§ 8. I mercati 43
§ 9. Metodo scientifico 43
§ 10. La legislazione 44
PARTE II
IL PATRIMONIO E IL REDDITO DEL SINGOLO
Capitolo 1. Il patrimonio 49
§ 1. Il patrimonio e la sua composizione 49
§ 2. La liquidabilità del patrimonio 51
§ 3. La funzione di garanzia del patrimonio 52
§ 4. Reddito e rendita 53
§ 5. Il valore del patrimonio in relazione all’ambiente 54
Capitolo 2. I beni immobili 57
§ 1. La disciplina dei beni immobili.
Forma dei contratti e trascrizione 57
§ 2. L’ipoteca 60
§ 3. La tassazione sugli immobili 62
§ 4. L’investimento in beni immobili e le bolle immobiliari 65
Capitolo 3. L’oro 67
§ 1. L’oro e la sua funzione sul mercato 67
§ 2. La purezza dell’oro 68
§ 3. I sistemi di cambio 69
§ 4. L’oro è meglio dei diamanti 70
Capitolo 4. La moneta 73
§ 1. La moneta e le sue funzioni 73
§ 2. Il sistema dei cambi monetari 75
§ 3. Le obbligazioni pecuniarie 77
§ 4. L’utilizzo del denaro contante e le sue limitazioni 78
Capitolo 5. Il mercato del credito 81
§ 1. Le banche 81
§ 2. Il modello F.A.T.C.A. 83
§ 3. Il mercato finanziario, il mercato mobiliare e la Borsa valori 85
§ 4. La legge della domanda e dell’offerta nella Borsa valori 87
§ 5. Gli indici di Borsa 88
§ 6. Approfondimento. I titoli di Stato 89
Capitolo 6. I contratti derivati 93
§ 1. Definizione di contratti derivati 93
§ 2. Le principali tipologie di contratti derivati 94
Capitolo 7. La tutela della proprietà intellettuale 97
§ 1. Che cos’è la proprietà intellettuale 97
§ 2. Il diritto d’autore 98
§ 3. La registrazione delle opere 100
§ 4. Il diritto d’inventore 101
§ 5. Come vendere un’idea non brevettabile 103
§ 6. Il marchio 104
PARTE III
PATRIMONIO E REDDITO
DIPENDONO DAL MONDO CIRCOSTANTE
§ 1. I professionisti del bisogno 109
§ 2. La certezza del diritto 110
§ 3. La tassazione degli immobili 112
§ 4. La follia del redditometro 114
§ 5. Troppe leggi 118
§ 6. La legge di stabilità stabilizza l’instabilità legislativa 124
§ 7. L’illegalità è troppo grande per essere vista? 128
§ 8. Breve come si fa parlando al vento 135
§ 9 La regola aurea del Far West 137
§ 10. I veneti che scappano 140
§ 11. Lo Statuto è caduto in letargo 141
§ 12. Il contribuente è certo che tutto è incerto 143
§ 13. Stare in piedi non significa essere sani.
Una fotografia della situazione italiana in poche pagine 145
PARTE IV
L’ECONOMIA E I RAPPORTI TRA LE PERSONE
Capitolo 1. Diritti politici e diritti economici 155
§ 1. La differenza tra diritti politici e diritti economici 155
§ 2. L’azionabilità dei diritti economici e l’azionabilità dei diritti politici 157
Capitolo 2. Il diritto preventivo 159
§ 1. L’idea virtuosa del diritto preventivo 159
§ 2. Il contratto preliminare può essere pericoloso 160
PARTE V
Breve glossario 163
Indice analitico 171
INDICE
Premessa 11
Capitolo I
LA MORBIDEZZA DELLA FILOSOFIA
1. Gli immobili e il pallone 15
2. Un po’ di filosofia 17
3. Norma e azione 19
4. Potere, volere, dovere 23
5. Il tempo e il denaro 27
6. L’economia sommersa 28
7. La prudenza 30
8. La proprietà 31
9. Il matrimonio 32
10. Letteratura ed economia 35
11. La previsione e la spiegazione 36
12. Al Capone e i nostri soldi 38
13. Prevenire per non dover curare 39
14. La certezza del diritto è la tua libertà 41
15. Il divorzio 42
16. Interdisciplinarità 44
17. Pagine confidenziali 45
18. Ricchi e poveri 50
19. La tua nascita 53
Capitolo II
LA DUREZZA DELL’ECONOMIA E DEL DIRITTO
1. I professionisti del bisogno 61
2. La certezza del diritto 63
3. La tassazione degli immobili 65
4. Proprietà e reddito immobiliare 69
5. La follia del redditometro 72
6. Troppe leggi 79
7. La legge di stabilità stabilizza l’instabilità legislativa 89
8. La truffa del secolo
30 MARZO 2026
25 -27 FEBBRAIO 2026
Qui di seguito si riportano alcuni passaggi tratti dal Manuale "TRATTATO D'GIENE"
10 FEBBRAIO 2026
Si riportano qui di seguito TRE casi di MALASANITA' che riguardano la Regione Veneto!
(Below are three cases of medical malpractice affecting the Veneto Region!)
18 MARZO 2026
SI RIPORTA QUI DI SEGUITO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO SICUREZZA 2026.
(ARTICLE 1 OF THE 2026 SECURITY DECREE IS REPORTED BELOW).
DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2026 , n. 23 . Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a potenziare le attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere, della violenza giovanile e di ulteriori reati di particolare allarme sociale; Ritenuta la necessità e urgenza di introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché in materia di pubbliche manifestazioni; Considerata la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione; Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di immigrazione e protezione internazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 2026; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’interno, della giustizia, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA
Art. 1. Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell’articolo 4 - bis . Accertati i fatti di cui all’ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria competente:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla. In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
b) all’articolo 4 -bis : 1) al comma 1, dopo la parola «licenza» sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.», conseguentemente la rubrica dell’articolo 4 -bis è sostituita con la seguente:»(Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio)»; 2) al comma 2, la parola «d’arma» è soppressa;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2 -bis . Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.
2 -ter . Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1.».
c) dopo l’articolo 4 -bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 4 -ter (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto). —
1. Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4 -bis è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
2. L’autorità competente all’irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell’interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell’Amministrazione civile.
Art. 4 -quater (Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere). —
1. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.
2. Ai fini dell’osservanza del divieto, chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, vende gli strumenti di cui al primo comma, ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
3. Ai medesimi fini, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti anzidetti adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell’acquisto.
4. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d’ufficio, ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l’Autorità garante adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.
5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.
6. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi di cui al comma 2, può essere disposta la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.
7. Nell’ipotesi di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la chiusura dell’esercizio per un periodo tra quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la revoca della licenza all’esercizio dell’attività.
8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall’autorità competente per il rilascio della licenza all’esercizio dell’attività. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell’interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell’Amministrazione civile.».
2. All’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «per i reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2», sono inserite le seguenti «e dall’articolo 381, comma 2, lettere m) e m -sexies ),». 3. Le disposizioni di cui all’articolo 4 -quater , commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
...
15 MARZO 2026
TEST RAPIDO PER ISOLARE IL GIUDICE DEVIATO.
Secondo la Suprema Corte la PROVA LOGICA è la REGINA DELLE PROVE, anzi la LOGICA è consustanziale alla CAPACITA’ DI INTENDERE.
La LOGICA GIURIDICA è la LOGICA applicata alla SCIENZA DEL DIRITTO.
La storica sentenza, di 40 pagine, a Sez. Unite 15.1-3.5.2019 n. 11747 individua i tre errori che il GIUDICE non DEVE commettere. Così testualmente la Suprema Corte:
PRIMO ERRORE
11.5. – L’ERRORE PUÒ CADERE, INNANZI TUTTO, SULLA ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DA APPLICARE ALLA FATTISPECIE CONCRETA, ED IN QUESTO CASO È UN ERRORE PERCETTIVO SUL SIGNIFICANTE DELLA DISPOSIZIONE, OVVERO È UN ERRORE CHE CADE SULLA IDENTIFICAZIONE STESSA DELLA DISPOSIZIONE DA APPLICARE AL CASO CONCRETO (SULLA DISPOSIZIONE E NON SULLA NORMA, SECONDO RICOSTRUZIONE CARA A PARTE DELLA DOTTRINA, MA NON UNANIMEMENTE CONDIVISA).
SECONDO ERRORE
11.6. – L’ERRORE DEL GIUDICE PUÒ ESSERE FONTE DI RESPONSABILITÀ NELL’ACCEZIONE PREVISTA DALLA LEGGE ANCHE SE INTERVIENE NELLA FASE SUCCESSIVA: ESAMINATA LA FATTISPECIE CONCRETA, E RICONDOTTA LA STESSA CORRETTAMENTE NELL’AMBITO DI UN ISTITUTO O DI UNA DISCIPLINA, DALL’INQUADRAMENTO GIURIDICO, FRUTTO DEL PROCESSO INTERPRETATIVO, ESEGUITO, PUÒ VERIFICARSI UN ERRORE SE NON SI ASSOCIANO ALLA FATTISPECIE, CORRETTAMENTE INQUADRATA, GLI EFFETTI GIURIDICI PROPRI DI QUELLA DISCIPLINA (NON LE SI ASSOCIA NESSUNA DISCIPLINA, O LE SI ASSOCIA UNA DISCIPLINA DIVERSA, COME NEI CASI IN CUI SI APPLICHI UNA PENA DETENTIVA PER UNA IPOTESI DI REATO CHE NON LA PREVEDE, O CHE SI APPLICHI UNA PENA SUPERIORE AL MASSIMO EDITTALE).
IN QUESTO CASO, L’ERRORE CADE SULLA APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE (COME NELLA IPOTESI CONTEMPLATA DA CASS. N. 6791 DEL 2016, IN CUI INDIVIDUATO L’ISTITUTO DI RIFERIMENTO, LA PRESCRIZIONE, IL GIUDICE NON AVEVA ASSOCIATO AD ESSO LA SUA DISCIPLINA).
TERZO ERRORE
11.7. – INFINE, VI È UNA TERZA, POSSIBILE CATEGORIA DI ERRORE CHE ANCH’ESSA SI SOTTRAE ALLA OPERATIVITÀ DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: L’ERRORE CHE CONSISTE NELLA ATTRIBUZIONE DI UN SIGNIFICANTE IMPOSSIBILE, UN NON-SIGNIFICATO, OVVERO UN SIGNIFICANTE CHE VA OLTRE OGNI POSSIBILE SIGNIFICATO TESTUALE TRAIBILE DALLA DISPOSIZIONE. IN QUESTO CASO SI HA UNA SCELTA SOLO FORMALMENTE INTERPRETATIVA, MA TALMENTE SVINCOLATA DAI PARAMETRI NORMATIVI DA NON ESSERE AD ESSI RICONDUCIBILE, OVVERO DA NON ESSERE FRUTTO DI UN PROCESSO INTERPRETATIVO CONSAPEVOLE – COME TALE SOTTRATTO AL CAMPO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE – MA ADDIRITTURA UNA SCELTA ABERRANTE. (V. PAG. 23 DELLE SEZ. UN.).
LA REGOLA PER INDIVIDUARE L’INTERMEDIARIO.
Dice il proverbio: “Uno conosceva la legge e aveva ragione, l’altro conosceva il giudice e aveva torto”. Tutti sanno che ha vinto quello che conosceva il giudice, cioè l’INTERMEDIARIO, che è un avvocato esperto di DIRITTO LIBERO.
Secondo la Suprema Corte il DIRITTO LIBERO è l’antitesi della LOGICA GIURIDICA, è la NEGAZIONE della LEGGE.
L’INTERMEDIARIO privilegiato è un avvocato: è sempre la stessa storia che si ripete, come nel caso di questi giorni dove un GIP del tribunale di Bari e l’avvocato intermediario son stati arrestati e son stati sequestrati alcuni milioni di euro.
12 MARZO 2026
L’ART. 11 C.P.P. “COMPETENZA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI”.
1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.
2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.
3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.
L’Art. 11 cpp nella sua attuale formulazione è manifestamente irragionevole e contrario agli art. 3, 24, 25, 111 e 112 Cost. E’ l’art. 11 cpp che consente al dr. Cherchi e al dr. D’Angelo di iniziare l’azione penale contro i nemici e omettere di iniziarla contro gli amici. Difatti il dr. Cherchi e il dr. D’Angelo sanno di poter contare sul dr. RAIMONDI, Proc. Rep. di Trento, che archivia sistematicamente le denunce contro i giudici amici.
A sua volta il Proc. Rep. di Trieste, dr. De Nicolo, omette l’azione penale contro il Raimondi. Si tratta di un triangolo perfetto che controlla tutto il NordEst.
art. 1 disp. Att. C.p.p. “Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati”
1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme.
Tabella A “spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato”
DAL DISTRETTO DI AL DISTRETTO DI
Roma Perugia
Perugia Firenze
Firenze Genova
Genova Torino
Torino Milano
Milano Brescia
Brescia Venezia
Venezia Trento
Trento Trieste
Trieste Bologna
Bologna Ancona
Ancona L’Aquila
L’Aquila Campobasso
Campobasso Bari
Bari Lecce
Lecce Potenza
Potenza Catanzaro
Cagliari Roma
Palermo Caltanissetta
Caltanissetta Catania
Catania Messina
Messina Reggio Calabria
Reggio Calabria Catanzaro
Catanzaro Salerno
Salerno Napoli
Napoli Roma
10 MARZ0 2026
I DOVERI DEL MAGISTRATO E DELL’AVVOCATO
I DOVERI DEL MAGISTRATO:
a) Il Magistrato DEVE seguire la LOGICA GIURIDICA;
b) Il Magistrato DEVE MOTIVARE su tutto ciò che espone la parte.
L’art. 111, 6 co., Cost. statuisce che: “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”. L’art. 192 c.p.p. e la Suprema Corte impongono la valutazione unitaria del materiale probatorio: “il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, nè procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria dissolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio” Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-05-2019) 17-06-2019, n. 26604.
c) Il Magistrato DEVE RISPETTARE le massime della Suprema Corte di Cassazione (v. art. 384 c.p.c. e art. 618 c.p.p.);
d) Il Magistrato DEVE OSSERVARE LE LEGGI PENALI: “Per l’integrazione del falso ideologico per omissione è necessario che siano stati pretermessi dati essenziali in relazione alla finalità probatoria dell’atto e allo specifico contenuto per cui esso è formato; contenuto, dunque, la cui assenza, per tale ragione, equivalga a loro implicita negazione, non potendo, invece, riguardare aspetti estranei all’oggetto tipico dell’atto e allo specifico contenuto per cui esso è formato”. Cass. pen. sez. V, 21/09/2018, n.53707.
I DOVERI DELL’AVVOCATO:
a) “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 17 novembre 2021, n. 34993).
b) Nell’attività difensiva non deve oltrepassare i limiti oltre i quali CONCORRE nel reato del proprio cliente.
8 MARZO 2026
Si riportano qui di seguito gli articoli 165,166 e 166 bis del Codice Civile (Capo VI - Sez I)
(Below are Articles 165, 166 and 166 bis of "Codice Civile")
art. 165
Il minore ammesso a contrarre matrimonio [84] è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90.
art. 166
Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni [774], fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione [417], è necessaria l'assistenza del curatore già nominato [424]. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale [732 c.p.c.].
art. 166 bis
È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.
22 FEBBRAIO 2026
Si riportano qui di seguito gli articoli 163 e 164 del Codice Civile (Capo VI - Sez I)
(Below are Articles 163 and 164 of "Codice Civile")
ART. 163
Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico [2699] non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.
Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso(2), salva l'omologazione del giudice. L'omologazione(3) può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.
Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio [34-bis att.].
L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti [2647].
ART. 164
È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali [1415].
Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.
16 FEBBRAIO 2026
Si riportano qui di seguito gli articoli 161 e 162 del Codice Civile (Capo VI - Sez I)
(Below are Articles 161 and 162 of "Codice Civile")
ART. 161
Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.
ART. 162
Le convenzioni matrimoniali [159, 167 ss., 215 ss.] debbono essere stipulate per atto pubblico [2699] sotto pena di nullità [1350](.
La scelta del regime di separazione [215] può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio [130].
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.
14 FEBBRAIO 2026
Si riportano qui di seguito gli articoli 159 e 160 del Codice Civile (Capo VI - Sez I)
(Below are Articles 159 and 160 of "Codice Civile")
ART. 159
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni(, regolata dalla sezione III del presente capo).
ART 160
Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.
12 FEBBRAIO 2026
Si riportano qui di seguito gli articoli 29, 30, 31 della Costituzione ITALIANA - Titolo II "RAPPORTI ETICO-SOCIALI".
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".
"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità."
"La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo."
6 FEBBRAIO 2026
DAL SAGGIO "RESTARE O SCAPPARE" PAG. 35
10. Letteratura ed economia
Se ho un credito di 100.000 euro e lo recupero, la mia soddisfazione è limitata perché alla fin fine ho ripreso «il mio». Questo stato d’animo non ricorre quando il credito è illiquido: quanto più ampio è il margine di indeterminatezza e di imprecisione del credito e quanto minori sono l’aspettativa e l’appetito del creditore tanto maggiore sarà la felicità per quel che si ottiene. E con le persone felici si fanno buoni affari (anche con quelle disperate ma il rischio altissimo dovrebbero sconsigliarli). E fare affari «non è solo una ricerca di denaro ma è anche una ricerca di distinzione e della conseguente stima di sé» (Galbraith, Storia della economia, BUR, 1994, p. 244). Può essere anche di più se Zeno Cosini dichiara al suo psicanalista: «Fu il mio commercio che mi guarì».
...
FROM THE ESSAY "STAY OR ESCAPE" PAGE 35
10. Literature and Economics
If I have a €100,000 debt and I recover it, my satisfaction is limited because, ultimately, I have "got my money back." This state of mind does not occur when the credit is illiquid: the greater the margin of uncertainty and imprecision in the credit and the lower the creditor's expectations and appetite, the greater the happiness with what is obtained. And with happy people, good deals are made (even with desperate ones, but the extremely high risk should discourage them). And doing business "is not just a quest for money but also a quest for distinction and the resulting self-esteem" (Galbraith, Storia della economia, BUR, 1994, p. 244). It may be even more so if Zeno Cosini declared to his psychoanalyst: "It was my business that cured me."
...
4 FEBBRAIO 2026
DAL SAGGIO "RESTARE O SCAPPARE" PAGG. 32-33
9. Il matrimonio
Si dice che, avendo un discepolo chiesto a Socrate se fosse consigliabile sposarsi, il filosofo, dopo aver pensato alla sua vita con Santippe, alle leggi della Città, al valore della libertà, al peso della solitudine e a molto altro ancora, rispose: «Fai come credi; in un caso come nell’altro avrai a pentirtene». Se la stessa domanda fosse rivolta oggi, in Italia, a Socrate che teneva in grande conto le leggi positive, forse il filosofo risponderebbe: «Sposarti, no; convivi, se credi; in ogni caso avrai a pentirtene». Che la nostra normativa sia una cappa di piombo è dimostrato da un esame comparativo con le altre legislazioni: il sistema italiano con un duplice processo, uno per la separazione ed un altro per il divorzio, costituisce un unicum finalizzato a dissuadere i coniugi dall’idea di sciogliere il vincolo con la prospettiva di una battaglia legale che può durare anni percorrendo tutti e tre i gradi del giudizio e per due volte!
...
FROM THE ESSAY "STAY OR ESCAPE" PAGE 32-33
9. Marriage
It is said that, when a disciple asked Socrates whether it was advisable to marry, the philosopher, after reflecting on his life with Xanthippe, the laws of the City, the value of freedom, the burden of solitude, and much more, replied: "Do as you think best; in either case, you will regret it." If the same question were posed today, in Italy, to Socrates, who held positive laws in high regard, perhaps the philosopher would reply: "Marry, no; cohabit, if you choose; in any case, you will regret it." That our legislation is a leaden blanket is demonstrated by a comparison with other laws: the Italian system, with a dual process, one for separation and another for divorce, constitutes a unique system designed to dissuade spouses from the idea of dissolving the marriage bond with the prospect of a legal battle that can last years, going through all three levels of jurisdiction, twice!
...
3 FEBBRAIO 2026
DAL SAGGIO "RESTARE O SCAPPARE" pag. 31
8. La proprietà
Il pignoramento si pone in relazione di opposizione-esclusione verso la proprietà, negata al titolare in favore di altri; tanto forte si manifesta l’attaccamento alla proprietà, altrettanto intenso è avvertito il timore di un pignoramento. Questo non vale naturalmente per chi, come Proudhon, ritiene che la proprietà sia un furto ma vale per chi, come Aristotele, pensa sia «indicibile quanto concorra alla felicità ritenersi proprietario di qualcosa: ... in regime di comunanza dei beni chi è liberale non si manifesterà né compierà mai opera liberale giacché è nell’uso che si fa dei propri beni che consiste la liberalità» (Politica II, 1263 a-b)- In «Canne al vento» la notifica di un precetto alle tre sorelle Pintor causa un tale turbamento che Ruth ne muore; nel «Mastro don Gesualdo» la sola vista del Ciolla, il messo incaricato dei pignoramenti, sgomenta la baronessa Rupiera. Se la letteratura descrive la vita, nell’età moderna il ruolo centrale della borghesia ed il rapporto con la proprietà costituiscono temi affrontati da quasi tutti gli scrittori.
...
FROM THE ESSAY "STAY OR ESCAPE" PAGE 31
8. Property
Foreclosure is a form of opposition and exclusion against property, denied to the owner in favor of others; the stronger the attachment to property, the more intense the fear of foreclosure. This, of course, does not apply to those who, like Proudhon, believe that property is theft, but it applies to those who, like Aristotle, believe it is "unspeakable how much it contributes to happiness to consider oneself the owner of something: ... in a regime of community of goods, a liberal person will never manifest himself or perform a liberal act, since it is in the use one makes of one's goods that liberality consists" (Politics II, 1263 a-b). In "Canne al Vento," the notification of a writ to the three Pintor sisters causes such distress that Ruth dies; in "Mastro Don Gesualdo," the mere sight of Ciolla, the messenger in charge of foreclosures, dismays Baroness Rupiera. If literature describes life, in the modern age the central role of the bourgeoisie and the relationship with property are themes addressed by almost all writers.
...
2 FEBBRAIO 2026
DAL SAGGIO "RESTARE O SCAPPARE" pag. 30
7. La prudenza
To be, or not to be ... Whether’ tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune ... (Essere, o non essere ... Se è più nobile nell’animo sopportare i colpi di fionda e le frecce dell’atroce fortuna ...). Ed Amleto annovera tra le sofferenze più insopportabili la lentezza della giustizia e l’insolenza della burocrazia e dunque la notifica di una controversia giudiziaria o di una cartella esattoriale costituisce un crudele colpo di fionda. I guai, sia quelli che vai a ricercare sia quelli che vengono da sé, possono essere tenuti a bada della principale delle quattro virtù cardinali, la prudenza, che sta al primo posto perché rappresenta il principio razionale dell’agire pratico.
...
FROM THE ESSAY "STAY OR ESCAPE" PAGE 30
7. Prudence
To be, or not to be... Whether it be nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune... And Hamlet lists among the most unbearable sufferings the slowness of justice and the insolence of bureaucracy, and thus the notification of a legal dispute or a tax bill constitutes a cruel slingshot. Troubles, both those you seek and those that arise naturally, can be kept at bay by the principal of the four cardinal virtues, prudence, which takes first place because it represents the rational principle of practical action.
...
1 FEBBRAIO 2026
DAL SAGGIO "RESTARE O SCAPPARE" pagg. 28-29
6. L’economia sommersa
Quando una calda mattina di giugno comperi al mercato un chilo di albicocche sai già che, al più, una o due possono essere guaste. Si potrebbe pensare che la stessa proporzione valga nell’ambito negoziale: in realtà il numero dei contratti nulli può anche superare quello dei contratti validi. In barba alle norme imperative ed alle millenarie disposizioni del codice tutto accade lontano dalle aule dei tribunali e dagli studi degli avvocati e dei notai; si pensi soltanto alla economia illegale ed a quella criminale.
...
FROM THE ESSAY "STAY OR ESCAPE" PAGE 28-29
6. The underground economy
When you buy a kilo of apricots at the market on a hot June morning, you already know that, at most, one or two are likely to be spoiled. One might think that the same proportion holds true in the context of negotiations: in reality, the number of invalid contracts can even exceed the number of valid ones. Despite mandatory rules and the age-old provisions of the code, everything happens far from the courtrooms and the offices of lawyers and notaries; just think of the illegal and criminal economies.
...
30 GENNAIO 2026
DAL SAGGIO "RESTARE O SCAPPARE" pag. 27
5. Il tempo e il denaro
Una mattina d’estate, così leggera e assolata da non farmi pesare la sensazione gradevole di essere contento di me, mentre stavo osservando un grosso ragno crociato, acquattato ad una delle estremità di una ragnatela che occupava metà del vano della finestra, un altro ragno peloso e di dimensioni ragguar devoli si portò bellicosamente al centro della tela: lo scontro che ne seguì vide in pochi istanti la vittoria del ragno crociato che punse e avviluppò l’intruso nel suo secreto vischioso. Così finiscono tanti processi perché l’aggressività giudiziaria espone a svariati rischi.
...
FROM THE ESSAY "STAY OR ESCAPE" PAGE 27
5. Time and Money
One summer morning, so light and sunny that I could barely feel the pleasant sensation of being content with myself, while I was observing a large cross spider, crouched at one end of a web that occupied half the window space, another hairy spider of surprisingly large size belligerently moved to the center of the web. The ensuing battle saw the cross spider emerge victorious in a matter of moments, stinging and enveloping the intruder in its sticky secretion. This is how many trials end, because aggressive legal tactics expose one to a variety of risks.
....
29 GENNAIO 2026
DAL SAGGIO "RESTARE O SCAPPARE" pagg. 23-24
4. Potere, volere, dovere
Tre verbi scandiscono la nostra vita: potere, volere, dovere. Quest’ultimo è centrale nell’etica e nel diritto ma tutti e tre si implicano a vicenda: quante cose si vorrebbero ma non si può, quante cose si potrebbero avere ma non si deve; quante cose si dovrebbero fare ma non si vuole... Il mondo del «dover essere» ruota attorno alla norma che da un punto di vista linguistico non presuppone sempre l’uso dell’imperativo o una costrizione o un divieto espliciti; spesso le norme sono formulate all’indi cativo essendo l’obbligo implicito (ad esempio secondo l’art. 590 c.p., «chiunque cagiona una lesione... è punito...» laddove il dovere di non ledere è sottinteso). Croce fa rientrare tra le norme anche quelle regole che un soggetto detta a sé medesimo per dare ordine alla propria vita (fare un’ora di ginnastica al mattino, lavarsi i denti dopo ogni pasto, dedicare la domenica alla famiglia e il venerdì sera alla fidanzatina, e così via). Secondo Bobbio «la norma può essere anche costituita da un caso concreto, un modello o esempio; ma il caso concreto, il modello o l’esempio valgono come norma solo se possono essere utilizzati come criteri di giudizio degli altri casi o delle cose cui l’esempio o il modello fanno riferimento».
...
FROM THE ESSAY "STAY OR ESCAPE" PAGE 23-24
4. Can, want, must
Three verbs shape our lives: can, want, must. The latter is central to ethics and law, but all three imply one another: how many things one would like but cannot; how many things one could have but must not; how many things one should do but does not want to... The world of "ought" revolves around the norm, which, linguistically, does not always presuppose the use of the imperative or an explicit constraint or prohibition; norms are often formulated in the indicative, the obligation being implicit (for example, according to art. 590 of the Criminal Code, "whoever causes injury... is punished..." where the duty not to injure is implicit). Croce also includes among the norms those rules that a subject dictates to himself to give order to his life (doing an hour of gymnastics in the morning, brushing his teeth after every meal, dedicating Sunday to the family and Friday evening to his girlfriend, and so on). According to Bobbio, "the norm can also be constituted by a concrete case, a model or example; but the concrete case, the model or example is valid as a norm only if it can be used as criteria for judging other cases or things to which the example or model refers."
...
28 gennaio 2026
DAL SAGGIO "RESTARE O SCAPPARE" pagg. 19-20
3. Norma e azione
Il titolo del manuale evoca «quel continente dal quale nessun viandante è mai ritornato» e dove, secondo l’opinione di molti, è forse preferibile avventurarsi senza fretta ma con una coscienza morale serena. Nell’etica come nel diritto il concetto di norma assume un’importanza fondamentale. Vediamo di approfondire il profilo della priorità logica della norma rispetto all’azione (che la norma stessa intende prescrivere), priorità che rappresenta un corollario rispetto ai principi basilari di una morale, sia essa intellettualistica sia essa volontaristica, giacché nessun rimprovero può essere mosso all’agente che non conosce né può conoscere una norma che ancora non c’è. In altri termini il dover-essere è antecedente all’essere in cui si traduce l’azione: le norme morali indicano i comportamenti cui attenersi e da evitare e l’uomo, nella sua libertà, potrà o meno adeguarsi al precetto. Rispetto alle azioni umane: ciò che è stato, può solo essere descritto (il passato non è modificabile e potranno esser verificate sia l’esistenza della norma sia l’eventuale conformità dell’atto); ciò che sarà può essere descritto in astratto attraverso la norma, accertata come esistente e proiettata verso il futuro, ma non mai in concreto, essendo l’azione futura imprevedibile (ovvero prevedibile in termini di probabilità) e soltanto ex post potrà dirsi se la stessa azione è stato o non è stata conforme alla previsione normativa.
...
FROM THE ESSAY "STAY OR ESCAPE" PAGE 19-20
3. Norm and Action
The title of the manual evokes "that continent from which no traveler has ever returned," and where, in the opinion of many, it is perhaps preferable to venture unhurriedly but with a clear moral conscience. In ethics as in law, the concept of norm assumes fundamental importance. Let us examine the logical priority of the norm over action (which the norm itself intends to prescribe), a priority that represents a corollary to the basic principles of morality, whether intellectualistic or voluntaristic, since no reproach can be leveled against an agent who does not know, nor can know, a norm that does not yet exist. In other words, the ought precedes the being into which action translates: moral norms indicate the behaviors to be followed and avoided, and man, in his freedom, may or may not comply with the precept. With respect to human actions: what has been can only be described (the past cannot be changed and both the existence of the norm and the possible conformity of the act can be verified); What will be can be described abstractly through the law, established as existing and projected into the future, but never concretely, since future action is unpredictable (or predictable in terms of probability), and only ex post can it be said whether or not the same action was compliant with the legal provision.
...
27 GENNAIO
DAL SAGGIO DI ECONOMIA INTEGRATA "RESTARE O SCAPPARE" (Pagg. 17-18)
2. Un po’ di filosofia
Il principio ubi societas ibi ius, che è importante nelle scienze umane quanto il principio di gravitazione universale nelle scienze fisiche, significa che qualsiasi gruppo umano (dal più semplice al più complesso; dallo Stato sovrano alla coda davanti allo sportello; dalla società di capitali alla associazione sportiva; dall’onorata società alla tribù primitiva...) non è pensabile senza regole che lo governino. Del resto una struttura analoga alle norme giuridiche si rinviene nelle regole sociali, morali, linguistiche, nelle regole del gioco, eccetera; al riguardo assume particolare rilievo la distinzione tra leggi descrittive e prescrittive.
Scrive von Wright: «È dubbio se le leggi della logica e della matematica siano descrittive o prescrittive. Leggi siffatte si possono chiamare descrittive, ma non in quella chiara accezione del termine secondo cui le leggi della natura sono descrittive. Le si può anche chiamare prescrittive, ma in un senso piuttosto diverso da quello in cui lo sono le leggi dello stato». Il confronto tra le leggi della logica e della matematica e le regole di un gioco conduce von Wright ad affermare che tali leggi non descrivono né prescrivono qualcosa, «ma determinano qualcosa».
Non ritengo che accanto alle regole descrittive e prescrittive possa sussistere un tertium genus di regole determinative; come meglio vedremo in un prossimo breve commento della legge di Hume, per una migliore comprensione della concezione dualistica del rapporto tra descrittivo e prescrittivo è necessario soffermarsi sugli aspetti «determinativi» presenti in entrambi i moduli.
Sin d’ora è opportuno notare quanto segue:
a) esiste una interazione tra norma e azione sia perché le norme possono scaturire dalle azioni (ad es. le norme consuetudinarie e le norme morali derivate dal costume ‑mos) sia perché le azioni sono influenzate, «determinate» dalla «pressione» normativa;
b) ogni società umana esige regole giuridiche e morali; ubi societas, ibi ius: perfino la dottrina anarchica propugna l’abolizione soltanto delle regole del potere costituito ma non anche delle norme di un ordine naturale e spontaneo che permetterebbe l’espressione più compiuta delle libertà individuali;
c) le regole del gioco determinano lo schema del gioco stesso e sono del tutto costitutive perché l’inventore-legislatore crea il sistema ludico quasi «dal nulla» senza alcun vincolo diverso dalle leggi della logica laddove le regole morali e giuridiche presuppongono la «societas» che vincola, in misura diversa, la creatività del legislatore; non può negarsi che il re-legislatore in una monarchia assoluta sia più libero nel formulare le norme di un legislatore in una democrazia rappresentativa;
d) ...
FROM THE ESSAY "STAY OR ESCAPE" PAGE 17-18
2. A Bit of Philosophy
The principle of "ubi societas ibi ius," which is as important in the human sciences as the principle of universal gravitation in the physical sciences, means that any human group (from the simplest to the most complex; from the sovereign state to the queue at the counter; from the corporation to the sports association; from the honored society to the primitive tribe...) is inconceivable without rules to govern it. Moreover, a structure analogous to legal norms is found in social, moral, linguistic, and game rules, and so on; in this regard, the distinction between descriptive and prescriptive laws is particularly important.
von Wright writes: "It is doubtful whether the laws of logic and mathematics are descriptive or prescriptive. Such laws may be called descriptive, but not in the clear sense of the term according to which the laws of nature are descriptive. They may also be called prescriptive, but in a sense quite different from that in which the laws of the state are." Comparing the laws of logic and mathematics with the rules of a game leads von Wright to affirm that such laws neither describe nor prescribe something, "but determine something."
I do not believe that a tertium genus of determinative rules can exist alongside descriptive and prescriptive rules; as we will see in more detail in a forthcoming brief commentary on Hume's law, for a better understanding of the dualistic conception of the relationship between the descriptive and the prescriptive, it is necessary to focus on the "determinative" aspects present in both modules.
From now on, it is worth noting the following:
a) there is an interaction between norm and action both because norms can arise from actions (e.g., customary norms and moral norms derived from custom—mos) and because actions are influenced, "determined" by normative "pressure";
b) every human society requires legal and moral rules; ubi societas, ibi ius: even anarchist doctrine advocates the abolition only of the rules of established power but not also of the norms of a natural and spontaneous order that would allow the fullest expression of individual freedoms;
c) the rules of the game determine the structure of the game itself and are entirely constitutive because the inventor-legislator creates the game system almost "from scratch" without any constraints other than the laws of logic, whereas moral and legal rules presuppose the "societas" that constrains, to varying degrees, the legislator's creativity; it cannot be denied that the king-legislator in an absolute monarchy is freer to formulate rules than a legislator in a representative democracy;
d) ...
...
26 GENNAIO 2026
DAL SAGGIO DI ECONOMIA INTEGRATA "RESTARE O SCAPPARE" (pagg. 15-16)
1. Gli immobili e il pallone
Gli immobili, terreni e case, sono per l’economia quello che per il calcio è il pallone. Senza essere un seguace della fisiocrazia, che riteneva la terra unica fonte di ricchezza, quegli economisti che idoleggiano i valori mobiliari mi ricordano alcuni personaggi di A. De Saint-Exupéry che riescono a vivere su asteroidi e piccolissimi pianeti.
Ritorniamo con i piedi sulla Terra per sottolineare l’importanza degli immobili rispetto ad alcune grandezze economiche fondamentali:
1) nel Prodotto Interno Lordo, ossia il valore monetario di tutti i beni e servizi finali prodotti all’interno di uno Stato in un anno, si calcolano il valore delle nuove costruzioni e non, ad esempio, le compravendite di edifici fabbricati negli anni precedenti (nel PIL rientra invece il servizio reso dal notaio che stipula. ecc.);
2) la remunerazione del fattore terra è dato dalla rendita: la curva di domanda della terra deriva dalla domanda del prodotto della terra stessa, ossia, ad esempio, il prezzo del vino e dell’uva e non viceversa (quindi il prezzo dell’uva non dipende dal prezzo della terra coltivata a vite);
3) la curva di offerta di appartamenti in affitto nel lungo periodo è elastica mentre nel breve periodo tende ad essere analistica; la curva di domanda di abitazioni in affitto è elastica in ragione della adattabilità degli individui (che, se necessario, utilizzano spazi più ridotti o non usciranno dalla famiglia d’origine o andranno in periferia...);
4) una regolazione rigida dei canoni di locazione da parte del legislatore provoca una carenza di abitazioni e la nascita di un mercato nero;
5) una diminuzione del tasso di interesse favorisce la domanda di immobili.
L’elencazione potrebbe continuare ma soffermiamoci su quest’ultimo punto.
I.E. Stiglitz, premiato con il Nobel per l’Economia nel 2001, nel suo Globalization and Its Discontents, analizzando le cause della drammatica crisi economica dell’Est asiatico nel 1997, scrive che l’erogazione dei prestiti per l’acquisto di immobili a scopo speculativo rappresenta un’importante fonte di instabilità economica: quando i prezzi degli immobili salgono, le banche erogano più mutui ipotecari; con i prezzi in salita gli investitori e i costruttori comprano e costruiscono intravedendo rapidi profitti ma poi finisce che l’offerta è eccessiva e non si riesce più ad affittare gli spazi né a vendere: la «bolla immobiliare» scoppia.
...
FROM THE ESSAY "STAY OR ESCAPE" PAGE 15-16
1. Real Estate and Football
Real estate, land, and houses, are to the economy what football is to football. Without being a follower of physiocracy, which considered land the sole source of wealth, those economists who idolize securities remind me of some of A. De Saint-Exupéry's characters who manage to live on asteroids and tiny planets.
Let's get back down to earth to emphasize the importance of real estate in relation to some fundamental economic variables:
1) Gross Domestic Product, i.e., the monetary value of all final goods and services produced within a country in a year, includes the value of new construction and not, for example, the sales of buildings constructed in previous years (GDP, however, includes the service provided by the notary who draws up contracts, etc.);
2) the remuneration of the land factor is given by the rent: the demand curve for land derives from the demand for the product of the land itself, that is, for example, the price of wine and grapes and not vice versa (therefore the price of grapes does not depend on the price of land cultivated with vines);
3) The supply curve for rental apartments is elastic in the long run, while in the short run it tends to be analytical; the demand curve for rental housing is elastic due to the adaptability of individuals (who, if necessary, use smaller spaces or will remain within their family of origin or will move to the suburbs...);
4) Rigid regulation of rents by lawmakers leads to a housing shortage and the emergence of a black market;
5) A decrease in interest rates boosts demand for real estate.
The list could continue, but let's focus on this last point.
I.E. Stiglitz, winner of the Nobel Prize in Economics in 2001, in his book "Globalization and Its Discontents," analyzing the causes of the dramatic economic crisis in East Asia in 1997, writes that the provision of loans for speculative real estate purchases represents a major source of economic instability: when real estate prices rise, banks grant more mortgages; with rising prices, investors and developers buy and build, anticipating quick profits. But then the supply becomes too high, and the spaces can no longer be rented or sold: the "real estate bubble" bursts.
...
24 GENNAIO 2026
L'ARIA CHE RESPIRIAMO
20 GENNAIO 2026
Dal Saggio "RESTARE O SCAPPARE" PAGINE 53, 54, 55
La tua nascita
Non si può vivere senza fiducia nelle proprie forze e nell’avvenire e, poiché quasi in tutto dipendiamo dagli altri, è giocoforza concederla solamente a chi ce la ispiri (nei sentimenti come negli affari) anche perché concludere un qualsiasi contratto con la persona sbagliata può essere peggio di prendersi il morbillo.
Seguono brevi considerazioni sul metodo di scelta delle persone.
Perché è importante il giorno della tua nascita
Galilei scrive nei suoi Dialoghi: “Così è superstizione ritenere che le maree dipendano dalla luna”. Soltanto pochi anni dopo, con la scoperta della gravitazione universale di Newton, fu tuttavia conferita dignità scientifica alla credenza popolare che da sempre aveva collegato i periodici movimenti delle acque del mare alla posizione della luna ed alla sua forza attrattiva.
Un altro esempio: fin dall’antichità l’opinione popolare ha attribuito all’aglio ed al cavolo una specifica azione di ne contro alcune patologie ma soltanto negli ultimi decenni la scienza medica ha iniziato a spiegare le ragioni per cui certi cibi sono in grado di influenzare il funzionamento del sistema immunitario.
Molto spesso la tradizione ci ha consegnato, come frutto delle infinite osservazioni delle generazioni precedenti, convinzioni e concetti che poi la scienza ha verificato.
Io ho due fratelli e due sorelle, tutti con un carattere molto diverso; fin da piccolo mi ha colpito un particolare dell’indole del fratello maggiore: spesso egli osservava qualcosa nel mio comportamento (un gesto, una parola, ...) ma soltanto a distanza di mesi me la faceva notare. E questo differimento mi impressionava tanto più perché contrastava con la mia natura spontanea, quasi ingenua.
Questa caratteristica (con molte altre quali la sospettosità, la diffidenza, l’egotismo, la megalomania, la permalosità, lo scarso senso pratico; trascuro le numerose doti – che pure mi rendono i nati in quel periodo tra i miei preferiti – per la stessa ragione per cui la nostra attenzione è attratta dalla macchietta sul risvolto della giacca più che dal resto del tessuto candido) la ritrovai nel mio compagno di banco della terza elementare ed in seguito in un altro che incontravo regolarmente sul campo di pattinaggio; i tre, nati nello stesso periodo, avevano un temperamento quasi del tutto sovrapponibile.
Non ho mai letto un libro di astrologia, né un oroscopo (tale previsione circa il destino di un individuo si basava sull’osservazione, tramite uno strumento detto oroscòpio, di quali stelle emergessero sull’orizzonte all’ora della nascita di un uomo); tuttavia è innegabile che questa antica arte di predire gli effetti dei pianeti sulla vita e sul carattere di una persona ha un fondamento empirico ma non scientifico.
In breve:
1) La millenaria esperienza che coglie un nesso tra il carattere e il momento della nascita (o del concepimento) forse troverà, un giorno, una spiegazione razionale nella scoperta di una “energia cosmica”: del resto è risaputo che il ciclo mestruale femminile corrisponde a un ciclo completo della luna, che il periodo di gravidanza è pari a nove mesi lunari, che tutte le masse acquatiche sono influenzate dalle fasi lunari (e il nostro stesso corpo è formato per il 70% da acqua), che i contadini seguono il calendario lunare, che le migrazioni degli uccelli e di certi pesci si verificano con la luna piena, che insomma le fasi lunari non influenzano solo il licantropo e il vampiro ma gli stessi istinti sessuali umani, almeno di quelli che proprio non riescono ad astenersi dal peccato... (sembra anche che il numero dei reati raggiunga dei picchi con il plenilunio o il cambio della luna e su ciò rifletteranno i penalisti a corto di argomenti).
19 GENNAIO 2026
LA VISIONE D'INSIEME
15 GENNAIO 2026
DAL SAGGIO " PERCHE' CURATI, SE PUOI GUARIRE? DEVI ESSERE TU IL MEDICO DI TE STESSO"
14 GENNAIO 2026
Il disturbo ai vicini può essere atti persecutori?
Non può essere ritenuto colpevole per il reato di atti persecutori il condomino che compie atti idonei a cagionare una continua fonte di disturbo, disagio, fastidio nel vicino.
riferimenti normativi: art. 612 – bis c.p.
precedenti giurisprudenziali: Cass. pen., sez. V, Sentenza n. 1541 del 17/11/2020
Indice
1. La vicenda
Una condomina veniva riconosciuta colpevole (dal Tribunale) del delitto di atti persecutori commessi ai danni della sua vicina di casa, abitante nello stesso caseggiato e, conseguentemente, veniva condanna alla pena di un anno di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, liquidati definitivamente in euro diecimila ciascuna, oltre le spese. La Corte di Appello però ribaltava la decisione di primo grado, assolvendo l’imputata. Tuttavia i giudici di secondo grado non offrivano una motivazione puntuale e adeguata, idonea a fornire una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata; di conseguenza la sentenza assolutoria veniva annullata; nel giudizio di rinvio veniva ancora una volta riconosciuta la colpevolezza dell’imputata. I giudicanti criticavano la pronuncia assolutoria (poi annullata) in quanto aveva escluso il perfezionamento del delitto di atti persecutori perché le vittime non avevano lasciato l’appartamento senza tuttavia confrontarsi con quanto osservato dal giudice di primo grado, in relazione ai restanti profili attinenti al mutamento delle abitudini di vita delle persone offese, anche in costanza della loro permanenza nel condominio teatro dei fatti. Il giudice di rinvio rimarcava che i comportamenti descritti, seppure isolatamente non integranti reato, erano stati, nel loro insieme, gravemente invasivi della sfera psichica delle vittime (che avevano cambiato abitazione), per la loro reiterazione ossessiva e per la loro idoneità ad incidere, negativamente, sulla libertà morale dei destinatari, determinando un turbamento psichico dal punto di vista del disagio e dello stato di ansia.
2. La questione
Il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. si può configurare anche quando le molestie si limitano ad infastidire la vittima del reato?
3. La soluzione
La Cassazione ha annullato la decisione del giudice di rinvio. In primo luogo i giudici supremi hanno rilevato una carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del grave stato di ansia procurato alle vittime (l’evento). Del resto è emersa documentalmente l’esistenza di numerose reciproche iniziative intraprese in sede giudiziaria anche civile. In tal caso – come ha precisato la Cassazione – incombe sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita. In ogni caso i giudici supremi hanno sottolineato che la motivazione offerta dal giudice del rinvio ha descritto un insieme di condotte indicate come idonee a cagionare alle vittima continua fonte di disturbo, disagio, fastidio, piuttosto che quello specifico stato d’ansia grave, anche sotto il profilo della idoneità a compromettere la libertà psichica della persona offesa, che la norma incriminatrice richiede ai fini di integrare il delitto contestato; inoltre non sono stati specificamente descritte le situazioni di pericolo che sarebbero state determinate dall’imputata. La Cassazione infine ha notato che il trasferimento in altra abitazione è stata causata da ragioni diverse rispetto al comportamento reiterato nel tempo attuato dell’imputata.
4. Le riflessioni conclusive
Molto spesso si parla del problema del reato di stalking in condominio quando un condomino comincia a “prendere di mira” il vicino con molestie per poi, progressivamente, passare ad azioni sempre più gravi. Il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di “danno” consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di “pericolo”, consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (Cass. pen., sez. III, 03/03/2015, n. 9222). L’evento, consistente nell’alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell’ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa (Cass. pen., sez. VI, 12/01/2021, n. 8050). In ogni caso si deve tenere che l’alterazione o il cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all’art. 612-bis c.p., non è integrato dalla percezione di transitori disagi e fastidi nelle occupazioni di vita della persona offesa, ma deve consistere in una costrizione qualitativamente apprezzabile delle sue abitudini quotidiane (Cass. pen., sez. V, 17/11/2020, n. 1541). Così si configura il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all’art.660 c.p. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Cass. pen., sez. VI, 10/07/2020, n. 23375).