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COME DIFENDERSI DALLE INGIUSTIZIE E SALVAGUARDARE LA SALUTE ED IL PATRIMONIO.
2026
5 FEBBRAIO 2026
DAL SAGGIO "RESTARE O SCAPPARE" PAG. 35
10. Letteratura ed economia
Se ho un credito di 100.000 euro e lo recupero, la mia soddisfazione è limitata perché alla fin fine ho ripreso «il mio». Questo stato d’animo non ricorre quando il credito è illiquido: quanto più ampio è il margine di indeterminatezza e di imprecisione del credito e quanto minori sono l’aspettativa e l’appetito del creditore tanto maggiore sarà la felicità per quel che si ottiene. E con le persone felici si fanno buoni affari (anche con quelle disperate ma il rischio altissimo dovrebbero sconsigliarli). E fare affari «non è solo una ricerca di denaro ma è anche una ricerca di distinzione e della conseguente stima di sé» (Galbraith, Storia della economia, BUR, 1994, p. 244). Può essere anche di più se Zeno Cosini dichiara al suo psicanalista: «Fu il mio commercio che mi guarì».
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4 FEBBRAIO 2026
DAL SAGGIO "RESTARE O SCAPPARE" PAGG. 32-33
9. Il matrimonio
Si dice che, avendo un discepolo chiesto a Socrate se fosse consigliabile sposarsi, il filosofo, dopo aver pensato alla sua vita con Santippe, alle leggi della Città, al valore della libertà, al peso della solitudine e a molto altro ancora, rispose: «Fai come credi; in un caso come nell’altro avrai a pentirtene». Se la stessa domanda fosse rivolta oggi, in Italia, a Socrate che teneva in grande conto le leggi positive, forse il filosofo risponderebbe: «Sposarti, no; convivi, se credi; in ogni caso avrai a pentirtene». Che la nostra normativa sia una cappa di piombo è dimostrato da un esame comparativo con le altre legislazioni: il sistema italiano con un duplice processo, uno per la separazione ed un altro per il divorzio, costituisce un unicum finalizzato a dissuadere i coniugi dall’idea di sciogliere il vincolo con la prospettiva di una battaglia legale che può durare anni percorrendo tutti e tre i gradi del giudizio e per due volte!
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3 FEBBRAIO 2026
DAL SAGGIO "RESTARE O SCAPPARE" pag. 31
8. La proprietà
Il pignoramento si pone in relazione di opposizione-esclusione verso la proprietà, negata al titolare in favore di altri; tanto forte si manifesta l’attaccamento alla proprietà, altrettanto intenso è avvertito il timore di un pignoramento. Questo non vale naturalmente per chi, come Proudhon, ritiene che la proprietà sia un furto ma vale per chi, come Aristotele, pensa sia «indicibile quanto concorra alla felicità ritenersi proprietario di qualcosa: ... in regime di comunanza dei beni chi è liberale non si manifesterà né compierà mai opera liberale giacché è nell’uso che si fa dei propri beni che consiste la liberalità» (Politica II, 1263 a-b)- In «Canne al vento» la notifica di un precetto alle tre sorelle Pintor causa un tale turbamento che Ruth ne muore; nel «Mastro don Gesualdo» la sola vista del Ciolla, il messo incaricato dei pignoramenti, sgomenta la baronessa Rupiera. Se la letteratura descrive la vita, nell’età moderna il ruolo centrale della borghesia ed il rapporto con la proprietà costituiscono temi affrontati da quasi tutti gli scrittori.
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2 FEBBRAIO 2026
DAL SAGGIO "RESTARE O SCAPPARE" pag. 30
7. La prudenza
To be, or not to be ... Whether’ tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune ... (Essere, o non essere ... Se è più nobile nell’animo sopportare i colpi di fionda e le frecce dell’atroce fortuna ...). Ed Amleto annovera tra le sofferenze più insopportabili la lentezza della giustizia e l’insolenza della burocrazia e dunque la notifica di una controversia giudiziaria o di una cartella esattoriale costituisce un crudele colpo di fionda. I guai, sia quelli che vai a ricercare sia quelli che vengono da sé, possono essere tenuti a bada della principale delle quattro virtù cardinali, la prudenza, che sta al primo posto perché rappresenta il principio razionale dell’agire pratico.
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1 FEBBRAIO 2026
DAL SAGGIO "RESTARE O SCAPPARE" pagg. 28-29
6. L’economia sommersa
Quando una calda mattina di giugno comperi al mercato un chilo di albicocche sai già che, al più, una o due possono essere guaste. Si potrebbe pensare che la stessa proporzione valga nell’ambito negoziale: in realtà il numero dei contratti nulli può anche superare quello dei contratti validi. In barba alle norme imperative ed alle millenarie disposizioni del codice tutto accade lontano dalle aule dei tribunali e dagli studi degli avvocati e dei notai; si pensi soltanto alla economia illegale ed a quella criminale.
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30 GENNAIO 2026
DAL SAGGIO "RESTARE O SCAPPARE" pag. 27
5. Il tempo e il denaro
Una mattina d’estate, così leggera e assolata da non farmi pesare la sensazione gradevole di essere contento di me, mentre stavo osservando un grosso ragno crociato, acquattato ad una delle estremità di una ragnatela che occupava metà del vano della finestra, un altro ragno peloso e di dimensioni ragguar devoli si portò bellicosamente al centro della tela: lo scontro che ne seguì vide in pochi istanti la vittoria del ragno crociato che punse e avviluppò l’intruso nel suo secreto vischioso. Così finiscono tanti processi perché l’aggressività giudiziaria espone a svariati rischi.
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29 GENNAIO 2026
DAL SAGGIO "RESTARE O SCAPPARE" pagg. 23-24
4. Potere, volere, dovere
Tre verbi scandiscono la nostra vita: potere, volere, dovere. Quest’ultimo è centrale nell’etica e nel diritto ma tutti e tre si implicano a vicenda: quante cose si vorrebbero ma non si può, quante cose si potrebbero avere ma non si deve; quante cose si dovrebbero fare ma non si vuole... Il mondo del «dover essere» ruota attorno alla norma che da un punto di vista linguistico non presuppone sempre l’uso dell’imperativo o una costrizione o un divieto espliciti; spesso le norme sono formulate all’indi cativo essendo l’obbligo implicito (ad esempio secondo l’art. 590 c.p., «chiunque cagiona una lesione... è punito...» laddove il dovere di non ledere è sottinteso). Croce fa rientrare tra le norme anche quelle regole che un soggetto detta a sé medesimo per dare ordine alla propria vita (fare un’ora di ginnastica al mattino, lavarsi i denti dopo ogni pasto, dedicare la domenica alla famiglia e il venerdì sera alla fidanzatina, e così via). Secondo Bobbio «la norma può essere anche costituita da un caso concreto, un modello o esempio; ma il caso concreto, il modello o l’esempio valgono come norma solo se possono essere utilizzati come criteri di giudizio degli altri casi o delle cose cui l’esempio o il modello fanno riferimento».
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28 gennaio 2026
DAL SAGGIO "RESTARE O SCAPPARE" pagg. 19-20
3. Norma e azione
Il titolo del manuale evoca «quel continente dal quale nessun viandante è mai ritornato» e dove, secondo l’opinione di molti, è forse preferibile avventurarsi senza fretta ma con una coscienza morale serena. Nell’etica come nel diritto il concetto di norma assume un’importanza fondamentale. Vediamo di approfondire il profilo della priorità logica della norma rispetto all’azione (che la norma stessa intende prescrivere), priorità che rappresenta un corollario rispetto ai principi basilari di una morale, sia essa intellettualistica sia essa volontaristica, giacché nessun rimprovero può essere mosso all’agente che non conosce né può conoscere una norma che ancora non c’è. In altri termini il dover-essere è antecedente all’essere in cui si traduce l’azione: le norme morali indicano i comportamenti cui attenersi e da evitare e l’uomo, nella sua libertà, potrà o meno adeguarsi al precetto. Rispetto alle azioni umane: ciò che è stato, può solo essere descritto (il passato non è modificabile e potranno esser verificate sia l’esistenza della norma sia l’eventuale conformità dell’atto); ciò che sarà può essere descritto in astratto attraverso la norma, accertata come esistente e proiettata verso il futuro, ma non mai in concreto, essendo l’azione futura imprevedibile (ovvero prevedibile in termini di probabilità) e soltanto ex post potrà dirsi se la stessa azione è stato o non è stata conforme alla previsione normativa.
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27 GENNAIO
DAL SAGGIO DI ECONOMIA INTEGRATA "RESTARE O SCAPPARE" (Pagg. 17-18)
2. Un po’ di filosofia
Il principio ubi societas ibi ius, che è importante nelle scienze umane quanto il principio di gravitazione universale nelle scienze fisiche, significa che qualsiasi gruppo umano (dal più semplice al più complesso; dallo Stato sovrano alla coda davanti allo sportello; dalla società di capitali alla associazione sportiva; dall’onorata società alla tribù primitiva...) non è pensabile senza regole che lo governino. Del resto una struttura analoga alle norme giuridiche si rinviene nelle regole sociali, morali, linguistiche, nelle regole del gioco, eccetera; al riguardo assume particolare rilievo la distinzione tra leggi descrittive e prescrittive.
Scrive von Wright: «È dubbio se le leggi della logica e della matematica siano descrittive o prescrittive. Leggi siffatte si possono chiamare descrittive, ma non in quella chiara accezione del termine secondo cui le leggi della natura sono descrittive. Le si può anche chiamare prescrittive, ma in un senso piuttosto diverso da quello in cui lo sono le leggi dello stato». Il confronto tra le leggi della logica e della matematica e le regole di un gioco conduce von Wright ad affermare che tali leggi non descrivono né prescrivono qualcosa, «ma determinano qualcosa».
Non ritengo che accanto alle regole descrittive e prescrittive possa sussistere un tertium genus di regole determinative; come meglio vedremo in un prossimo breve commento della legge di Hume, per una migliore comprensione della concezione dualistica del rapporto tra descrittivo e prescrittivo è necessario soffermarsi sugli aspetti «determinativi» presenti in entrambi i moduli.
Sin d’ora è opportuno notare quanto segue:
a) esiste una interazione tra norma e azione sia perché le norme possono scaturire dalle azioni (ad es. le norme consuetudinarie e le norme morali derivate dal costume ‑mos) sia perché le azioni sono influenzate, «determinate» dalla «pressione» normativa;
b) ogni società umana esige regole giuridiche e morali; ubi societas, ibi ius: perfino la dottrina anarchica propugna l’abolizione soltanto delle regole del potere costituito ma non anche delle norme di un ordine naturale e spontaneo che permetterebbe l’espressione più compiuta delle libertà individuali;
c) le regole del gioco determinano lo schema del gioco stesso e sono del tutto costitutive perché l’inventore-legislatore crea il sistema ludico quasi «dal nulla» senza alcun vincolo diverso dalle leggi della logica laddove le regole morali e giuridiche presuppongono la «societas» che vincola, in misura diversa, la creatività del legislatore; non può negarsi che il re-legislatore in una monarchia assoluta sia più libero nel formulare le norme di un legislatore in una democrazia rappresentativa;
d) ...
26 GENNAIO 2026
DAL SAGGIO DI ECONOMIA INTEGRATA "RESTARE O SCAPPARE" (pagg. 15-16)
1. Gli immobili e il pallone
Gli immobili, terreni e case, sono per l’economia quello che per il calcio è il pallone. Senza essere un seguace della fisiocrazia, che riteneva la terra unica fonte di ricchezza, quegli economisti che idoleggiano i valori mobiliari mi ricordano alcuni personaggi di A. De Saint-Exupéry che riescono a vivere su asteroidi e piccolissimi pianeti.
Ritorniamo con i piedi sulla Terra per sottolineare l’importanza degli immobili rispetto ad alcune grandezze economiche fondamentali:
1) nel Prodotto Interno Lordo, ossia il valore monetario di tutti i beni e servizi finali prodotti all’interno di uno Stato in un anno, si calcolano il valore delle nuove costruzioni e non, ad esempio, le compravendite di edifici fabbricati negli anni precedenti (nel PIL rientra invece il servizio reso dal notaio che stipula. ecc.);
2) la remunerazione del fattore terra è dato dalla rendita: la curva di domanda della terra deriva dalla domanda del prodotto della terra stessa, ossia, ad esempio, il prezzo del vino e dell’uva e non viceversa (quindi il prezzo dell’uva non dipende dal prezzo della terra coltivata a vite);
3) la curva di offerta di appartamenti in affitto nel lungo periodo è elastica mentre nel breve periodo tende ad essere analistica; la curva di domanda di abitazioni in affitto è elastica in ragione della adattabilità degli individui (che, se necessario, utilizzano spazi più ridotti o non usciranno dalla famiglia d’origine o andranno in periferia...);
4) una regolazione rigida dei canoni di locazione da parte del legislatore provoca una carenza di abitazioni e la nascita di un mercato nero;
5) una diminuzione del tasso di interesse favorisce la domanda di immobili.
L’elencazione potrebbe continuare ma soffermiamoci su quest’ultimo punto.
I.E. Stiglitz, premiato con il Nobel per l’Economia nel 2001, nel suo Globalization and Its Discontents, analizzando le cause della drammatica crisi economica dell’Est asiatico nel 1997, scrive che l’erogazione dei prestiti per l’acquisto di immobili a scopo speculativo rappresenta un’importante fonte di instabilità economica: quando i prezzi degli immobili salgono, le banche erogano più mutui ipotecari; con i prezzi in salita gli investitori e i costruttori comprano e costruiscono intravedendo rapidi profitti ma poi finisce che l’offerta è eccessiva e non si riesce più ad affittare gli spazi né a vendere: la «bolla immobiliare» scoppia.
24 GENNAIO 2026
L'ARIA CHE RESPIRIAMO
20 GENNAIO 2026
Dal Saggio "RESTARE O SCAPPARE" PAGINE 53, 54, 55
La tua nascita
Non si può vivere senza fiducia nelle proprie forze e nell’avvenire e, poiché quasi in tutto dipendiamo dagli altri, è giocoforza concederla solamente a chi ce la ispiri (nei sentimenti come negli affari) anche perché concludere un qualsiasi contratto con la persona sbagliata può essere peggio di prendersi il morbillo.
Seguono brevi considerazioni sul metodo di scelta delle persone.
Perché è importante il giorno della tua nascita
Galilei scrive nei suoi Dialoghi: “Così è superstizione ritenere che le maree dipendano dalla luna”. Soltanto pochi anni dopo, con la scoperta della gravitazione universale di Newton, fu tuttavia conferita dignità scientifica alla credenza popolare che da sempre aveva collegato i periodici movimenti delle acque del mare alla posizione della luna ed alla sua forza attrattiva.
Un altro esempio: fin dall’antichità l’opinione popolare ha attribuito all’aglio ed al cavolo una specifica azione di ne contro alcune patologie ma soltanto negli ultimi decenni la scienza medica ha iniziato a spiegare le ragioni per cui certi cibi sono in grado di influenzare il funzionamento del sistema immunitario.
Molto spesso la tradizione ci ha consegnato, come frutto delle infinite osservazioni delle generazioni precedenti, convinzioni e concetti che poi la scienza ha verificato.
Io ho due fratelli e due sorelle, tutti con un carattere molto diverso; fin da piccolo mi ha colpito un particolare dell’indole del fratello maggiore: spesso egli osservava qualcosa nel mio comportamento (un gesto, una parola, ...) ma soltanto a distanza di mesi me la faceva notare. E questo differimento mi impressionava tanto più perché contrastava con la mia natura spontanea, quasi ingenua.
Questa caratteristica (con molte altre quali la sospettosità, la diffidenza, l’egotismo, la megalomania, la permalosità, lo scarso senso pratico; trascuro le numerose doti – che pure mi rendono i nati in quel periodo tra i miei preferiti – per la stessa ragione per cui la nostra attenzione è attratta dalla macchietta sul risvolto della giacca più che dal resto del tessuto candido) la ritrovai nel mio compagno di banco della terza elementare ed in seguito in un altro che incontravo regolarmente sul campo di pattinaggio; i tre, nati nello stesso periodo, avevano un temperamento quasi del tutto sovrapponibile.
Non ho mai letto un libro di astrologia, né un oroscopo (tale previsione circa il destino di un individuo si basava sull’osservazione, tramite uno strumento detto oroscòpio, di quali stelle emergessero sull’orizzonte all’ora della nascita di un uomo); tuttavia è innegabile che questa antica arte di predire gli effetti dei pianeti sulla vita e sul carattere di una persona ha un fondamento empirico ma non scientifico.
In breve:
1) La millenaria esperienza che coglie un nesso tra il carattere e il momento della nascita (o del concepimento) forse troverà, un giorno, una spiegazione razionale nella scoperta di una “energia cosmica”: del resto è risaputo che il ciclo mestruale femminile corrisponde a un ciclo completo della luna, che il periodo di gravidanza è pari a nove mesi lunari, che tutte le masse acquatiche sono influenzate dalle fasi lunari (e il nostro stesso corpo è formato per il 70% da acqua), che i contadini seguono il calendario lunare, che le migrazioni degli uccelli e di certi pesci si verificano con la luna piena, che insomma le fasi lunari non influenzano solo il licantropo e il vampiro ma gli stessi istinti sessuali umani, almeno di quelli che proprio non riescono ad astenersi dal peccato... (sembra anche che il numero dei reati raggiunga dei picchi con il plenilunio o il cambio della luna e su ciò rifletteranno i penalisti a corto di argomenti).
19 GENNAIO 2026
LA VISIONE D'INSIEME
15 GENNAIO 2026
DAL SAGGIO " PERCHE' CURATI, SE PUOI GUARIRE? DEVI ESSERE TU IL MEDICO DI TE STESSO"
14 GENNAIO 2026
Il disturbo ai vicini può essere atti persecutori?
Non può essere ritenuto colpevole per il reato di atti persecutori il condomino che compie atti idonei a cagionare una continua fonte di disturbo, disagio, fastidio nel vicino.
riferimenti normativi: art. 612 – bis c.p.
precedenti giurisprudenziali: Cass. pen., sez. V, Sentenza n. 1541 del 17/11/2020
Indice
1. La vicenda
Una condomina veniva riconosciuta colpevole (dal Tribunale) del delitto di atti persecutori commessi ai danni della sua vicina di casa, abitante nello stesso caseggiato e, conseguentemente, veniva condanna alla pena di un anno di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, liquidati definitivamente in euro diecimila ciascuna, oltre le spese. La Corte di Appello però ribaltava la decisione di primo grado, assolvendo l’imputata. Tuttavia i giudici di secondo grado non offrivano una motivazione puntuale e adeguata, idonea a fornire una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata; di conseguenza la sentenza assolutoria veniva annullata; nel giudizio di rinvio veniva ancora una volta riconosciuta la colpevolezza dell’imputata. I giudicanti criticavano la pronuncia assolutoria (poi annullata) in quanto aveva escluso il perfezionamento del delitto di atti persecutori perché le vittime non avevano lasciato l’appartamento senza tuttavia confrontarsi con quanto osservato dal giudice di primo grado, in relazione ai restanti profili attinenti al mutamento delle abitudini di vita delle persone offese, anche in costanza della loro permanenza nel condominio teatro dei fatti. Il giudice di rinvio rimarcava che i comportamenti descritti, seppure isolatamente non integranti reato, erano stati, nel loro insieme, gravemente invasivi della sfera psichica delle vittime (che avevano cambiato abitazione), per la loro reiterazione ossessiva e per la loro idoneità ad incidere, negativamente, sulla libertà morale dei destinatari, determinando un turbamento psichico dal punto di vista del disagio e dello stato di ansia.
2. La questione
Il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. si può configurare anche quando le molestie si limitano ad infastidire la vittima del reato?
3. La soluzione
La Cassazione ha annullato la decisione del giudice di rinvio. In primo luogo i giudici supremi hanno rilevato una carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del grave stato di ansia procurato alle vittime (l’evento). Del resto è emersa documentalmente l’esistenza di numerose reciproche iniziative intraprese in sede giudiziaria anche civile. In tal caso – come ha precisato la Cassazione – incombe sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita. In ogni caso i giudici supremi hanno sottolineato che la motivazione offerta dal giudice del rinvio ha descritto un insieme di condotte indicate come idonee a cagionare alle vittima continua fonte di disturbo, disagio, fastidio, piuttosto che quello specifico stato d’ansia grave, anche sotto il profilo della idoneità a compromettere la libertà psichica della persona offesa, che la norma incriminatrice richiede ai fini di integrare il delitto contestato; inoltre non sono stati specificamente descritte le situazioni di pericolo che sarebbero state determinate dall’imputata. La Cassazione infine ha notato che il trasferimento in altra abitazione è stata causata da ragioni diverse rispetto al comportamento reiterato nel tempo attuato dell’imputata.
4. Le riflessioni conclusive
Molto spesso si parla del problema del reato di stalking in condominio quando un condomino comincia a “prendere di mira” il vicino con molestie per poi, progressivamente, passare ad azioni sempre più gravi. Il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di “danno” consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di “pericolo”, consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (Cass. pen., sez. III, 03/03/2015, n. 9222). L’evento, consistente nell’alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell’ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa (Cass. pen., sez. VI, 12/01/2021, n. 8050). In ogni caso si deve tenere che l’alterazione o il cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all’art. 612-bis c.p., non è integrato dalla percezione di transitori disagi e fastidi nelle occupazioni di vita della persona offesa, ma deve consistere in una costrizione qualitativamente apprezzabile delle sue abitudini quotidiane (Cass. pen., sez. V, 17/11/2020, n. 1541). Così si configura il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all’art.660 c.p. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Cass. pen., sez. VI, 10/07/2020, n. 23375).