STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE  “Compagnia del Paletto”

(redatto in conformità con il modello standard tipizzato predisposto dalla Rete associativa Unione Italiana Libero Teatro (UILT) APS ad uso delle APS ad essa aderenti e approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 181 del 14 settembre 2023)

 

 

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

 

 

 

1.      È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. cod. civ. e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni (in seguito denominato anche: Codice del Terzo settore o, per brevità, D.Lgs. n. 117/2017), l’Associazione senza scopo di lucro “Compagnia del Paletto”. In seguito all’iscrizione presso il Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 117/2017, nella sezione b) - Associazioni di promozione sociale - e in costanza di essa la denominazione dell’associazione muterà automaticamente in “Compagnia del Paletto- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”, per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche CdP aps.

  

2.      La Compagnia aderisce alla Unione Italiana Libero Teatro (UILT) aps – Rete associativa (in seguito denominata anche solo UILT o Rete UILT) alla cui vita sociale e democratica partecipa attraverso i propri rappresentanti e i delegati eletti dagli associati. L’adesione attribuisce all’Associazione il diritto di presenza e di voto nell’Assemblea delle articolazioni territoriali di riferimento per competenza geografica territoriale della Rete UILT, e l’esercizio di poteri di rappresentanza dei soci della Compagnia presso le medesime Articolazioni territoriali, attraverso i delegati eletti dall’Assemblea dei soci della Compagnia.

 

3.      L’Associazione è dotata di autonomia giuridica e patrimoniale e concorre alla missione associativa della rete UILT nel rispetto di tali autonomie. 

 

4.      La Compagnia può adottare, nelle comunicazioni con i terzi, e accanto alla propria denominazione, la dicitura “aderente alla Rete associativa UILT” ed è autorizzata, senza fini di lucro e per il tempo entro cui si sviluppa il rapporto di adesione con la Rete UILT, ad utilizzarne il marchio.

 

 

ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA

 

1.      L’Associazione ha sede in San Donà di Piave (VE), in Via Don Lino De Biasi 4/5.

 

2.      Con delibera dell’Assemblea ordinaria, l’Associazione potrà istituire sedi secondarie. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

 

3.      La durata dell’Associazione è illimitata.

 

 

TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ

 

 

ARTICOLO 3 – FINALITÀ

 

1.      L’Associazione promuove la partecipazione e il volontariato nel settore del teatro amatoriale e delle arti visive e recitative, quale espressione di promozione socio-culturale della persona, di stimolo e diffusione della cultura e della conoscenza intergenerazionale e di ogni ceto sociale, di contributo all’uso degli strumenti espressivi della recitazione e della comunicazione per sviluppare iniziative di condivisione, partecipazione, solidarietà, civismo.

 

2.      L’Associazione persegue le finalità statutarie applicando un modello di governo atto a garantire la partecipazione democratica dei soci alla vita dell’Associazione, le pari opportunità e l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, la libera elettività delle cariche sociali.

 

3.      L’Associazione non ha scopo di lucro, e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

 

a)      raccogliere attorno a sé quelle forze e risorse amatoriali del teatro, dello spettacolo e della cultura che, in base all’attività svolta sia a livello nazionale che internazionale, qualifichino l’Associazione sotto il profilo culturale, sociale ed artistico ed affrontino con spirito unitario, sia pure in una democratica e pluralistica diversità ideologica, il tema del rinnovamento del teatro in forma dilettantistica per addivenire a forme di libera espressione artistica;

b)      valorizzare, stimolare e sostenere, in aderenza alle realtà derivanti dai profondi mutamenti verificatisi in ogni settore artistico e culturale, la crescita culturale degli associati attraverso ogni espressione dello spettacolo e promuovere la diffusione dell’arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua forma, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione sociale inclusiva nei vari settori di interesse, con la consapevolezza che l’espressione culturale ed artistica è strumento elettivo di crescita, di formazione, di maturazione e di realizzazione delle persone, ed altresì di comunicazione, inclusione e promozione di processi di avanzamento civico, e in quanto tale va riconosciuta come parte integrante della vita dell’uomo e delle comunità;

c)      promuovere l’utilizzo, la gestione e il recupero degli spazi teatrali e/o teatrabili;

d)      facilitare e sostenere l’istituzione di centri di cultura teatrale, di istituti e di corsi di attività teatrale e di recitazione amatoriale;

e)      intraprendere ogni attività di promozione culturale a vantaggio dei propri associati e, in particolare, a favore dell’attività teatrale e dello spettacolo amatoriale, quale forma di libera espressione, di valorizzazione, di promozione sociale degli individui e di manifestazione della socialità e della crescita culturale della comunità.

 

 

ARTICOLO 4 – ATTIVITÀ

 

1.      L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’ art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

 

-     educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

-     interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

-     formazione universitaria e post-universitaria e collaborazioni formative con gli enti predetti;

-     organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

-     organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

-     formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;

-     accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

-     promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

-     promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  

2.      L’Associazione, con riferimento alle attività di cui al comma 1, può concorrere con la Rete UILT alla definizione ed attuazione di iniziative e progetti che la legislazione corrente disponga per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Reti associative e/o delle Associazioni di promozione sociale, anche in ordine ad iniziative realizzate nell'ambito delle attività di co-programmazione e/o co-progettazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

 

3.      Nell’ambito delle attività di interesse generale e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo,  l’Associazione può indire selezioni, organizzare rassegne e concorsi amatoriali, partecipare ad iniziative promosse da altre organizzazioni, enti ed istituti in ambito culturale ed artistico, con particolare riferimento allarte della rappresentazione teatrale e della recitazione, nonché fornire la migliore assistenza alle iniziative destinate alla valorizzazione del teatro. 

 

4.      L’Associazione, che opera principalmente secondo le modalità proprie delle filodrammatiche a base dilettantistica, può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i limiti definiti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate ed istituite dal Consiglio direttivo.

 

5.      Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, e pertanto sia  attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, sia di raccolte  pubbliche  occasionali realizzate mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di iniziative, celebrazioni, ricorrenze  o campagne di sensibilizzazione. L’Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti e volontari.

 

 

TITOLO III – VOLONTARI E ASSOCIATI

 

 

ARTICOLO 5 – VOLONTARI E ALTRE RISORSE UMANE

 

1.      Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Resta ferma la facoltà di iscrivere nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore.

 

2.      L’Associazione può deliberare di rifondere al volontario le spese documentate affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, anche nella modalità di cui all’articolo 17, comma 4 del decreto legislativo n. 117/2017.

 

 

ARTICOLO 6 – SOCI

 

1.      Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

 

2.      Assumono, la qualifica di soci le persone fisiche che, condividendo le finalità e gli ideali dell’Associazione e accettando le disposizioni recate nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi emanati dagli Organi competenti, vedono accettata la loro domanda di adesione nei termini individuati nel successivo articolo.

 

3.      Possono altresì aderire all’Associazione le persone giuridiche, nonché gli enti privi di personalità giuridica, configurati in forma di associazione di promozione sociale, ovvero associazioni senza scopo di lucro nei limiti individuati nell’art. 35, comma 3 del D. lgs. n. 117/2017, che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’Associazione.

 

4.      In seguito all’accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, l’Associazione provvede al tesseramento del socio.

 

5.      È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano: la qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’articolo 10 dello statuto.  

 

6.  I termini socio o associato assumono, nel presente statuto, significato equivalente.

 

 

ARTICOLO 7 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

 

1.      La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo in forma scritta, secondo modalità da questo stabilite e fatte oggetto di comunicazione chiara e trasparente.  La domanda di ammissione dell’associando deve contenere l’impegno ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione e ad attenersi al presente Statuto e ai Regolamenti attuativi. Le persone fisiche minorenni possono assumere la qualifica di socio previo consenso scritto dei genitori o di chi ne ha la responsabilità genitoriale. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull’osservanza dei doveri di associato che incombono sul socio minorenne.

 

2.      L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

 

3.      Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello all’Assemblea dei soci che dovrà pronunciarsi alla prima seduta utile.  

 

4.      Il Consiglio Direttivo, in seguito all’accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci. 

 

5.      La domanda accolta dalla Compagnia, si intende accettata anche dall’Articolazione territoriale regionale di riferimento e dalla Rete UILT, secondo le disposizioni disciplinari della stessa Rete. 

 

6.      Rimane ferma la facoltà della UILT, da esercitare entro 30 giorni, di non ratificare, con motivata delibera del Comitato Esecutivo UILT, la condizione di proprio aderente. In caso di mancata ratifica della domanda da parte del Comitato Esecutivo, la decadenza dalla qualifica di socio opera ex nunc (ossia dal momento della mancata ratifica), con la conseguente salvezza dei diritti di partecipazione e rappresentanza esercitati nel periodo precedente alla decadenza. Della mancata ratifica è data comunicazione scritta all’interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri della UILT. 

 

 

ARTICOLO 8 – DIRITTI DEI SOCI

 

1.      I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, di esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche ai fini dell’approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari, e di godere dell’elettorato attivo e passivo per l’elezione o la nomina degli Organi dell’Associazione, in ossequio al principio di rappresentatività. Se persone fisiche minorenni, i soci non godono dell’elettorato passivo; l’elettorato attivo è esercitato, congiuntamente e in loro vece, da chi è investito della responsabilità genitoriale, fermo il diritto ad un solo voto.

 

2.      Ogni socio ha diritto a un voto, che può essere espresso anche in modalità elettronica ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017. Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati,  secondo quanto disposto dall’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017. 

 

3.      Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta inviata, all’organo amministrativo a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con un preavviso minimo di 15 giorni. L’accesso ai libri sociali è consentito, di norma, presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione. I soci, ed i loro eventuali delegati, sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza.  Il socio, o suo delegato potrà, a sue spese, estrarre copia del libro dei verbali delle assemblee e, nel rispetto della normativa sulla privacy, del libro soci.   

 

4.      Coloro per i quali venga meno, per qualunque causa, la qualifica di socio dell’Associazione perdono i diritti connessi al tesseramento alla UILT e decadono da qualsiasi incarico nell’Associazione e ad ogni livello della Rete.

 

 

ARTICOLO 9 – DOVERI DEI SOCI

 

1.      I soci sono tenuti:

-     all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

-     a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;

-     a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

 

2.      La quota associativa non è in nessun caso restituibile, ed è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

 

ARTICOLO 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI

 

1.      La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per causa di morte, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione.

 

2.      Il socio comunica per iscritto al Consiglio direttivo la volontà di recedere dal rapporto associativo; la comunicazione è indirizzata anche all’Articolazione territoriale UILT di riferimento e al Comitato Esecutivo nazionale UILT. Il recesso ha effetto dalla data in cui il Comitato Esecutivo ne dispone la presa d’atto o, in ogni caso,  dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione.  

 

3.      Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari  il mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione o, in generale, l’assunzione di comportamenti ovvero lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali della Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all’Associazione. 

 

4.      In tali casi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

-     richiamo scritto;

-     esclusione dall’Associazione. 

 

5.      Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima, o di altra condotta o infrazione. Prima dell’emanazione del provvedimento sanzionatorio, il Consiglio Direttivo dovrà contestare per iscritto l’addebito al socio, in modo che egli abbia la possibilità di presentare al medesimo Consiglio Direttivo, nei successivi 10 giorni, le proprie controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, anche con facoltà di chiedere di essere sentito personalmente. 

 

6.      Qualora, nel termine suddetto, il socio non presenti istanza di riesame, ovvero in caso di esito negativo di questa, il Consiglio direttivo adotterà il provvedimento disciplinare, da comunicarsi per iscritto al socio. Contro il provvedimento, ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione, il socio potrà ricorrere all’Assemblea dei soci. I provvedimenti sanzionatori sono sospesi in pendenza di ricorso. 

 

7.      La Compagnia comunica tempestivamente al Comitato Esecutivo della UILT la comminazione delle sanzioni disciplinari al suo iscritto. 

 

8.      I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

 

 

TITOLO IV – PATRIMONIO, BILANCIO, ESERCIZI AMMINISTRATIVI, LIBRI SOCIALI

 

 

ARTICOLO 11 – PATRIMONIO

 

1.      Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, che ad essa fanno capo secondo le forme proprie della titolarità dei rispettivi diritti di disponibilità, nonché da ogni ulteriore risorsa economica di cui all’art. 13 dello statuto, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ivi inclusi gli avanzi di gestione, è destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente Statuto.

 

 

ARTICOLO 12 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

 

1.      In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fermo il preventivo parere del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e successive modifiche e integrazioni.

 

 

ARTICOLO 13 – RISORSE ECONOMICHE

 

1.      L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, da fonti diverse quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,  quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari e di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa di riferimento.

 

 

Art. 14 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

 

1.      L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.  

 

2.      L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio annuale o, qualora ne ricorrano le condizioni, rendiconto per cassa, secondo le disposizioni stabilite dalla legge. 

 

3.      Il progetto di bilancio di esercizio, o di rendiconto per cassa, è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli Associati che ne vogliano prendere visione. L’Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.  

 

4.      Il Consiglio Direttivo documenta nella relazione di missione, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.  

 

5.      Il bilancio, approvato dall’Assemblea dei soci, è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017.

 

 

ARTICOLO 15 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

 

1.      È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

 

ARTICOLO 16 – LIBRI SOCIALI

 

1.      Secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, sono istituiti e aggiornati i libri sociali, ossia:

 

a)      il libro degli associati;

b)      il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;

c)      il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

d)      il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo di cui all’ art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, se istituito. 

 

2.      Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 8, comma 3, del presente Statuto. Disposizioni di dettaglio procedurale possono essere demandate a disciplina regolamentare.

 

 

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

 

 

ARTICOLO 17 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

1.      Sono organi dell’Associazione:

 

a.       l’Assemblea dei Soci;

b.      il Consiglio direttivo;

c.       Il Presidente;

d.      L’Organo di controllo, anche monocratico, se costituito. 

 

2.      Tutte le cariche elettive sono gratuite, ad eccezione dell’Organo di controllo. Alle figure elettive spettano i rimborsi per le spese sostenute in conseguenza dell’Ufficio, analiticamente documentate.  Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017. 

 

3.      Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati in sede di convocazione dell’esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.  

 

4.      Delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta. Il verbale è conservato nei libri sociali. Per l’Organo di Controllo e per la funzione di revisore legale dei conti si osservano le disposizioni previste dalla legge.

 

 

ARTICOLO 18 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

 

1.      L'Assemblea dei Soci è la sede sovrana del confronto tra gli associati, atta a garantire la loro più ampia rappresentatività. E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro i termini stabiliti nel presente Statuto e, in ogni caso, nei tempi utili a consentire il deposito tempestivo del bilancio nel Registro di cui agli artt. 45 e ss. del D. lgs. n. 117/2017; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.  

 

2.      L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 

 

3.      L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.  Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell’Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

4.      Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci. 

 

5.      La convocazione dell’Assemblea è deliberata dal Consiglio direttivo ed effettuata dal Presidente con avviso pubblicato sul sito Internet dell’Associazione o comunicato agli associati via posta elettronica almeno quindici giorni prima della adunanza; la convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta, il luogo di svolgimento, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, quest’ultima da tenersi a distanza di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

 

 

Art. 19 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

 

1.      L'Assemblea dei soci, riunita in sede ordinaria:

 

a.       delibera gli indirizzi generali di gestione dell'Associazione;

b.      effettua proposte per lo sviluppo delle attività istituzionali di interesse generale, e per quelle secondarie e strumentali;

c.       nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo;

d.      nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e.       approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;

f.        elegge i delegati a partecipare all’Assemblea Generale regionale e all’Assemblea generale nazionale UILT secondo i limiti di rappresentanza stabili nell’art. 24, comma 3, del d. lgs n. 117/2017, e in base alla disciplina approvata dai competenti organi della Rete UILT;

g.      su istanza dell’associato interessato, si pronuncia sui provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio direttivo;

h.      approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i.        approva i regolamenti interni, attuativi dello statuto, predisposti dal Consiglio direttivo;

j.        istituisce eventuali sedi secondarie dell’Associazione;

k.      si pronuncia sulle decisioni di rigetto delle domande di ammissione;

l.        delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. 

 

2.      L’Assemblea dei soci, in sede straordinaria:

 

a.       delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

b.      delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

c.       delibera le operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

d.      delibera lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del patrimonio, la nomina dei liquidatori.

 

 

ARTICOLO 20 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

1.      Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici) eletti dall’Assemblea fra i soci o fra le persone indicate dai soci persone giuridiche. Le modalità di elezione del Consiglio direttivo sono demandate a un regolamento interno.  

 

2.      I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.  In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate alle riunioni per almeno 3 (tre) volte consecutive, la composizione del Consiglio direttivo è integrata con i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nell’impossibilità di attuare la modalità sostitutiva, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica convocano, entro 15 giorni, l’Assemblea dei Soci affinché essa provveda alla nomina di un nuovo Direttivo. I componenti chiamati a sostituire quelli cessati, scadono alla data di scadenza dell’Organismo. 

 

3.      Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

 

 

ARTICOLO 21 – COMPETENZE  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

1.      Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato a cura del Presidente. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso; in tal caso, Il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione entro 30 giorni dalla richiesta.  

 

2.      Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione di mandato, elegge tra i propri componenti:

 

a.       il Presidente;

b.      il Vicepresidente, con funzioni vicarie;

c.       il Segretario, con funzioni di tesoriere;

d.      i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

 

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare un Direttore Artistico per le attività filodrammatiche e distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività associative, o costituire eventuali commissioni di lavoro.

 

3.      Il Consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’associazione. Tra le varie attribuzioni spetta al Consiglio direttivo:

 

a.       predisporre gli eventuali regolamenti interni, attuativi dello statuto, da sottoporre all’approvazione della Assemblea;

b.      stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;

c.       deliberare in merito all’ammissione di un nuovo socio, curare la tenuta e l’aggiornamento del registro dei volontari, nonché del libro soci e degli altri libri sociali, con eccezione del libro dell’organo di controllo;

d.      individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni, esperibili dall’Associazione, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale;

e.       deliberare in merito all'esclusione e alla decadenza dei soci nonché in ordine agli ulteriori provvedimenti disciplinari;

f.        determinare la quota associativa annuale;

g.      porre a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima della data in cui l’Assemblea è convocata la documentazione utile alle deliberazioni, secondo modalità e forme previamente approvate dal Consiglio; 

h.      predisporre il progetto di bilancio di esercizio annuale e convocare l’Assemblea dei soci per la relativa approvazione entro il 30 aprile di ogni anno;

i.        stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

j.        vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;

k.      deliberare la convocazione dell’Assemblea;

l.        svolgere ogni altra attività ad esso demandata dallo statuto o dalla legge. 

 

4.      Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

 

 

ARTICOLO 22 – PRESIDENTE

 

1.      Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio. E’ eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per quattro anni. 

 

2.      Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:

 

-     firmare gli atti sociali;

-     convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

-     convocare, su mandato del Consiglio direttivo, l’Assemblea dei Soci;

-     aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Segretario/Tesoriere;

-     svolgere ogni ulteriore attività prevista dallo Statuto e dai regolamenti.

 

3.      In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.  

 

4.      Alla cessazione del mandato, il Presidente uscente provvede per iscritto al passaggio delle consegne con il nuovo rappresentante legale.

 

 

ARTICOLO 23 – SEGRETARIO

 

1.      Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione della Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

2.      Il Segretario, svolge anche l’Attività di tesoriere e, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare:

 

-     provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione;

-     mantiene aggiornati i libri contabili;

-     predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo, ai fini della sua formale presentazione - per l’approvazione - in Assemblea.

 

 

ARTICOLO 24 – ORGANO DI CONTROLLO E FUNZIONE DI REVISORE LEGALE DEI CONTI

 

1.      L’Organo di controllo, anche monocratico, è eletto dall’Assemblea dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore. 

 

2.      L’Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Elegge nel suo seno il Presidente. 

 

3.      L’Organo di controllo esercita i compiti stabiliti ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, D.lgs. 117/2017.  I suoi componenti sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall’art. 30, comma 5, del D.lgs. 117/2017.  

 

4.      L’Organo di controllo dura in carica quattro anni, rinnovabili, e i suoi componenti possono essere revocati dall’Assemblea solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei loro doveri di ufficio.

 

5.      Per facoltà dell’Assemblea, e comunque al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 31 del D.lgs. 117/2017, è nominato un revisore legale dei conti, iscritto nell’apposito registro, salvo che le relative funzioni siano state attribuite all’Organo di controllo, in presenza dei requisiti professionali richiesti dalla legge ai suoi componenti. La durata dell’incarico di revisore legale è stabilita in tre anni e l’incarico può essere rinnovato.

 

 

TITOLO VI – NORME FINALI

 

ARTICOLO 25 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

 

1.      Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente articolo 18. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere; l’Assemblea delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.

 

 

ARTICOLO 26 – NORMA DI RINVIO

 

1.      Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai relativi regolamenti attuativi dello stesso, ferme le disposizioni inderogabili di legge, dispongono, in via subordinata e gradata, le norme dello statuto della UILT e i regolamenti da questa adottati e, in via ulteriormente gradata, le disposizioni di cui al D. lgs. n. 117/2017 di natura derogatoria.