Normativamente parlando si può fare riferimento all’Art.15 comma 2 del DL 297/94 – Testo unico: “I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell’istituto” e all’Art. 1 comma 14.5 della Legge 107/2015 che, per la prima volta in una legge, cita che “Ai fini della predisposizione del piano (triennale dell’offerta formativa), il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”.