COME RICHIEDERE ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE:
ARCHIVIO PARROCCHIALE
DI SAN LORENZO M.RE DI COLLEGNO (TO)
Per richiedere l'accesso all'archivio è necessario compilare i seguenti moduli e consegnarli al personale preposto presso la Parrocchia (COME DA DISPOSIZIONI DELLA CURIA DI TORINO):
Informiamo che l'accesso alla documentazione del fondo archivistico della Parrocchia San Lorenzo è consentito esclusivamente (come dai normativa CEI e indicazioni della Diocesi di Torino) previa compilazione dei due moduli e su concessione esplicita del parroco o dei suoi delegati - staff del Circolo Richelmy.
CLICCARE ED APRIRE I FILE, COMPILARLI e portarli
presso l'archivio in Via Martiri XXX aprile 34, 10093 - Collegno (TO).
circolorichelmy@gmail.com e/o teresio.don@gmail.com
1) MODELLO DI RICHIESTA ALL’ORDINARIO DIOCESANO PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI PARROCCHIALI;
2) 03 - ARCHIVIO PARROCHIALE - SCHEDA DI REGISTRAZIONE;
REGOLAMENTO PER STUDIOSI E RICERCATORI
https://www.diocesi.torino.it/archivio/archivi-parrocchiali/
E’ possibile accedere all’Archivio parrocchiale secondo gli orari previsti dal parroco o dal suo delegato per l’Archivio e secondo le modalità che seguono, previa licenza scritta a firma del Cancelliere Arcivescovile:
1. Per accedere all’Archivio deve essere compilata una domanda nella quale siano dichiarati: cognome, nome, indirizzo, recapito telefonico, titolo di studio, professione, estremi di documento d’identità, motivazioni della ricerca (Allegato 1).
Il permesso di consultazione, rilasciato dal Parroco, termina con la fine della ricerca e, in ogni caso, il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il ricercatore ha l’obbligo di apporre la propria firma sul registro delle presenze ogni qualvolta acceda all’Archivio; (per comodità si può utilizzare una semplice agenda dove gli studiosi possono apporre la loro firma nei giorni interessati ed indicare quanto visionato secondo le modalità dell’Allegato 2).
3. Il ricercatore può entrare in Archivio solo con quanto strettamente necessario per svolgere la ricerca (carta, matite, computer portatile). E’ vietato l’accesso con borse, zaini, cartelline e simili: il tutto da riporre in altro locale adatto.
4. Lo studioso può prendere in visione un solo faldone o documento per volta e non deve assolutamente modificare l’ordine delle carte. Terminato di esaminare un faldone, lo riconsegnerà all’incaricato e potrà richiederne un altro.
5. Chi volesse prendere appunti per iscritto faccia uso esclusivamente di matite. E’ vietato l’uso di penne o pennarelli di qualsiasi genere. Chi utilizza computer portatili dovrà tenere i documenti a debita distanza.
6. I documenti devono essere trattati con il massimo riguardo ed è quindi vietato fare su di essi annotazioni o appoggiarvi fogli e schede di lavoro. Lo studioso è pregato di avvertire il Parroco o il suo delegato, qualora constatasse nei documenti consultati delle lacune, un precario stato di consultazione o altri problemi.
7. In osservanza alle prescrizioni di legge, sono consultabili solo i documenti relativi a persone decedute da almeno 70’anni.
8. E’ tassativamente vietato portare i documenti fuori dall’Archivio. I documenti non possono essere prestati a nessuno, nemmeno a studiosi di fiducia del Parroco o ad altri sacerdoti. Solo l’Ordinario Diocesano su proposta dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi (in accordo con l’Archivio Diocesano), può autorizzare il prestito di documenti dell’Archivio per mostre o simili, con le opportune cautele di natura giuridica e assicurativa.
9. E’ fatto divieto assoluto di fotocopiare documenti antichi. Si possono fare fotocopie solo di materiale moderno a stampa. Divieto assoluto anche di fotocopiare volumi RILEGATI. E’ possibile la riproduzione di documenti con macchina fotografica digitale, ma senza l’uso del flash, e in tale caso il ricercatore è tenuto a fornire copia della riproduzione al Parroco. E’ assolutamente vietata la riproduzione di interi registri. In ogni caso, la riproduzione fotografica deve essere effettuata sempre entro limiti ragionevoli: non si può riprodurre un intero volume o una serie documentaria completa, tenendo conto che l’Archivio non è uno studio fotografico ma innanzitutto il luogo della conservazione e secondariamente della consultazione.
Il Parroco
don Teresio Scuccimarra
COMUNICATO CANCELLERIA – ARCHIVIO: RICHIESTA DI CERTIFICATI STORICI AD USO AMMINISTRATIVO
Stanno giungendo sempre più numerose alle parrocchie ed altre Istituzioni Ecclesiastiche richieste di Documenti religiosi per usi amministrativi (specie per procedura di Cittadinanza da parte di nostri connazionali all’estero) relativi al periodo che va dal XIX ai primi decenni del XX secolo. A tal riguardo, al fine di sgravare le Parrocchie da queste ulteriori incombenze e specificare gli ambiti di competenza nel provvedere alle suddette istanze, si offrono ai Parroci e agli Uffici Parrocchiali le seguenti indicazioni:
Dal 1823 al 1865, per tutto il territorio dell’Arcidiocesi, ci si deve unicamente rivolgere all’Archivio Arcivescovile, inoltrando direttamente le mail (archivio@diocesi.torino.it) o rispedendo le domande giunte via posta a: Archivio Arcivescovile – Via Arcivescovado, 12 – 10121 Torino.
Dopo il 1865 ci si deve rivolgere solo all’Ufficio di Stato Civile dei Comuni (si può comunque procedere come al punto a) e l’Archivio provvederà a dare tutte le indicazioni direttamente agli interessati.
Per il periodo antecedente al 1823 (per il quale ci sono assai meno richieste), la competenza è esclusiva delle Parrocchie che pertanto, dopo aver redatto gli Atti in questione, devono farli vidimare in Cancelleria o presso l’Archivio Arcivescovile se richiesti per Uso Amministrativo.
Per l’accesso diretto agli Archivi Parrocchiali da parte del pubblico (che comunque non potrà consultare i Registri Parrocchiali dopo il 1822) si seguano le indicazioni offerte sul sito web (www.diocesi.torino.it/archivio/archivi-parrocchiali/) con particolare attenzione a richiedere sempre la previa autorizzazione alla Cancelleria da parte dei richiedenti e a garantire la debita assistenza e sorveglianza durante le ricerche: a quest’ultima condizione è subordinato ogni accesso all’Archivio Parrocchiale, anche in presenza dell’autorizzazione concessa dall’Ordinario.
INDICAZIONI SUL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ECCLESIASTICA
Rev.mo sig. Parroco ……………………………………………………
Si stanno moltiplicando, presso le Parrocchie e gli Uffici Parrocchiali, le richieste di Certificati e/o Atti specie di Battesimo e Matrimonio, anche Integrali, da parte di persone che li richiedono per sé o per terzi, le quali non adducono chiare motivazioni se non quelle di avere notizie o ricordi dei propri cari e spesso con l’intento, più meno dichiarato, di indagare su altre persone menzionate nei suddetti Atti, come ad esempio, padrini, madrine, testimoni di nozze, genitori naturali e/o adottivi, ecc… A fronte di questi casi sempre più numerosi, il Vicariato Generale, su istanza della Cancelleria Arcivescovile, invita i Parroci ed i loro collaboratori negli uffici Parrocchiali ad agire sempre con prudenza, anche in ottemperanza alla legislazione vigente sulla Privacy (Decreto 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” del 1° gennaio 2004 e Regolamento [UE] 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) affinché tutto si svolga nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali insieme all'esigenza di proteggere il diritto alla riservatezza e alla buona fama rispetto a ogni forma di utilizzazione dei dati personali e di terzi (cfr. Decreto CEI, "Disposizioni per la Tutela del Diritto alla buona fama e alla riservatezza", 20/10/1999, Premessa e Art. 2 § 5). Pertanto, si offrono alcune indicazioni fondamentali da osservarsi nel rilascio della documentazione ecclesiastica.
Innanzitutto va ricordato che i Certificati religiosi si rilasciano essenzialmente per fini ecclesiastici (Cresima, Matrimonio, Ordini Sacri, Professione religiosa, frequenza del Catechismo e/o di Scuole cattoliche) utilizzando i Moduli CEI in vigore.
Per altre motivazioni particolari (appartenenza ad Ordini Cavallereschi, Confraternite, Pii Sodalizi, Movimenti e Associazioni cattoliche) si rilascino solo i semplici Certificati e sempre dietro Lettera di presentazione /richiesta fatta dal Responsabile competente dell’Ente in questione: tale documentazione non sia mai integrale o recante dati ulteriori e diversi da quelli previsti dalla modulistica in vigore.
Le legittime richieste per sapere e ricordare la data del proprio Battesimo e/o Matrimonio si possono soddisfare anche solo a voce o con attestazioni e comunque sempre e solo usando i Moduli CEI dei semplici Certificati.
Per le ricerche anagrafico-genealogiche si tenga presente che:
Dal 1823 al 1865, per tutto il territorio dell’Arcidiocesi, ci si deve unicamente rivolgere all’Archivio Arcivescovile, Via dell’Arcivescovado 12, il Mercoledì ed il Giovedì, al mattino.
Dopo il 1865 ci si deve rivolgere solo all’Ufficio di Stato Civile dei Comuni.
Per il periodo antecedente al 1823, si può accedere agli Archivi Parrocchiali, solo previa autorizzazione rilasciata dalla Cancelleria Arcivescovile , ottemperando alle modalità ed al regolamento reperibili sul sito Web della Diocesi (www.diocesi.torino.it), alla Sezione Uffici di Curia, consultando la pagina dell’Archivio Arcivescovile e cliccando su ‘Archivi Parrocchiali’)
Per la documentazione ad uso del Tribunale Ecclesiastico Diocesano si precisa che:
per ottenere l’Atto integrale di Matrimonio occorre la Lettera di richiesta della Cancelleria di suddetto Tribunale;
la documentazione di Battesimo sia rilasciata alla persona interessata, che sola può richiederla, dietro richiesta scritta dell’Avvocato che segue la causa, compilando il Mod. II/CEI con tutte le annotazioni marginali previste (eccetto paternità/maternità, riconoscimento/adozione).
Per la Rettifica di Atti Parrocchiali si consulti la summenzionata pagina Web dell’Archivio Arcivescovile dove, alla sezione ‘Archivio corrente’, si troverà lo specifico allegato in Pdf in cui si indicano modalità e documentazione da produrre: in tutti questi casi è comunque sempre previsto il rilascio dell’Atto Integrale di Battesimo/Matrimonio alla persona interessata o ad un suo delegato.
Per l’accesso agli Ordini Sacri o Professione religiosa si rilasci la documentazione secondo le modalità che risultano dalla Lettera di richiesta da parte degli Enti competenti (Ordinario Diocesano e/o Istituzioni deputate a questo scopo, Superiori maggiori e/o locali) che in ogni caso deve essere sempre esibita dall’interessato/a.
Come regola generale si tenga presente che i richiedenti non hanno diritto di ispezionare direttamente (né tantomeno fotografare o riprodurre in alcun modo) i Registri parrocchiali correnti (cfr. Decreto CEI, Art. 2 § 6). Si intendano Registri parrocchiali ‘correnti’ quelli che partono dal 1900 ai giorni nostri. Per le cause civili, penali, notarili, ereditarie, di norma non si rilasciano Certificati ecclesiastici ma occorre indirizzare i richiedenti ai soli Enti civili competenti.
Per ogni caso dubbio o particolare ci si rivolga alla Cancelleria della Curia (tel. 011/5156300) o all’Archivio Arcivescovile (tel. 011/5156271).