S T A T U T O ASSOCIAZIONE Di@logo
ART. 1
E’ costituita l’Associazione culturale denominata Di@logo.
L’Associazione si propone di ri-costruire occasioni di dialogo fra i cittadini che abbiano interesse a realizzare azioni educative finalizzate a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono… il pieno sviluppo della persona umana”
ART, 2
L’Associazione ha sede legale a Salerno in via XX Settembre, 61
ART. 3 - Scopi
Di@logo è un’Associazione che si propone di promuovere e realizzare attività culturali, sociali e formative in regione Campania.
In particolare si propone di promuovere e realizzare:
- attività di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolare , in particolare quelle destinate a rimuovere le cause di insuccesso a scuola e nella società, per la piena inclusione di tutti i soggetti in difficoltà;
- iniziative che facciano perno sull'educazione alla cittadinanza e sulla difesa e salvaguardia del clima e dell’ambiente;
- iniziative finalizzate all’educazione permanente anche in raccordo con le indicazioni dell’Unione Europea;
- attività di supporto alla consapevolezza dei diritti e dei doveri dei cittadini, di contrasto a comportamenti che escludono i più deboli (disabili, migranti...)
- attività di riflessione e accompagnamento di azioni atte a sostenere l'insegnamento/apprendimento con modalità adeguate alle diverse situazioni;
- iniziative a tutela dei diritti umani, civili e sociali, in particolare dei minori e di quanti si trovino in situazioni di difficolta;
- attività di aggiornamento e di formazione professionale del personale della scuola in tutte le sue componenti;
- momenti di confronto con esperti dei diversi settori, seminari di studio, convegni, rassegne, concorsi, con l’intento di approfondire, far conoscere e valorizzare tutto ciò che attiene ai settori della conoscenza e della cultura in una società in rapida trasformazione
- collaborazioni e sodalizi con l’Università, con enti e associazioni che abbiano finalità simili o connesse alle proprie;
L’attività dell’Associazione si rivolge a tutti i cittadini, in modo precipuo al personale della Scuola, ai genitori, agli studenti, al personale della Formazione Professionale ed a quanti, ivi compresi Enti Locali ed Associazioni, al di là del rapporto di lavoro, sono coinvolgibili negli scopi di cui al presente articolo;
Le modalità per conseguire gli scopi statutari vengono definite dal Consiglio Direttivo;
ART. 4
L’Associazione non ha scopi di lucro.
Non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 5 Soci
Possono far parte dell’Associazione coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividano gli scopi dell’Associazione. Per entrare a fare parte dell’Associazione in qualità di socio, occorre compilare una scheda di adesione dopo avere preso visione ed accettato le norme dello Statuto. L’iscrizione comporta il versamento di una quota sociale annuale di Euro 10,00.Al socio verrà consegnata una ricevuta (tessera) che certifica l’avvenuta ammissione.
Il mancato versamento della quota sociale annuale comporta l’esclusione dall’Associazione.
L’elenco dei soci iscritti, con relativi recapiti, è contenuto in apposito registro (anche in formato elettronico). Per ogni socio vengono registrati i versamenti annuali
ART. 6 Status del socio
Il socio regolarmente iscritto ha diritto di:
- partecipare all’Assemblea territoriale o regionale con facoltà di parola e di voto;
- conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- fruire dei servizi dell’Associazione;
- consultare, previa richiesta all'Ufficio di presidenza, i registri dei verbali;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.
La perdita della qualifica di ‘socio’ viene così gestita:
· decadenza: delibera dell’Esecutivo (Ufficio di presidenza) da ratificare in Assemblea. Si considera decaduto il socio che non abbia pagato la quota associativa per due anni consecutivi;
· recesso: registrazione diretta sul registro dei soci al termine dell'anno solare nel quale si riceve la richiesta di recesso;
· esclusione: decisione del Consiglio Direttivo su proposta dell’Ufficio di presidenza. L’esclusione del socio viene decisa nei casi di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria in sede penale, nonché di comportamenti che risultino contrari alle norme dello Statuto che comunque ledano il prestigio e la reputazione dell’Associazione.
ART. 7 Struttura e Articolazioni dell’Associazione
L’Associazione è organizzata a dimensione regionale con articolazioni territoriali corrispondenti alle città capoluogo della provincia di riferimento.
Il livello regionale è la sede di rappresentanza generale dell’associazione; è amministrato da un Presidente regionale e da un esecutivo regionale coadiuvato da un Consiglio Direttivo.
ART. 8 Esecutivo regionale o Ufficio di presidenza
L’esecutivo regionale o Ufficio di Presidenza, amministra l’Associazione ed è composto da un Presidente, da due vicepresidenti, dal responsabile di ciascun ambito territoriale, dal direttore organizzativo e dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico. L’esecutivo regionale ha il compito di:
redigere il piano delle attività;
coordinare e rapportarsi con le articolazioni provinciali;
curare la documentazione per la certificazione; -
tenere il libro dei soci; -
redigere e approvare il rendiconto economico;
deliberare per acquisti, mandati e contratti; -
vigilare sulla correttezza delle strutture provinciali:
Art. 9 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai due vicepresidenti, dai componenti l’esecutivo regionale e, in prima attuazione, da tutti i soci fondatori dell’Associazione. Per il futuro, le modalità di composizione saranno deliberate dall’Assemblea dei soci. I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Verificandosi una vacanza di un componente per qualsiasi causa nel corso del triennio, il Consiglio Direttivo coopta un nuovo consigliere per la residua durata del Consiglio Direttivo in carica. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade e il Presidente deve convocare l’Assemblea dei soci entro il termine di 30 giorni per il rinnovo delle cariche.
ART. 10 Compiti del Consiglio Direttivo
Spetta al Consiglio Direttivo l’Amministrazione dell’Associazione nel senso più ampio e lo svolgimento di ogni azione finalizzata al conseguimento dei fini statutari. In particolare:
- elegge nel suo seno il Presidente, i due Vicepresidenti, il Direttore e il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico;
- redige il programma di lavoro;
- delibera circa la costituzione di eventuali commissioni consultive e ne designa i componenti anche in persone estranee agli organi associativi stabilendone attività e compensi;
– delibera sull’ammissione dei richiedenti e sull’esclusione degli associati;
- designa i rappresentanti dell’Associazione in seno ad altri organismi costituiti o costituenti;
- redige Regolamenti interni e nomina consulenti per incarichi continuativi;
- esprime pareri sulle modifiche statutarie; -
- delibera annualmente l’importo della quota associativa.
ART 11 Convocazione Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato ordinariamente almeno tre volte l’anno. Può essere inoltre convocato ogni qualvolta lo deliberi il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri;
- L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la riunione e portare l’indicazione del luogo, dell’orario, della data della riunione nonché l’elenco degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 3 giorni.
ART. 12 Svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in sua assenza o impedimento da uno dei due vicepresidenti. In loro assenza presiede il consigliere scelto dal Consiglio;
- Funge da segretario la persona designata dal Consiglio anche tra estranei;
- Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri; - - I verbali, sottoscritti da chi ha presieduto e dal segretario della riunione, saranno riportati su apposito libro e conservati agli atti dell’Associazione; potranno essere consultati dai consiglieri. Nella prima riunione successiva se ne darà lettura per l’approvazione;
- Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, se partecipante. diversamente la deliberazione si dà per respinta;
- Per le nomine si procede a maggioranza relativa con eventuale ballottaggio.
Art. 13 Presidente e Vicepresidenti
Il Presidente e i vicepresidenti dell’Associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima riunione successiva al suo insediamento.
Il Presidente, in quanto legale rappresentante dell’Associazione, ha automaticamente l’uso della firma sociale per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente, inoltre,
rappresenta l’Associazione nei rapporti con le Istituzioni (quelle, in particolare, del mondo della conoscenza) e dinanzi a qualsiasi autorità, sia amministrativa che giudiziaria, in qualsiasi sede e per qualsiasi affare;
opera su conti correnti bancari e postali intestati all’Associazione, effettua operazioni di deposito e prelievo, compie in genere presso Banche, Istituti di Credito, Istituti di Emissione e presso qualsiasi altro Ente tutte le operazioni di carattere economico e finanziario, sia attive che passive, che si rendano necessarie o utili per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
può delegare al Direttore la gestione organizzativa ed amministrativa dell’Associazione;
procede alla stipulazione di contratti di locazione ed affitto per uffici e locali da adibirsi all’uso dell’Associazione;
convoca e presiede l’Assemblea generale dei soci, l’esecutivo ed il Consiglio Direttivo;
Dà esecuzione e sovraintende alla esecuzione delle delibere degli organismi.
I due Vicepresidenti hanno compiti di coadiuvazione e di collaborazione col Presidente.
Il Presidente ne stabilisce di volta in volta gli ambiti.
ART. 14 Il Direttore
Il Direttore è responsabile dell’organizzazione dell’Associazione, cura la tenuta dei registri e dei documenti ufficiali dell’Associazione.
Può essere delegato dal Presidente alla gestione amministrativa dell’Associazione.
ART. 15 Comitato Tecnico Scientifico
Il Consiglio Direttivo designa, su proposta del Presidente, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico che potrà articolarsi in commissioni e avvalersi di consulenti esterni.
Il Comitato tecnico Scientifico, a richiesta del Consiglio Direttivo, definisce proposte e progetti relativi alle attività, ai programmi e agli interventi deliberati dagli organismi dell’Associazione.
Il Comitato tecnico-scientifico potrà altresì elaborare ed inoltrare all'Ufficio di presidenza, su propria iniziativa, indicazioni e proposte sempre riferite all'attività dell'Associazione.
ART.16 Collegio dei Revisori dei conti.
Il Consiglio Direttivo designa, su proposta del Presidente, il Collegio dei revisori dei conti, nel numero di tre, oltre a due membri supplenti, anche tra soggetti non associati.
ART. 17 Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri è l’organo di giurisdizione interno dell’Associazione. E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Direttivo ed ha, inoltre, competenze sull’osservanza del Codice deontologico.
ART 18 Gestione finanziaria
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Ha decorrenza dal 1° gennaio e si chiude il 3i gennaio di ogni anno.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali:
- da contributi erogati da Enti pubblici ( Stato, Regione, Province, Comuni, Comunità Europea ) o da altre Istituzioni;
- dai contributi dei soci, di aziende, di privati;
- dalle rendite patrimoniali;
- da donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie;
- da proventi derivanti da corsi, convegni, seminari, attività di ricerca e progettazione.
- Il bilancio, con le relazioni che lo illustrano e col parere del Collegio dei revisori dei conti, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo.
ART. 19 Durata
L’Associazione ha durata a tempo indeterminato. Lo scioglimento può avvenire:
a) In forza di legge;
b) Per deliberazione dell’Assemblea generale dei soci
c) Per impossibilità sopravvenuta di funzionamento.
In caso di scioglimento l’Assemblea generale dei soci nominerà uno o due liquidatori, determinandone poteri, facoltà ed eventuali compensi.
L’importo netto risultante a liquidazione ultimata, estinta ogni passività e definito ogni sospeso, sarà devoluto ad enti o associazioni con le medesime finalità, secondo le deliberazioni prese a maggioranza qualificata dall’Assemblea dei soci.
ART. 20 Disposizioni generali
Per quanto non previsto o disciplinato dal presente Statuto si fa richiamo alle disposizioni de legge in materia di Associazioni.
Per ogni controversia che dovesse insorgere, in applicazione di quanto stabilito nel presente statuto, fra l’Associazione e i propri associati è competente il foro di Salerno.