L’ opposizione a pignoramento non è un’opzione sempre possibile. Trascorsi infatti i termini per l'opposizione all'ingiunzione, una volta che sia stato notificato anche l'atto di Precetto il provvedimento del Giudice diventa esecutivo e il debitore avrà 10 giorni di tempo dall’atto di notifica dell'ingiunzione, per saldare il creditore.
Trascorso anche questo termine il creditore potrà procedere con il pignoramento dei beni del debitore.
In questa ultima fase vi sono due possibilità per il debitore: far accettare al creditore un atto negoziale congruo, oppure fare opposizione formale all'atto pignoratizio e a quelli precedenti, ove ne sussista una reale ammissibilità basata su reali irregolarità formali effettivamente opponibili.
Nel primo come nel secondo caso, i professionisti in collaborazione con Anatocismi.com sono a vostra disposizione per valutare la soluzione più praticabile ed assistervi in ogni fase di questo delicato processo.
L’istanza di opposizione formale si può depositare al fine di contestare validamente nel merito le modalità di attuazione dell’esecuzione.
Riguardando il singolo atto esecutivo, il numero di soggetti che hanno la legittimità di avvalersi di questo strumento è maggiore (vengono infatti definiti dal legislatore con il termine di “legittimati attivi “) in confronto ai soggetti che hanno la possibilità di proporre la semplice opposizione a pignoramento.
Con il termine legittimati attivi vengono definiti il debitore, i terzi proprietari, ma anche ogni soggetto che riceva l’atto esecutivo e sia quindi interessato al suo annullamento.
Vengono invece definiti legittimati passivi tutti coloro che soggiacciono all’opposizione, non solo il creditore promotore del procedimento, denominato parte istante, ma anche gli altri soggetti creditori eventualmente intervenuti anche successivamente.
Con un istanza di opposizione si può contestare la legittimità della forma mediante la quale è stata eseguita o preannunciata l’azione esecutiva, arrivando quindi a contestare la formale regolarità di singoli atti esecutivi precedenti a quello pignoratizio.
Qualora l’esecuzione abbia già avuto inizio, nel caso in cui l'opposizione al titolo esecutivo e quella fatta contro l'atto precettizio, non possa essere stata presentata precedentemente, l’istanza di opposizione a pignoramento può ancora essere presentata davanti al giudice dell’esecuzione.
La scadenza tassativa per il deposito dell’istanza di opposizione a pignoramento è, in questo caso, fissata in 20 giorni dalla data del primo atto esecutivo pignoratizio (ossia dalla notificazione del pignoramento) se si tratta di opposizione al decreto esecutivo o al precetto, o “dal giorno in cui i singoli atti esecutivi furono compiuti “ (come recita l’art. 617, comma 2, c. p. c.).
Se il termine per il deposito dell’istanza di opposizione a pignoramento termine trascorre invano non sarà possibile in alcun modo presentare ulteriore opposizione al pignoramento e quindi l’esecuzione forzata seguirà il suo corso irreversibilmente.
In caso l’azione esecutiva fosse stata già avanzata, l’opposizione a pignoramento è rappresentata da un ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale dove ha sede il giudice incaricato dell’esecuzione.
Data la pecularietà della materia, è importante affidarsi a professionisti con grande esperienza in materia di opposizione a pignoramento, come i consulenti legali che collaborano con Anatocismi.com