COMITATO : Statuto
STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE “ALGHERO SUD”
ART.1 DENOMINAZIONE E CONFINI
E’ costituito il Comitato di Quartiere “Alghero Sud” Avente i seguenti confini:
a est: Via Giovanni XXIII e Strada Statale 292 per Villanova Monteleone;
a ovest: mare Mediterraneo;
a nord: Via XX Settembre;
e ricomprende la parte della città a Sud, delimitata dai suddetti confini come da mappa allegata.
Il quartiere può essere articolato in zone.
ART.2 FINALITA'
Il Comitato di Quartiere non ha personalità giuridica.
Il Comitato è apartitico; non ha alcuno scopo di lucro; è fondato unicamente sulla attività volontaristica e gratuita dei cittadini residenti.
Sulla base dei principi espressi dalla Legge N. 142/90 e dal d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, richiamati nello Statuto comunale, il Comitato promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale attraverso:
1) l’approfondimento dei problemi e il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere, con particolare attenzione alle fasce dei giovani, degli anziani e dei diversamente abili;
2) la collaborazione e il confronto con gli altri organi istituzionali del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale e sue articolazioni, Consulte);
3) la formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari, culturali, sportivi e ricreativi;
4) la promozione di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, le istituzioni scolastiche, l’assistenza sociale, i trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell’ambiente, il verde, gli impianti sportivi del quartiere;
5) il provvedere allo svolgimento di manifestazioni d’interesse collettivo;
6) la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle culture e delle tradizioni;
7) la collaborazione con altre forme di associazionismo;
8) il recupero e il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo;
9) la collaborazione con gli organi competenti nella gestione delle emergenze e con il sistema di Protezione Civile.
Per gli scopi suddetti, il Comitato di Quartiere potrà organizzare e promuovere specifiche manifestazioni, gestire contributi di privati e ogni altra iniziativa ritenuta utile. Potrà stipulare convenzioni con privati ed enti.
Gli introiti, comunque pervenuti, dovranno essere utilizzati per le finalità del Comitato di Quartiere.
ART.3 APPARTENENTI
Fanno parte del comitato tutti i residenti nel quartiere indipendentemente da sesso, cittadinanza, razza o religione, che siano maggiorenni ed abbiano il godimento dei diritti politici e non siano stati interdetti dai pubblici uffici.
Fanno altresì parte del Comitato di Quartiere, e di conseguenza hanno diritto a partecipare all’Assemblea di Quartiere, tutti i titolari/soci/rappresentanti di un’attività commerciale, professionale, produttiva, associazionistica e di istituzioni religiose che operano nel quartiere ed i proprietari di unità immobiliari ubicate nello stesso quartiere.
ART.4 ASSEMBLEA COSTITUENTE
Per la costituzione del Comitato di Quartiere è necessaria un’Assemblea Costituente di almeno 50 aderenti, assicurando la presenza di uomini e donne in un rapporto non inferiore al 30% per ciascun genere.
L’adesione all'Assemblea Costituente del Comitato di Quartiere è libera e gratuita.
Tutte le procedure e le attività finalizzate all’adesione all’Assemblea Costituente del Comitato di Quartiere sono curate direttamente dai cittadini promotori attraverso avvisi pubblici che contengono informazioni sui tempi e modi attraverso cui manifestare la propria adesione.
L’Assemblea Costituente cura tutte le azioni finalizzate alle prime elezioni del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Costituente si scioglie con l’elezione del Consiglio Direttivo.
La preparazione delle prime elezioni del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere viene curata dall’Assemblea Costituente del Comitato stesso.
Le successive elezioni vengono curate e preparate dal Consiglio Direttivo uscente.
ART.5 ORGANI
Sono organi istituzionali:
l’assemblea di quartiere;
il consiglio direttivo;
il presidente;
Il vice presidente;
il segretario;
il tesoriere.
ART.6 PRIME ELEZIONI
Per le prime elezioni del Comitato di Quartiere è l’Assemblea Costituente, entro 15 giorni dalla sua formazione, ad indire le elezioni del Consiglio Direttivo, fissandone la data, indicando il periodo entro il quale è possibile presentare le candidature e curandone l’organizzazione e il regolare svolgimento. L’Assemblea Costituente deve assicurare la più ampia informazione nel quartiere su tutte le fasi succitate.
ART.7 ELEZIONI SUCCESSIVE E RINNOVO DEGLI ORGANI
Il procedimento per il rinnovo degli organi per tutte le elezioni successive alla prima seguirà le seguenti fasi.
Annuncio
Quaranta giorni prima dello scadere del mandato, il Presidente del Comitato di Quartiere, annuncia l’apertura della fase elettorale.
Candidature
I candidati, residenti o operanti o proprietari di unità immobiliari nel quartiere, dovranno far pervenire la candidatura in forma scritta al Consiglio uscente entro venti giorni prima della data delle elezioni. I precedenti componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili. Il residente o l'operante o il proprietario di unità immobiliare nel quartiere non può presentarsi quale candidato e/o essere consigliere in più Comitati di Quartiere.
Commissione elettorale
La Commissione Elettorale sarà composta da tre soggetti non candidati nominati dal consiglio direttivo, di cui uno Presidente di seggio, uno segretario e uno scrutatore.
Non possono far parte della commissione elettorale i candidati alle elezioni i quali però hanno diritto di assistere a tutte le operazioni preliminari all’apertura e alla chiusura del seggio.
Votazioni
La lista dei candidati, presentata in ordine alfabetico, sarà esposta al seggio disponibile per ogni elettore. (cognome, nome, la data di nascita e l’indirizzo di residenza dei candidati).
Elettori ed eleggibili nel Consiglio Direttivo sono:
i residenti,
i titolari/soci/rappresentanti delle attività commerciali, professionali, artigianali produttive, associazionistiche e delle istituzioni religiose che operano nel quartiere,
i proprietari di unità immobiliari nel quartiere
che abbiano compiuto il 18° anno di età e che abbiano il godimento dei diritti politici e non siano stati interdetti dai pubblici uffici.
L’elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata dall’Assemblea sulla base di un’unica lista aperta a tutte le candidature.
Le votazioni si svolgeranno in seduta pubblica per almeno 4 ore, sulla base di un’unica lista aperta a tutte le candidature.
La votazione dovrà essere svolta presso un edificio pubblico o un locale/servizio di pubblica utilità (sede scolastica, biblioteca, parrocchia, sala riunioni, etc).
Le votazioni si svolgeranno in forma segreta e l’elettore potrà esprimere le preferenze con il seguente criterio.
E' possibile esprimere un massimo di 3 preferenze. E’ previsto l’obbligo di votare entrambi i generi (maschio/femmina) nel caso l'elettore utilizzi la totalità delle preferenze a sua disposizione (ovvero tre). Nel caso in cui la terna di preferenze espresse fosse esclusiva di un solo genere (tutti maschi o tutte femmine) si eliminerà la terza preferenza nell'ordine espresso, nella scheda, dall'elettore. Rimane valida la possibilità per l'elettore, di esprimere una o due preferenze senza alcun vincolo di genere. Le votazioni dovranno essere svolte entro i sessanta giorni dall’avviso.
ART.8 INCOMPATIBILITÁ - INELEGGIBILITA' - DECADENZA
Non possono essere nominati consiglieri:
- i Parlamentari, il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia, il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali, provinciali e regionali; i soggetti che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi in qualità di presidente, vice presidente, tesoriere o segretario, in sedi di partiti o movimenti politici nazionali e locali comunque riconosciuti; i componenti designati dalla Amministrazione comunale di enti e società pubbliche controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali; coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223. Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Chi intenda candidarsi alle elezioni politiche o amministrative deve rassegnare immediatamente le dimissioni dal consiglio direttivo.
Nella seduta di insediamento il consiglio direttivo dichiara le eventuali incompatibilità, ineleggibilità e decadenze e provvede alla surroga.
ART.9 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo consiglio di quartiere. Si riunisce di regola una volta al mese.
Fanno parte del consiglio direttivo gli undici candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità sarà nominato eletto il consigliere più giovane.
Tra gli eletti non va superata la proporzione di 1 a 3 relativamente alla rappresentanza degli operanti e/o proprietari di unità immobiliari nel quartiere e i residenti (massimo un operante e/o proprietario eletto ogni 3 residenti eletti).
E’ possibile che il consiglio direttivo risulti formato da un numero di componenti inferiore a undici, qualora ottengano voti un numero inferiore di candidati. Il numero di componenti non può, comunque, essere inferiore a cinque consiglieri; conseguentemente, nel caso in cui ottengano voti meno di cinque cittadini, l'elezione è dichiarata infruttuosa e si procede ad una nuova elezione.
I consiglieri decadono qualora:
Il consigliere uscente è sostituito dal consiglio direttivo con il primo dei non eletti. In assenza di non eletti, il consiglio direttivo può procedere mediante l’istituto della cooptazione.
In caso di contemporanee dimissioni di almeno due terzi dei consiglieri, le funzioni dello stesso vengono sospese, restando al Presidente (o vice Presidente) il compito di svolgere le attività di normale amministrazioni fino alla nomina di un nuovo consiglio.
Il consiglio è convocato dal Presidente; in caso di suo momentaneo impedimento può essere convocato dal vice Presidente.
Per la validità della seduta del consiglio direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri. In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei consiglieri presenti.
Nelle votazioni, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. Tale disposizione trova applicazione anche in sede di Assemblea.
Il consiglio direttivo è convocato tramite lettera spedita o recapitata a mano, o via fax o posta elettronica almeno 7 giorni prima; in caso di urgenza almeno 2 giorni prima, anche telefonicamente.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione. L’assemblea, in deroga, può decidere che le riunioni avvengano in giorni fissi.
Il consiglio direttivo può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede abituale.
Le sedute del consiglio sono pubbliche; vi possono partecipare in qualita' di uditori tutti i cittadini; ad esse possono essere invitati il sindaco, gli assessori, il presidente del consiglio comunale, i consiglieri, i presidenti e componenti delle commissioni comunali, i dirigenti e tutte le persone fisiche e giuridiche che possono avere potere di intervento consultivo in qualità di esperto/e in materia.
II consiglio direttivo appena eletto nomina, nel corso della prima seduta, il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e procede all’assegnazione di altri eventuali incarichi. Almeno 20 cittadini residenti nel quartiere possono richiedere l’inserimento nell’ordine del giorno del consiglio direttivo di uno specifico argomento che deve essere indicato nella richiesta recante firme autografe, complete di generalità. Almeno un terzo dei consiglieri può richiedere la convocazione del consiglio direttivo, indicando l’argomento.
ART.10 IL PRESIDENTE - IL VICE PRESIDENTE - IL SEGRETARIO - IL TESORIERE
Il Presidente è il rappresentante del consiglio direttivo, convoca e presiede il direttivo e l’assemblea e ne garantisce l’esercizio delle funzioni. Il Vice Presidente sostituisce in caso di assenza e/o impedimento il Presidente. Il Segretario redige su apposito registro i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea; lo stesso custodisce gli atti e i documenti del comitato, nonché il materiale previo inventario. Il Tesoriere prepara il rendiconto finanziario annuale, tiene i registri e la cassa e cura i pagamenti autorizzati dal consiglio.
ART.11 GESTIONE DEL BILANCIO DEL COMITATO
Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere un libro contabile per le entrate e le uscite. Il Presidente ha la possibilità di gestire direttamente, per eventuali emergenze non prevedibili e/o inderogabili, la somma massima di euro cento (100,00) da giustificare in fase di registrazione con idonei documenti. Alla fine di ogni esercizio il Tesoriere provvederà a redigere sul libro cassa il riassunto di tutte le entrate ed uscite (Bilancio) che verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo in carica. L’esercizio finanziario inizia il primo Gennaio (01/01) e termina il trentuno Dicembre (31/12) di ciascun anno solare. L’approvazione sul bilancio del Consiglio Direttivo deve avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di chiusura di ogni esercizio. Dopo l’approvazione, il bilancio viene reso di pubblico dominio presso la sede del Comitato. I libri contabili possono essere consultati da tutti i residenti nel quartiere con richiesta formale al Segretario.
ART.12 PATRIMONIO DEL COMITATO
Il patrimonio del Comitato di Quartiere è indivisibile ed è costituito dagli introiti realizzati nello svolgimento delle proprie attività, dai contributi volontari versati dai cittadini della zona o da altri enti.
ART.13 L’ASSEMBLEA
Le assemblee sono aperte a tutti i cittadini maggiorenni che abbiano il godimento dei diritti politici e non siano stati interdetti dai pubblici uffici, purché siano residenti e/o operanti e/o proprietari di unità immobiliari nel quartiere.
Si definiscono operanti nel quartiere i titolari o i soci o i rappresentanti di attività imprenditoriali, professionali ed economiche che svolgono la loro attività nel quartiere stesso.
Sono convocate dal Presidente con pubblico manifesto o avviso. Debbono essere convocate almeno una volta all’anno per discutere la relazione del Presidente e le linee programmatiche e per l’illustrazione del rendiconto finanziario annuale. Almeno 50 cittadini residenti/operanti/proprietari nel quartiere possono richiedere la convocazione dell’assemblea per la discussione di specifici argomenti che devono essere indicati nella richiesta recante le firme autografe, con indicazione della residenza/attività/unità immobiliare e del luogo e data di nascita.
ART.14 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
E’ fatto obbligo all'ufficio di Presidenza uscente di trasmettere tempestivamente al nuovo ufficio di Presidenza:
ART.15 NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, è fatto espresso richiamo al Codice Civile, allo Statuto Comunale ed alle norme vigenti in materia di comitati di quartiere.
Alghero, 5 Dicembre 2015