Cosa sono e che rappresentano
Per costituire e aprire una associazione di promozione sociale, è necessario:
costituire un'associazione, con almeno sette soci fondatori, per l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Solitamente, i soci fondatori formano il primo Consiglio Direttivo;
preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto, necessari per creare un'associazione di promozione sociale, inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dal Codice del Terzo Settore;
recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'associazione (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dal nostro ordinamento). E' necessario richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro ed infine presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia per la registrazione (la procedura è quella di “registrazione atti privati” e non è necessario l'intervento di un notaio);
fare domanda, presso l’ufficio regionale di competenza, cioè la Regione ove ha sede l’associazione, per l'iscrizione dell'associazione al registro unico nazionale degli enti del terzo settore (su questo punto vedere la nota alla fine dell'articolo);
una volta iscritta al registro avrete terminato la procedura per aprire una associazione di promozione sociale.
Secondo il codice del terzo settore, le associazioni di promozione sociale sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, da un numero non inferiore a sette persone fisiche, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
Le associazioni di promozione sociale si inquadrano quindi come un sottoinsieme degli enti del terzo settore, e si caratterizzano per alcune regole o vincoli peculiari e per alcune agevolazioni fiscali ulteriori rispetto a quelle stabilite per gli E.T.S. (ricordiamo però che per la costituzione di quest’ultimi sono sufficienti tre persone e non sette).
Riguardo allo svolgimento di attività di interesse generale, si fa riferimento all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, che prevede un’ampia gamma di iniziative. Le associazioni di promozione sociale sembrano comunque orientate allo svolgimento di attività, rivolta a favore dei propri soci e di terzi soggetti, nell'ambito culturale, ludico-ricreativo, della tutela e della valorizzazione del territorio, promozione delle tradizioni locali ecc.....
L’attività dell’associazione di promozione sociale dovrà essere perseguita avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati. L'attività del volontariato non potrà essere retribuita in alcun modo e potranno essere rimborsate solo le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività, entro limiti preventivamente stabiliti. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario fa parte.
L’associazione di promozione sociale potrà comunque assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche individuandoli tra i propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
Con il nuovo regime previsto dal Codice del Terzo Settore, assumere la qualifica di APS sarà particolarmente conveniente. Infatti, la regola generale prevista dalla nuova normativa considera non commerciali le sole attività rese a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non eccedono i costi di organizzazione della stessa attività. Diversamente, per le APS il Codice del Terzo Settore prevede una deroga, stabilendo che non si cosiderano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi statutari per cui gli associati versano un corrispettivo specifico, che quindi può anche eccedere i costi organizzativi dell'attività.
Inoltre, il Codice del Terzo Settore prevede che per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Enti di Promozione Sociale a carattere nazionale), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
Precisiamo comunque che la possibilità di somministrare alimenti e bevande ai soci è subordinata allo svolgimento di un iter burocratico amministrativo e al rispetto di determinati requisiti. Per ulteriori approfondimenti in merito rimandiamo a questa pagina.
Da rilevale che la nuova normativa stabilisce che le sedi e i locali utilizzati dagli enti del terzo settore (APS e circoli compresi), in cui si svolge l'attività istituzionale, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, purchè non di tipo produttivo.
Secondo l’articolo 21 del Codice del Terzo Settore, l'atto costitutivo e lo statuto di tutti gli ETS devono indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale; il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista; le norme relative al funzionamento dell'ente. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
NOTA IMPORTANTE: Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla domanda d’iscrizione al registro degli Enti del Terzo Settore, che sarà vagliata dagli uffici regionali competenti. L’atto costitutivo e lo statuto dovranno prevedere i requisiti prescritti dal D. Lgs. 117/2017 e le attività dovranno essere coerenti con quanto permesso da questa normativa. Inoltre dovrà essere posta attenzione alle linee guida e alle raccomandazioni predisposte dalle varie regioni. In tal senso si consiglia l’assistenza di un consulente, per non rischiare che la domanda venga rigettata, con la conseguente necessità di modificare lo statuto già registrato all’Agenzia delle Entrate.
Segue.....
1) L’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), che integra le disposizioni riguardanti la disciplina generale in materia di somministrazione di alimenti e bevande ( art. 64 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460).
Per prima cosa, tale normativa chiarisce che la somministrazione deve risultare come attività secondaria rispetto alle finalità istituzionali dell’associazione o del circolo, specificate dallo statuto.
Le associazioni di promozione sociale aderenti ad enti di promozione sociale a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati, devono presentare al Comune, nel cui territorio si esercita l’attività, una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Questa segnalazione, laddove gli enti locali abbiano adottato le necessarie misure organizzative, può essere presentata anche su supporto informatico.
L’attività di somministrazione può iniziare dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente o della ricezione, sempre da parte di quest’ultima, della dichiarazione stessa, fermo restando il termine di 60 giorni per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività di somministrazione.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, prevede gli elementi che devono essere evidenziati da parte del legale rappresentante dell’associazione o circolo nella segnalazione certificata di inizio attività. Trattasi, nello specifico, di dichiarare:
a quale ente nazionale avente finalità assistenziali aderisce l’associazione o il circolo;
il tipo di attività di somministrazione che si intende svolgere;
l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
che l’associazione rispetta i requisiti della democraticità della struttura associativa, la disciplina uniforme dei rapporti associativi, il divieto di distribuire utili, l’obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di estinzione dell’ente, l’obbligo di presentare il bilancio annuale;
che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’interno.
Il decreto impone che alla segnalazione certificata di inizio attività sia allegata una copia in carta semplice, non autenticata, dell’atto costitutivo o dello statuto dell’associazione, al fine di rendere più agevole la verifica da parte dell’ente locale e degli organi addetti alla vigilanza.
Il locale dove è esercitata l’attività di somministrazione deve essere conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico – sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno (questi ultimi col D.M. n° 564 del 1992) e deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia (art. 3, comma 2°, lettera d, DPR 235/2001). Sostanzialmente, quindi, esso deve avere una destinazione d’uso adatta per l’attività svolta e deve aver ottenuto il certificato di agibilità. Occorre inoltre che il circolo rispetti il Regolamento CE n° 852 del 2004 sulla presenza di un sistema di autocontrollo igienico HACCP obbligatorio per tutte le attività di produzione, preparazione, vendita di prodotti alimentari.
Il D.M. 564/1992 prevede che i locali di circoli privati in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze ed altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe ed altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno. Inoltre, il listino dei prezzi e i documenti autorizzativi (la D.I.A. con allegata una copia non autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione oppure l’autorizzazione del Comune) devono essere esposti in luogo visibile.
I circoli in cui si somministrano alimenti e bevande non sono soggetti alla disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione, ma sono tenuti a non arrecare disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone ai sensi dell’art. 8 della Legge n° 447 del 1995, la “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
L’attività di somministrazione è esercitata dal legale rappresentante (di solito denominato “presidente”) del circolo o dai soci rappresentanti di esso che risultano dall’atto autorizzativo (sempre la D.I.A. con allegati l’atto costitutivo e lo statuto oppure l’autorizzazione del Comune).
L’effettuazione di spettacoli o di intrattenimenti destinati esclusivamente ai soci del circolo non necessita di alcuna autorizzazione amministrativa. Se però, agli spettacoli accedono anche non soci o semplici invitati o vi siano circostanze che escludano il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento, lo svolgimento di queste attività è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 68 del R.D. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS), che comporta l’osservanza delle norme di prevenzione incendi e di agibilità dei locali dell’art. 80 TULPS e, nel caso di piccoli trattenimenti, dell’autorizzazione comunale prevista dall’art. 69 TULPS.
Nuoro
Oliena
Siniscola
Nuoro
Oniferi