Cosa sono e che rappresentano
Un'associazione sportiva dilettantistica è un ente associativo che ha come scopo la promozione dell'attività sportiva tra amatori, quindi tra persone che non svolgono professionalmente tale attività. Fondamentale è quindi la didattica e l'istruzione della disciplina sportiva nei confronti di principianti.
Si possono definire associazioni sportive dilettantistiche quelle associazioni che svolgono attività sportive ritenute dilettantistiche dai regolamenti del CONI, e che vengono registrate nell'apposito albo tenuto da Sport e Salute. Infatti, per beneficiare della legislazione fiscale di favore prevista per tali enti, è necessario l'affiliazione ad una Federazione Sportiva o ad un Ente di Promozione Sportiva, e successivamente l'iscrizione all'albo prima del CONI, ora sostituito da registro punto 2 di Sport e Salute RASD.
Per costituire una associazione sportiva dilettantistica è necessario:
stabilire gli scopi dell'associazione e l'attività sportiva praticata. E' necessario prevedere almeno 3 soci fondatori (meglio 5), che formeranno il primo Consiglio Direttivo;
preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto, necessari per creare una associazione sportiva, inserendo tutti i requisiti previsti dalla Codice Civile , dalla legge fiscale (TUIR) e dalla legge 289/2002, art. 90 , che regola i requisiti delle associazioni sportive dilettantistiche. In merito leggi gli altri articoli di questa sezione;
recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'associazione (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dal nostro ordinamento). E' necessario richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro ed infine presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia (la procedura è quella di “registrazione atti privati”).
chiedere l'affiliazione dell'associazione ad una Federazione Sportiva o un Ente di Promozione Sportiva, che provvederanno iscrivere l'associazione al registro telematico del CONI. Solo con questa iscrizione l'associazione sportiva dilettantistica è validamente costituita e potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Quindi, per fondare un’associazione sportiva dilettantistica non è necessario una atto notarile, e non è nemmeno necessario il riconoscimento governativo, che implica una procedura lunga e costosa. Infatti, la stragrande maggioranza delle associazioni e degli altri enti no profit non è riconosciuta. La procedura descritta è necessaria sia per ottenere i benefici fiscali previsti dalle leggi tributarie, sia per tutelare civilmente l'associazione e i suoi soci.
Nello statuto e nell’atto costitutivo dell’associazione devono essere riconoscibili alcuni elementi, considerati indispensabili: la denominazione dell’ente, lo scopo, la sede legale, l'organizzazione interna, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione, la rappresentanza conferita al presidente o amministratore dell’ente.
Di basa, le ASD sono delle normali associazioni, a cui vanno applicate le comuni regole in tema di organizzazione e gestione. Saranno quindi previsti il presidente, che coordina la vita associativa, il consiglio direttivo, che è l'organo esecutivo, e l'assemblea dei soci, che approva il bilancio annuale e nomina gli organi associativi (si rimanda agli articoli sulla gestione dell'associazione sportiva e sugli adempimenti per le ASD).
Inoltre, per fondare un'associazione sportiva dilettantistica, devono essere recepite nello statuto le seguenti regole:
obbligo di inserire nella denominazione sociale la finalità sportiva e la dizione “dilettantistica”;
assenza di fini di lucro e il divieto di distribuire utili tra i soci e i terzi;
rispetto del principio di democrazia interna;
prevedere l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, con relative attività didattiche e di aggiornamento;
divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina sportiva;
gratuità degli incarichi degli amministratori (nb: i soci istruttori possono comunque essere remunerati);
devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento;
obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonchè agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e dell’Ente di Promozione Sportiva a cui ci si affilia.
E' quindi fondamentale una corretta redazione dello statuto e dell'atto costitutivo che, oltre a rispettare tutte le prescrizioni legali e fiscali, dovranno prevedere le attività essenziali perchè l'associazione possa essere considerata una ASD. In mancanza di tali elementi l'iscrizione alla Federazione Sportiva o all'Ente di Promozione Sportiva potrà essere rifiutata.
L'associazione dovrà organizzare una scuola sportiva o dei corsi rivolti ad amatori e atleti dilettanti. I corsi potranno riguardare sia l'attività sportiva di riferimento (calcio, danza, box ecc.....) sia le attività sportive connesse (preparazione atletica, palestra ecc....).
Da precisare che l'attività sportiva svolta dovrà essere tra quelle previste nell'elenco delle discipline sportive riconosciute dal CONI. Di conseguenza, non sarà possibile costituire una ASD che svolga un'attività sportiva non presente nell'elenco, anche se discipline molto specifiche potranno essere comprese nell'ambito delle attività più generiche (ad esempio lo yoga sarà compreso nella "ginnastica generale"). Inoltre, l'associazione dovrà partecipare, almeno una volta all'anno, ad una manifestazione sportiva non competitiva organizzata dalla federazione sportiva o dall'ente di promozione sportiva a cui è affiliata.
La principale agevolazione, riguarda la non tassabilità dei corrispettivi ricevuti dai soci per frequentare i corsi sportivi organizzati dall'associazione. In pratica, l'attività sportiva nei confronti dei soci è considerata non commerciale e per svolgerla non è necessario aprire Partita Iva (per tutte le agevolazioni fiscali riguardanti le ASD leggi l'articolo sulla gestione dell'attività sportiva e sulle agevolazioni fiscali per le ASD). L'associazione potrà quindi ricevere tali corrispettivi senza alcun obbligo fiscale, e con il solo dovere di rendicontazione tramite il bilancio annuale.
Altro importante beneficio fiscale, riguarda la possibilità di corrispondere ai soci istruttori compensi per la loro attività. Tali compensi, fino ad un certo limite, non sono soggetti ad alcuna tassazione
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1) Un'associazione sportiva dovrà concentrarsi sull'attività sportiva a favore dei soci, e in particolare sull'attività dilettantistica, cioè svolta non da professionisti, ma da semplici amatori. Sono invece considerati professionisti, quelle persone che svolgono attività sportiva abitualmente, a titolo oneroso e in un settore considerato professionistico dalla federazione sportiva di appartenenza.
L'attività sportiva comprende gare, allenamenti, corsi teorici, preparazione atletica, campo pratica ecc........ Particolare attenzione dovrà essere prestata alla didattica e all'istruzione della disciplina sportiva nei confronti dei principianti. L'attività sportiva svolta dovrà essere tra quelle previste nell'elenco delle discipline sportive riconosciute dal CONI. Conseguentemente non sarà possibile costituire una ASD che svolga un'attività sportiva non presente nell'elenco, anche se discipline molto specifiche potranno essere comprese nell'ambito delle attività più generiche, come ad esempio "ginnastica generale". Inoltre l'associazione dovrà partecipare, almeno una volta all'anno, ad una manifestazione sportiva non competitiva organizzata dalla federazione sportiva o dall'ente di promozione sportiva a cui è affiliata.
L'associazione potrà avvalersi di istruttori sportivi, sia tra i soci (anche i membri dei consiglio direttivo), sia tra personale esterno. Con tali soggetti l'associazione potrà stipulare un contratto di prestazione sportiva dilettantistica, che offre importanti benefici fiscali per gli istruttori che ricevono i compensi (per maggiori informazione leggi l'articolo sui compensi per istruttori sportivi).
Sempre riguardo all'attività sportiva, dovrà essere prestata attenzione all'efficienza delle attrezzature sportive, alla corretta manutenzione e agibilità degli impianti sportivi, alla preparazione degli istruttori sportivi e, inoltre, dovrà essere verificata la presentazione annuale del certificato medico di buona salute da parte dei soci.
Ricordiamo che l'attività verso i soci è defiscalizzata, sia riguardo le quote annuali, sia riguardo i corrispettivi ricevuti dall'associazione per la frequentazione di corsi sportivi ed altre attività sussidiarie. Per svolgere queste attività non è necessario aprire la Partita Iva e basta il Codice Fiscale assegnato all'associazione al momento della registrazione all'Agenzia delle Entrate.
Diverso è il regime di tutte quelle entrate che non derivano dall'attività sportiva verso i soci, come attività sportiva svolta verso i non associati, vendita di beni o attrezzature (anche nei confronti dei soci), manifestazioni a pagamento, proventi ricevuti da pubblicità, sponsorizzazioni, vendita di beni vari ecc.......... Queste attività sono considerate sempre commerciali, necessitano di Partita Iva e sui ricavi vanno pagate le tasse, anche se in forma agevolata.
Ricordiamo che le associazioni sportive dilettantistiche, a differenza delle normali associazioni, sono qualificate per legge come enti non commerciali, cioè mantengono il requisito della non commercialità anche quando i proventi dell'attività commerciale superino i proventi dell'attività sportiva dilettantistica verso i soci. Per le entrate derivanti da attività commerciale si potrà beneficiare del regime fiscale di favore stabilito dalla legge n. 398/1991 (regime forfetario), quando i proventi annuali derivanti dall'attività commerciale non superino l'importo di euro 400.000,00 (quattrocentomila).
In ogni caso, è necessario precisare che i ricavi derivanti delle attività commerciali devono essere strumentali al raggiungimento dello scopo sociale, cioè usate per finanziare l'attività sportiva a favore dei soci. Infatti, anche questi corrispettivi sono vincolati allo scopo dell'associazione e non possono essere distribuiti tra i soci.
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2) In questo articolo spieghiamo come aprire e costituire un'associazione sportiva dilettantistica, oltre alle caratteristiche principale di tale ente no profit.
Un gruppo di persone, accomunate dalla passione per uno sport, può sentire la necessità di aggregarsi per promuovere e praticare tale attività. Se si tratta di amatori e dilettanti, cioè di persone che non praticano lo sport a livello professionale, questo scopo può essere perseguito attraverso la creazione di un’associazione sportiva dilettantistica (ASD): sono importanti la didattica e l’istruzione della disciplina sportiva nei confronti dei principianti.
L'associazione, quindi, dovrà organizzare una scuola sportiva o dei corsi rivolti ad amatori e atleti dilettanti. I corsi potranno riguardare sia l'attività sportiva di riferimento (pattinaggio, karate, nuoto ecc...) sia le attività sportive connesse (preparazione atletica, palestra ecc...).
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) stabilisce nei propri regolamenti quali associazioni si possono definire ASD e possono quindi esser registrate come tali nei propri albi.
E' fondamentale una corretta redazione dello statuto e dell'atto costitutivo dell’ente in esame che, oltre a rispettare tutte le prescrizioni legali e fiscali, dovranno prevedere le attività essenziali perché l'associazione possa essere considerata una ASD. In mancanza di tali elementi l'iscrizione alla Federazione Sportiva o all'Ente di Promozione Sportiva potrà essere rifiutata.
È necessario l'iscrizione alla Federazione Sportiva di riferimento (o in alternativa ad un Ente di Promozione Sportiva) e successivamente all'albo del CONI per poter usufruire delle agevolazioni fiscali prevista dal nostro ordinamento.
Le ASD sono delle normali associazioni, alle quali vanno applicate le comuni regole in tema di organizzazione e gestione.
Per fondare un’associazione sportiva dilettantistica, lo Statuto deve contenere le seguenti regole:
È obbligatorio di inserire nella denominazione sociale la finalità sportiva e la dizione “dilettantistica”;
Non vi devono assolutamente essere fini di lucro ed è vietato distribuire utili tra i soci e i terzi;
Vige il principio di democrazia interna;
Si prevede l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, con relative attività didattiche e di aggiornamento;
È vietato per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina sportiva;
Gli amministratori devono svolgere i loro incarichi in modo gratuito (attenzione: i soci istruttori possono comunque essere remunerati);
In caso di scioglimento, il patrimonio deve essere devoluto a fini sportivi ;
È essenziale conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, oltre che agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e dell’Ente di Promozione Sportiva alla quale ci si affilia.
L’ASD si può creare senza atti notarili o riconoscimenti governativi (diversamente dalle Società Sportive Dilettantistiche), evitando così procedure lunghe e costose.
Per costituire un’associazione sportiva dilettantistica è necessario:
Stabilire gli scopi dell'associazione e l'attività sportiva praticata. E' necessario prevedere almeno tre/cinque soci fondatorI, che formeranno il primo Consiglio Direttivo;
Preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto, necessari per creare un’associazione sportiva, inserendo tutti i requisiti previsti dal Codice Civile, dalla legge fiscale (TUIR) e dalla legge 289/2002, art. 90, che regola i requisiti delle associazioni sportive dilettantistiche;
Recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'associazione, richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro, acquistare i bolli da applicare agli atti e infine presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia;
Chiedere l'iscrizione al registro della Federazione Sportiva nazionale di riferimento (o Ente di Promozione Sportiva) e successivamente iscrivere l'associazione al registro telematico del CONI. Solo con questa iscrizione l'associazione sportiva dilettantistica è validamente costituita e potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali. In alternativa all'iscrizione alle Federazioni Sportive, l'associazione potrà affiliarsi ad un Ente di Promozione Sportiva operante a livello nazionale.
Lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’associazione devono contenere alcuni elementi indispensabili, come la denominazione dell’ente, lo scopo, la sede legale, il patrimonio, l'organizzazione, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione, la rappresentanza conferita al presidente o amministratore dell’ente.
Riguardo alle agevolazioni sopra menzionate, la principale riguarda la non tassabilità dei corrispettivi ricevuti dai soci per frequentare i corsi sportivi organizzati dall'associazione: l'attività sportiva nei confronti dei soci è considerata non commerciale e per svolgerla non è necessario aprire Partita Iva, anche se a questi sono richieste delle quote. L'associazione potrà dunque ricevere tali corrispettivi senza alcun obbligo fiscale, e con il solo dovere di rendiconto tramite il bilancio annuale.
È possibile inoltre corrispondere ai soci istruttori compensi per la loro attività. Tali compensi, fino a 10.000 euro all'anno , non sono soggetti ad alcuna tassazione.
Nuoro
Nuoro
Nuoro
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Dorgali
Abbasanta
Mamoiada
Orune
Badesi