Le attualità

della giustizia penale europea

Il mandato d'arresto europeo - Focus sull'attuazione italiana

Normativa

QUESTIONI INTERPRETATIVE SULLA NOVELLA DEL 2021 ESAMINATE DALLA GIURISPRUDENZA


§ Portata delle modifiche alla disposizione sull’applicazione del principio di doppia incriminazione (art. 7 della L. 69/2005)


A seguito delle modifiche apportate all’art. 7 della L. 69/2005 dal d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il principio di doppia incriminazione continua a costituire presupposto indispensabile per potersi fare luogo alla consegna, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato. Ai fini della verifica di tale presupposto, non è però necessario che coincidano la qualificazione giuridica ed i singoli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici previste dallo Stato richiedente e da quello richiesto.

Sez. SESTA PENALE, Sentenza n. 44727 del 02/12/2021, ud. 26/11/2021, De Divitis

Sez. SESTA PENALE, Sentenza n. 21336 del 28/05/2021, ud. 26/5/2021, Brocai




§ La questione del rifiuto dell’esecuzione di un MAE (processuale o esecutivo) avente a oggetto individui privi di cittadinanza italiana ma radicati nel Paese


Il d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 modifica le due disposizioni della Legge 69/2005 che davano attuazione, rispettivamente, all’art. 4, n. 6 e all’art. 5, n. 3 della decisione-quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo (MAE):

1) La prima disposizione oggetto di modifica è l’art. 18, co. 1, lett. r), che indicava come motivo obbligatorio di rifiuto della consegna per effetto di un MAE esecutivo il fatto che la persona ricercata fosse cittadino italiano nonché, in esito alla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 227/2010, un cittadino europeo residente o dimorante in Italia: secondo il nuovo testo dell’art. 18-bis, co. 2, così come modificato dall’art. 12 del d. lgs. in narrativa, “[q]uando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno 5 anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno”.

2) La seconda disposizione modificata, costituente attuazione dell’art. 5 n. 3 della decisione-quadro, è il già art. 19, co. 1, lett. c) della Legge 69/2005 in tema di MAE processuale: secondo il nuovo testo, numerato dall’art. 17 del d. lgs. come art. 19, co. 1, lett. b), “se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini di un’azione penale nei confronti di cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno 5 anni, l’esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione”.

Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezione VI, l’attuazione delle due novelle si è confrontata con le seguenti questioni interpretative:

1) Questione della conformità a Costituzione, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, della differenza di trattamento, per effetto della modifica legislativa, tra situazioni analoghe ma temporalmente vicine (art. 18-bis, co. 2): la corte di legittimità si è orientata in senso positivo.

Sez. SESTA PENALE, Sentenza n. 14220 del 15/04/2021, ud. 14/04/2021, Zlotea

Sez. SESTA PENALE, Sentenza n. 18124 del 10/05/2021, ud. 06/05/2021, Hathazi

Sez. SESTA PENALE, Sentenza n. 20182 del 20/05/2021, ud. 18/05/2021, Adamache

2) Questione della ragionevolezza del requisito dei 5 anni come presupposto della tutela consistente nel rifiuto della consegna (art. 18-bis, co. 2): la corte di legittimità si è orientata in senso positivo.

Sez. SESTA PENALE, Sentenza n. 18124 del 10/05/2021, ud. 06/05/2021, Hathazi

Sez. SESTA PENALE, Sentenza n. 20182 del 20/05/2021, ud. 18/05/2021, Adamache

Sez. SESTA PENALE, Sentenza n. 35953 del 01/10/2021, ud. 08/07/2021, Bregu

Sez. SESTA PENALE, Sentenza n. 39974 del 01/10/2021, ud. 08/07/2021, Maisuradze

3) Questione dell’effettività (stabilità) della residenza del cittadino europeo residente in Italia da più di 5 anni per poter beneficiare del rifiuto della consegna (art. 18-bis, co. 2).

Sez. SESTA PENALE, Sentenza n. 2406 del 20/01/2022, ud. 18/01/2022, Purcaru

4) Questione dell’esclusione dei cittadini di Stati terzi dal beneficio del rifiuto della consegna (art. 18-bis, co. 2) ovvero della consegna a seguito di garanzia di esecuzione della pena/misura di sicurezza in Italia (art. 19 lett. b)): la corte di legittimità ha sollevato dubbi sulla conformità dell’esclusione rispetto alla Costituzione, sotto vari profili.

Sez. SESTA PENALE, Sentenza n. 35953 del 01/10/2021, ud. 08/07/2021, Bregu

[NOTA BENE: questa sentenza è stata pronunciata a seguito della rimessione degli atti operata dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 160 del 2021, avente ad oggetto l’art. 18 co. 1, lett. c) inserito con Legge 4 ottobre 2019, n. 117, nella parte in cui non prevedeva il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno. Con tale ordinanza, la Corte costituzionale chiedeva alla remittente Corte di cassazione, essendo nel frattempo intervenuto il d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 con rilevanti modifiche alla disciplina, di effettuare ex novo la valutazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale concernente l’abrogato art. 18-bis, co. 1 lett. c). La Corte di cassazione ha ritenuto che, a seguito della novella, la questione avesse perso di rilevanza nella causa e ha dunque rinunciato a sollevare di nuovo la questione di legittimità costituzionale].


La questione dell’esclusione dei cittadini di Stati terzi del beneficio del rifiuto di esecuzione di MAE esecutivo è oggetto della doppia valutazione Corte costituzionale/Corte di giustizia dell’Unione europea, con specifico riferimento all’abrogato art. 18-bis, co. 1, lett. c):

Per un breve periodo precedente il d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all’attuazione dell’art. 4, n. 6 della decisione-quadro MAE è stato preposto l’art. 18-bis, co. 1, lett. c) della Legge 69/2005, introdotto dalla stessa Legge 4 ottobre 2019, n. 117, Legge di delegazione europea 2018, sulla cui base è stato emanato il d. lgs. suddetto. Questa disposizione, abrogata dal d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (il cui art. 15 sostituisce l’art. 18-bis), disponeva che la Corte d’appello avesse facoltà di rifiutare la consegna “se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno”.

Riguardo all’art. 18-bis, co. 1, lett. c) è pendente un ricorso dinanzi alla Corte costituzionale, nel cui quadro la medesima ha ritenuto di sollevare un rinvio pregiudiziale di interpretazione della decisione-quadro 2002/584/MAE dinanzi alla Corte di giustizia UE. Quest’ultimo riguarda l’art. 4, punto 6, della decisione-quadro, interpretato alla luce dell’art. 1, paragrafo 3, della medesima e dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE): si è chiesto se questa osti a una normativa, come quella italiana, che, nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul rispettivo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest’ultimo. In caso di risposta affermativa, la Corte di giustizia dovrà chiarire sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna.

Corte costituzionale, ordinanza n. 217 del 21 ottobre 2021 (dep. 22 novembre 2021).

[Corte di giustizia dell’Unione europea, numero di ruolo C-700/21]


§ Abrogazione del motivo di rifiuto costituito dal grave rischio della persona oggetto di MAE di essere sottoposta, nello Stato emittente, a trattamenti o pene inumani e degradanti (art. 18, co. 1, lett. h) della Legge 69/2005)

La Corte di cassazione ha costantemente ritenuto che quel motivo di rifiuto resti presente nella legge di attuazione, trovandosi compreso nell’art. 2 della Legge 69/2005 quale riformulato dal d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10.

Sez. SESTA PENALE, Sentenza n. 39974 del 01/10/2021, ud. 08/07/2021, Maisuradze

Sez. SESTA PENALE, Sentenza n. 18124 del 10/05/2021, ud. 06/05/2021, Hathazi

Sez. SESTA PENALE, Sentenza n. 14220 del 15/04/2021, ud. 14/04/2021, Zlotea



§ Abrogazione del motivo di rifiuto costituito dall’essere madre di prole minore di 3 anni (art. 18, co. 1, lett. p) della Legge 69/2005)

La Corte di cassazione ha ritenuto che quel motivo di rifiuto resti presente nella legge di attuazione, trovandosi compreso nell’art. 2 della Legge 69/2005 quale riformulato dal d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10.

Sez. SESTA PENALE, Sentenza n. 25333 del 15/04/2021, ud. 25/06/2021, Eminovic



§ Esecuzione del MAE e motivi di salute della persona richiesta

Neppure a seguito delle modifiche apportate dal d. lgs. la Legge 69/2005 prende in considerazione i motivi di salute della persona richiesta.

1) La Corte di cassazione ha costantemente ritenuto che i motivi di salute non rilevassero ai fini della decisione sulla consegna ma, riguardando la sua esecuzione, dovessero eventualmente costituire la base di istanze alla Corte d’appello competente sulla base dell’art. 23, co. 3 della Legge 69/2005.

La questione è stata nuovamente sollevata dinanzi alla Corte di cassazione, in via di impugnazione di una decisione di consegna, sulla base del nuovo art. 2 della Legge 69/2005 (sostituito dal d. lgs 2 febbraio 2021, n. 10), ma la Corte ha confermato il precedente orientamento sottolineando inoltre la diversità tra motivi di salute contingenti e motivi di salute cronici con profili di irreversibilità:

Sez. SESTA PENALE, Sentenza n. 2492 del 21/01/2022, ud. 19/01/2022, Del Vecchio

2) Dinanzi alla Corte costituzionale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-bis (testo introdotto dalla Legge 4 ottobre 2019, n. 117, Legge di delegazione europea 2018, sulla cui base è stato emanato il d. lgs. 2 febbraio 2021 n. 10) in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell’ambito delle procedure di mandato d’arresto europeo, “ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta”.

La Corte costituzionale ha sollevato una questione “pregiudiziale della pregiudiziale” dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE riguardo all’interpretazione se l’art. 1, paragrafo 3 della decisione-quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, letto alla luce degli artt. 3, 4 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea (CDFUE): la Corte costituzionale ha chiesto se questo debba essere interpretato nel senso che “l’autorità giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all’autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole”.

Corte costituzionale, ordinanza n. 206 del 23 settembre 2021 (dep. 18 novembre 2021).

[Corte di giustizia dell’Unione europea, numero di ruolo C-699/21]



Il mandato d'arresto europeo

Normativa UE



Regolamentazione tecnica


Giurisprudenza

Corte di giustizia - Grande Sezione

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 6, paragrafo 1 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47, secondo comma – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale Carenze sistemiche o generalizzateNozione di “autorità giudiziaria emittente” – Presa in considerazione di eventi accaduti dopo l’emissione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi – Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare in modo concreto e preciso la sussistenza di motivi seri e comprovati per ritenere che l’interessato corra un rischio reale di violazione del suo diritto a un processo equo in caso di consegna ».

Cause riunite C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU - 17 dicembre 2020


«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 2, paragrafo 2 – Esecuzione di un mandato d’arresto europeoSoppressione del controllo della doppia incriminazione del fatto – Presupposti – Reato punito dallo Stato membro emittente con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a tre anni – Modifica della normativa penale dello Stato membro emittente tra la data dei fatti e la data di emissione del mandato d’arresto europeoVersione della legge da prendere in considerazione al fine di verificare la soglia della durata massima della pena non inferiore a tre anni ».

Causa C‑717/18 - 3 marzo 2020


«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeoMotivi di rifiuto di esecuzione – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Divieto di trattamenti inumani o degradanti Condizioni di detenzione nello Stato membro emittenteValutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzioneCriteri ».

Causa C‑128/18 PPU - 15 ottobre 2019


«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “mandato d’arresto europeo” – Requisiti minimi di validità – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro – Status – Esistenza di un vincolo di subordinazione nei confronti di un organo del potere esecutivo – Potere del Ministro della giustizia di impartire istruzioni individuali Convalida del mandato d’arresto europeo da parte di un tribunale prima della sua trasmissione ».

Causa C‑489/19 PPU - 9 ottobre 2019


«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro – Status – Esistenza di un rapporto di subordinazione nei confronti di un organo del potere esecutivo – Potere del Ministro della Giustizia di impartire istruzioni individuali Insussistenza della garanzia di indipendenza».


cause riunite C‑508/18 e C‑82/19 PPU - 27 maggio 2019


«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente”Mandato d’arresto europeo emesso dal procuratore generale di uno Stato membro – Status – Garanzia di indipendenza ».

Causa C‑509/18 - 27 maggio 2019


«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un giudice indipendente e imparziale ».

Causa C‑216/18 - 25 luglio 2018


«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione obbligatoria – Articolo 3, punto 3 – Minori – Requisito della verifica dell’età minima per la responsabilità penale o valutazione caso per caso delle condizioni supplementari previste dal diritto dello Stato membro di esecuzione per poter in concreto perseguire penalmente o condannare un minore ».

Causa C‑367/16 PPU - 23 gennaio 2018


«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 17 – Diritto applicabile all’esecuzione della pena – Interpretazione di una norma nazionale dello Stato di esecuzione che prevede una riduzione della pena detentiva a motivo del lavoro svolto dalla persona condannata durante la sua detenzione nello Stato di emissione – Effetti giuridici delle decisioni quadro – Obbligo di interpretazione conforme ».

Cause riunite C‑554/14 - 8 novembre 2016


«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Motivi di rifiuto dell’esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4 – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente».

Cause riunite C‑404/15 e C‑659/15 PPU - 5 aprile 2016


«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 6 – Diritto alla libertà e alla sicurezza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Obbligo di eseguire il mandato d’arresto europeo – Articolo 12 – Mantenimento in custodia della persona ricercata – Articolo 15 – Decisione sulla consegna Articolo 17 – Termini e modalità della decisione di esecuzione – Conseguenze del superamento dei termini».

Causa C‑237/15 PPU - 16 luglio 2015


«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Procedure di consegna tra Stati membri – Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente – Esecuzione di una pena irrogata in absentia – Possibilità di revisione della sentenza ».

Causa C-399/11 - 26 febbraio 2016


«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penaleMotivi di rifiuto dell’esecuzione ».

Causa C-396/11 - 29 gennaio 2013


«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Art. 3, n. 2 – Principio del ne bis in idem – Nozione di “stessi fatti” – Possibilità per l’autorità giudiziaria di esecuzione di negare l’esecuzione di un mandato di arresto europeoSentenza definitiva nello Stato membro emittente – Detenzione di sostanze stupefacenti – Traffico di sostanze stupefacenti – Organizzazione criminale».

Causa C-261/09 - 16 novembre 2010


«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato di arresto europeo e procedure di consegna fra Stati membri – Art. 4, punto 6 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo – Attuazione nel diritto nazionale – Persona arrestata cittadina dello Stato membro di emissione – Non esecuzione del mandato di arresto europeo da parte dello Stato membro di esecuzione subordinata ad un soggiorno per un periodo di cinque anni sul suo territorio – Art. 12 CE ».

Causa C-123/08 - 6 ottobre 2009


«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Art. 4, punto 6 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo – Interpretazione dei termini “risieda” e “dimori” nello Stato membro di esecuzione ».

Causa C-66/08 - 17 luglio 2008


Corte di giustizia - Sezioni

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4 – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente – Portata dell’esame effettuato dalle autorità giudiziarie dell’esecuzione – Esistenza di un ricorso nello Stato membro emittente – Garanzia fornita dalle autorità di tale Stato membro».

Causa C‑220/18 PPU - 25 luglio 2018

ALTRI ATTI DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE


Norme comuni relative ai procedimenti penali



Lotta al terrorismo


Lotta alla corruzione, alla criminalità informatica, alle frodi e al riciclaggio di denaro



Scambio di informazioni tra gli Stati membri e le agenzie dell'UE


Protezione delle vittime



Giurisprudenza