STATUTO
Pro Loco VENEGONO SUPERIORE APS
ART. 1
Denominazione, sede e durata
1.1Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3
luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di
seguito “Codice del Terzo Settore”) è costituita
un’associazione, con finalità di promozione sociale, avente
la denominazione di “Pro Loco di VENEGONO SUPERIORE APS” (di
seguito anche solo “Associazione” o “Pro Loco”).
1.2L’associazione costituita il 7 del mese di febbraio
dell’anno 1981 con atto notarile in Notaio Guido Zafferri,
Repertorio n. 17941, Raccolta n. 3381, ha sede legale nel
Comune di Venegono Superiore, Via XXV Aprile, n. 5, Codice
Fiscale 95002170124 ed ha durata illimitata.
1.3Il trasferimento dell’indirizzo della sede nel medesimo
Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio
Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo
di comunicazione agli uffici competenti.
1.4La Pro Loco aderisce all’Unione Nazionale delle Pro Loco
d’Italia APS (di seguito UNPLI APS), per il tramite del
Comitato Regionale di competenza, di cui rispetta gli Statuti
nella loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.
ART. 2
Scopo, finalità e attività
2.1La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo
sociale e turistico del Comune di Venegono Superiore e svolge
la propria attività ai fini della promozione turistica e
della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità
naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.
2.2L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo
principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo
svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei
propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più
delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in
modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri
associati:
a)educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
nonché le attività culturali di interesse sociale con
finalità educativa (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera
d) del Codice del Terzo Settore);
b)interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al
miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione
del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281
(ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del
Terzo Settore);
c)interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi
dell’articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo
Settore);
d)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera i) del
Codice del Terzo Settore);
e)organizzazione e gestione di attività turistiche di
interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi
dell’articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo
Settore);
f)organizzazione e gestione di attività sportive
dilettantistiche, (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. t)
del Codice del Terzo Settore);
g)beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di
alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,
e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o
servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di
interesse generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera
u) del Codice del Terzo Settore);
h)promozione della cultura della legalità, della pace tra i
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi
dell’art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);
i)riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni
confiscati alla criminalità organizzata. (ai sensi dell’art.
5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore).
2.3In particolare, per la realizzazione delle citate attività
di interesse generale, la Pro Loco si propone di:
a)svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la
località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni
competenti il miglioramento estetico della zona e tutte
quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e
risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il
patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed
ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione
con enti pubblici e privati;
b)promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli
Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni,
spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e
rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi
mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate,
escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre,
fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative
di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e
gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere
più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita
dei residenti e a favorire l’aggregazione sociale e il
turismo sostenibile;
c)sviluppare l’ospitalità, l’educazione turistica e
ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in
generale sensibilizzare la popolazione residente nei
confronti del fenomeno turistico;
d)stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della
ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
e)preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali di
valenza turistica svolgendo tutte quelle azioni atte a
garantirne la più larga funzionalità;
f)collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla
conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse
turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe
e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
g)curare l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche
tramite la gestione degli Uffici d’informazione previsti
dalle leggi vigenti in materia
h)promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato
nonché l’aggregazione sociale attraverso attività nel settore
sociale e del volontariato a favore della popolazione del
territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età,
progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati
all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori,
iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della
comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di
eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di
itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi
da e per l’estero per favorire la conoscenza del territorio,
la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del
nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli
emigrati residenti all’estero), riattivare un collegamento
anche con le persone che sono emigrate.
i)realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare
interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e
alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la
valorizzazione dei beni immateriali.
j)attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea
con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali,
nazionali e comunitarie;
2.4Ai fini organizzativi, l’Associazione potrà acquisire a
titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture
e attrezzature idonee all’oggetto della propria attività.
2.5La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse,
strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse
generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del
Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere
operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in
Assemblea dei Soci. Nel caso l’Associazione eserciti attività
diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere
secondario e strumentale delle stesse nei documenti di
bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice del Terzo
Settore;
2.6L’Associazione può svolgere attività di somministrazione
di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel
rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n.
235 e successive modifiche e integrazioni.
2.7L’associazione può esercitare anche attività di raccolta
fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e
contributi di natura non corrispettiva - al fine di
finanziare le proprie attività di interesse generale.
L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in
forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al
pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o
servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di
terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti
con i sostenitori e il pubblico.
ART. 3
Ammissione e numero degli associati
3.1I soci dell’Associazione si distinguono in Soci Ordinari,
Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.
3.2Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di
iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
3.3Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria
contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota
associativa annuale.
3.4Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali
dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a
favore dell’Associazione.
3.5I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento
della quota annuale.
3.6Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso,
non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se
successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere
al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne
tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico
nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3.7Possono aderire all’associazione le persone fisiche che
condividono le finalità della stessa e che partecipano alle
attività di interesse generale dell’associazione con la loro
opera, con le loro competenze e conoscenze.
3.8Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare
al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà
contenere:
a)l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di
nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e
indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;
b)la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il
presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi
alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
associativi;
3.9Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta
dall’esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
3.10Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo
criteri non discriminatori, coerenti con le finalità
perseguite e le attività di interesse generale svolte.
3.11La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo,
nel libro degli associati.
3.12Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la
deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e
comunicarla agli interessati.
3.13Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal
Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni
dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere
che sull’istanza si pronunci l’Assemblea o, laddove previsto,
il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda,
l’Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istituito
delibera sulle domande non accolte, se non appositamente
convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
3.14Lo status di associato è a tempo indeterminato.
L’ammissione ad associato può venire meno solo nei casi
previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che
violino tale principio, introducendo criteri di ammissione
strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3.15La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e
non rivalutabile.
ART. 4
Diritti ed obblighi degli associati
4.1Gli associati hanno il diritto di:
-eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli
stessi;
-votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel
libro degli associati e in regola con il pagamento della
quota associativa;
-essere informati sulle attività dell’associazione e
controllarne l’andamento;
-frequentare i locali dell’associazione;
-partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse
dall’associazione;
-concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di
attività;
-essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute
nell'ambito dell'attività associativa e documentate;
-prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
-consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
-ricevere le pubblicazioni della Pro Loco.
4.2Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato,
sino al raggiungimento della maggiore età, dall’esercente la
responsabilità genitoriale sui medesimi.
4.3I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.
4.4Gli associati hanno l’obbligo di:
-rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti
interni;
-tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi,
un comportamento improntato a spirito di solidarietà,
correttezza, buona fede e rigore morale;
-versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità
di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio
Direttivo.
ART. 5
Perdita della qualifica di associato
5.1La qualifica di associato si perde per recesso o
esclusione.
5.2L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del
presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle
deliberazioni degli organi associativi, nonché dello Statuto
e dei Regolamenti interni dell’UNPLI – APS, oppure arreca
danni materiali o morali di una certa gravità
all’associazione, può essere escluso dall’associazione su
proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione
dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le
giustificazioni dell’interessato. La proposta di
deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata
preventivamente all’associato che potrà presentare le proprie
controdeduzioni all’Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60
giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi
infra indicate l’associato escluso non potrà ripresentare
domanda di ammissione.
5.3L’associato moroso nel pagamento della quota associativa
per più di due anni può essere escluso dall’associazione con
delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e
salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse
entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.
5.4L’esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di
mancato versamento della quota associativa annuale, anche
parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal
Consiglio Direttivo
5.5L’associato può sempre recedere dall’associazione.
5.6Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in
forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il
quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei
soci.
5.7I diritti di partecipazione all’associazione non sono
trasferibili.
5.8Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere
all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della
stessa.
ART. 6
Organi
6.1Sono organi della Pro Loco:
-l’Assemblea;
-il Consiglio Direttivo;
-il Presidente e il Vice Presidente;
-l’Organo di Controllo, ove istituito;
-il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o
quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge
vigenti;
-il Collegio dei Probiviri, ove istituito;
-il Presidente Onorario, ove istituito.
ART. 7
Assemblea
7.1L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è
costituita da tutti gli associati. Nell’Assemblea hanno
diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3
mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il
versamento della quota sociale dell’anno in cui si svolge
l’Assemblea.
7.2Ciascun associato ha un voto.
7.3Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da
un altro associato avente diritto di voto mediante delega
scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Nell’Assemblea sono ammesse un mumero massimo di 3 (tre) deleghe per ogni associato
presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto
compatibile l’art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.
7.4L’Assemblea è convocata con delibera del Consiglio
Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso
scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima
della data fissata per l’Assemblea e deve contenere l’ordine
del giorno, il luogo la data e l’orario della prima
convocazione e della seconda convocazione. In difetto di
convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di
preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano
di persona o per delega tutti i soci. La convocazione è
comunicata contestualmente e nel termine di 10 giorni prima
della data di svolgimento agli Organi delle Articolazioni
Periferiche territorialmente competenti per permettere
l’invio di un proprio rappresentante.
7.5L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione
o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a
Presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
7.6L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per
l’approvazione del bilancio di esercizio.
7.7L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne
ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata
da almeno un decimo degli associati.
7.8L’Assemblea ha le seguenti competenze:
-elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,
dell’Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del
soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove
obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
-approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove
previsto;
-delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi
associativi, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei
loro confronti;
-delibera sugli eventuali contributi straordinari;
-delibera sulla esclusione degli associati;
-delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello
Statuto;
-approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
-delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di
ammissione di nuovi associati;
-delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la
scissione dell’associazione;
-delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali
attività diverse ai sensi dell’art. 2.5 del presente Statuto;
-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua
competenza.
7.9L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione
con la presenza della metà più uno degli associati aventi
diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in
seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati
presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
7.10L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che
riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non
hanno voto.
7.11Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà
essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede
sociale; eventuali copie saranno a debito del socio
richiedente.
7.12L’Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima
convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi
diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza
della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e
l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei voti validi.
7.13Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno 3/4 degli associati.
7.14È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento,
la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano per
teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera
tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure
deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire
la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo
libro.
ART. 8
Il Consiglio Direttivo
8.1Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e
degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde
direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi,
revocato con motivazione.
8.2Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo
tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza
esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
8.3Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea
della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni
dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti
salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono
all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti
attività:
-eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente,
il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
-eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
-formulare i programmi di attività associativa sulla base
delle linee approvate dall’Assemblea;
-predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio
sociale, documentando il carattere secondario e strumentale
di eventuali attività diverse svolte nei documenti del
Bilancio di esercizio;
-proporre le eventuali attività diverse e attestarne la
secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di
interesse generale;
-approvare il documento di previsione e programmazione
economica dell’esercizio;
-deliberare sulle domande di nuove adesioni
-sottoporre all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci
-deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali
contributi straordinari
-deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli
associati;
-curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di
proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
-curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
-stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai
volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate
per l’attività prestata ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
-approvare l’ammontare dei compensi per le eventuali
prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del
regolare funzionamento delle attività dell’APS;
-costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano
gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e
la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
8.4Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto
costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli
associati.
8.5L’Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio
Direttivo, ai quali si applica l’art. 2382 Codice civile
riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al
conflitto di interessi degli amministratori si applica
l’articolo 2475-ter del Codice civile.
8.6Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 7
membri, che è tale da assicurare una equilibrata
rappresentatività degli iscritti.
8.7I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica
quattro anni e sono rieleggibili.
8.8Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in
caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di
quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio
direttivo.
8.9Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro
volte all’anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno
od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei
componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è
inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5
giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il
luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di
convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di
preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano
tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è
ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della
riunione.
8.10I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute
consecutive senza giustificazione motivata, decadono dalla
carica.
8.11In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di
consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio
direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non
eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del
mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od
esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro
indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante
elezione.
8.12Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso
o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio
stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei
componenti. In quest’ipotesi, l’Assemblea, appositamente
convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente,
provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo entro
due mesi.
8.13Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio
direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della
maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale
il voto del Presidente.
8.14Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato
di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti
i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al
Presidente.
8.15Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti
del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante
sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di
comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza),
secondo le modalità definite con apposito regolamento. È
altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio
segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai
Regolamenti, attraverso l’utilizzo di apposita piattaforma di
votazione on line, purché siano garantiti sistemi di
sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione
dell’anonimato e della sicurezza del voto espresso.
8.16Il potere di rappresentanza attribuito agli
amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale
potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel
Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova
che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
Presidente – Vice Presidente
9.1Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei
rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi
ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso
l’esterno.
9.2Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi
componenti, e può essere riconfermato.
9.3È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni
di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche
amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati,
rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti
gli atti e contratti inerenti le attività associative.
9.4Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo
e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o
per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa
dall’Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.
9.5Almeno un mese prima della scadenza del mandato
dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca
l’Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
9.6Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio
Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base
delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in
merito all’attività compiuta.
9.7Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i
propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua
attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato
nell’esercizio delle sue funzioni.
9.8Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di
voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità
ed esperti.
ART. 10
Segretario e Tesoriere
10.1Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio
Direttivo al proprio interno.
10.2Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i
verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della
documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura
l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale
funzionamento degli uffici.
10.3Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente,
della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la
gestione economica e finanziaria della Pro Loco.
10.4Il Tesoriere è il responsabile della gestione
amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente
l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura
la redazione del bilancio di esercizio e del documento di
programmazione economica sulla base delle determinazioni
assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di
operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà
di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di
traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e
comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le
mansioni affidategli dagli organi statutari.
10.5È possibile affidare i due incarichi ad un unico
Consigliere.
ART. 11
Organo di controllo
11.1Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti
per legge ai sensi dell’art. 30 Codice del Terzo Settore
viene eletto dall’Assemblea un organo di controllo
monocratico.
11.2L’organo di controllo dura in carica per quattro esercizi
e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui
all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
11.3L’organo di controllo:
-vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con
riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
-vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
-esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
-attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato
redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio
sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
11.4L’Organo di controllo ha diritto di accesso alla
documentazione dell’Associazione rilevante ai fini
dell’espletamento del proprio mandato. L’Organo di controllo
può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere
agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
11.5L’Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio
Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli
argomenti all’ordine del giorno, senza diritto di voto.
11.6L’incarico di componente dell’Organo di Controllo è a
titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente
documentate.
ART. 12
Revisione legale dei conti
12.1 Ove obbligatorio ai sensi dell’art. 31 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Assemblea nomina il
soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
12.2 L’incarico della revisione legale dei conti può essere
affidato all’Organo di controllo, a condizione che sia
revisore legale iscritto nell’apposito registro.
12.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo
contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione
deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di
revisione legale iscritti nell'apposito registro.
ART. 13
Collegio dei Probiviri
13.1Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di
tre membri, scelti tra i soci della Pro Loco, eletti a
votazione segreta dall’Assemblea degli associati. Il collegio
designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.
13.2I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto
delle norme statutarie e di giudicare nel caso di
controversia fra gli associati, oltre che intervenire in
tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.
13.3I Probiviri durano in carica 4 anni e non decadono in
caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono
rieleggibili fino a due mandati consecutivi.
ART. 14
Presidente Onorario
14.1Il Presidente Onorario può essere eletto dall’Assemblea
per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della
Pro Loco.
14.2Al Presidente Onorario possono essere affidati dal
Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di
eventuali contatti con altri Enti.
ART. 15
Patrimonio e risorse economiche
15.1Il patrimonio dell’Associazione costituito da beni mobili
ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,
proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento
dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle proprie finalità.
15.2È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali,
anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
15.3Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede
al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività
sono:
a) quote e contributi dei Soci e di privati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri
finanziamenti europei per progetti finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il
sostegno alle attività della Pro Loco
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di
enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno
di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito
dei fini statutari;
e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
f) entrate derivanti raccolta fondi; l’Associazione
provvederà a redigere l’apposito rendiconto previsto dalla
normativa vigente.
g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali
dell’associazionismo di promozione sociale, che contribuisca
al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli
scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni imposte dalla normativa vigente;
h) attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo
Settore (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e
strumentali);
15.4Tutte le entrate ed i proventi dell’attività della Pro
Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle
finalità della stessa e non possono essere divisi e/o
distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
15.5Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco
devono essere reinvestiti a favore delle attività
istituzionali statutariamente previste.
15.6 L’Associazione, ai fini del riconoscimento della
personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 117
del 2017, si è dotata del patrimonio minimo richiesto dalle
disposizioni del citato Decreto. Quando risulta che il
patrimonio minimo previsto dalle disposizioni di legge
vigenti è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di
perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia,
l’Organo di controllo, devono senza indugio, convocare
l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio
minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione
dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la
fusione o lo scioglimento.
ART. 16
Bilancio di esercizio
16.1L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio
annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
16.2Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle
determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato
dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio
cui si riferisce il bilancio.
16.3Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il
Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e
le modalità previsti dalla normativa vigente.
16.4Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla
normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e
corretta l’andamento economico e finanziario
dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti
previsti dalla normativa stessa.
16.5Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative
dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.
16.6Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi
dell’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
l’Associazione redige, deposita presso il Registro unico
nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito
internet il bilancio sociale. Quest’ultimo è predisposto dal
Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce.
ART. 17
Libri sociali
17.1L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori
previsti dalla normativa vigente:
-libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio
Direttivo;
-registro dei volontari, che svolgono la loro attività in
modo non occasionale;
-libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea,
in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per
atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
-libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
-il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di
controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
-il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli
eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo
cui si riferiscono.
17.2Tutti gli associati in regola con il versamento delle
quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al
Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede
legale dell’ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta
formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.
ART.18
Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
18.1Al fine di assumere la qualifica di associazione di
promozione sociale, l’Associazione si iscrive nella relativa
sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui
agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n.
117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio
legale rappresentante o il legale rappresentante della rete
associativa UNPLI – APS cui aderisce, fornendo le
informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto
nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e
integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le
modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti
dalla normativa vigente.
18.2Una volta iscritta, l’Associazione indica
obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione.
ART. 19
Volontari
19.1I volontari sono persone che per loro libera scelta
svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in
favore della comunità e del bene comune, mettendo a
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
19.2La loro attività deve essere svolta in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti,
ed esclusivamente per fini di solidarietà.
19.3L’attività dei volontari non può essere retribuita in
alcun modo, neppure dai beneficiari.
19.4Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione
soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per
l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in
ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese
sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le
modalità e nei limiti previsti dall’art. 17 del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
19.5La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni
altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
19.6L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità
civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
ART. 20
Lavoratori
20.1L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra
natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di
interesse generale e al perseguimento delle finalità
statutarie.
20.2In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati
nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei
volontari o al 5% del numero degli associati
ART. 21
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
21.1In caso di cessazione, estinzione o scioglimento
dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo
parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del
Terzo settore di cui all’articolo 45 decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi
delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione
imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore
aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello
stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle
disposizioni di legge vigenti.
21.2L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori
preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 22
Disposizioni transitorie
22.1L’efficacia dell’inserimento nella denominazione
dell’Associazione dell’acronimo “APS”, nonché l’utilizzo
negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle
indicazioni di “APS”, “associazione di promozione sociale”,
sono sospensivamente condizionati all’iscrizione
dell’Associazione nella relativa sezione del Registro unico
nazionale del Terzo settore
22.2 A decorrere dal conseguimento della personalità
giuridica, le modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto
acquistano efficacia e sono opponibili ai terzi, a meno che
l’ente provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza,
soltanto a seguito della loro iscrizione nel Registro unico
nazionale del Terzo settore
ART. 23
Rinvio
23.1Per quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle
deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto
previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e
successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni
nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto
compatibili, dal Codice civile.