STATUTO
Gruppo Alta Italia di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale
Articolo 1
Il “Gruppo Alta Italia di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale” è stato costituito in Riccione il 7 dicembre 1990 con atto a rogito notaio IOLI di Rimini Rep. 10565, che porta le firme dei Soci fondatori Calearo Carlo Vittorio, Di Fede Salvatore, Felisati Dino Renato, Galioto Giovan Battista Gaetano, Ottaviani Antonio, Perfumo Giuliano, Ricci Vincenzo e Zaoli Gian Carlo;
Articolo 2
Il Gruppo, che non ha fini di lucro, ha quali scopi:
a) promuovere un incontro scientifico annuale fra gli specialisti otorinolaringoiatrici e delle discipline affini delle regioni dell’Italia settentrionale;
b) individuare temi che non abbiano avuto la possibilità di essere sviluppati nel corso di altre assisi nazionali (congressi SIO, Audiologia, Foniatria, Otorinolaringoiatria pediatrica, ecc.);
c) incentivare la partecipazione attiva dei colleghi più giovani;
d) favorire la presenza di colleghi delle altre regioni;
Articolo 3
Il gruppo è costituito dagli specialisti di otorinolaringoiatria e delle discipline affini operanti nelle regioni: Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana;
Articolo 4
Il Gruppo è amministrato da un Consiglio Direttivo costituito dai Soci Fondatori (membri di diritto) e da sei eletti dall’Assemblea e precisamente:
- 4 consiglieri (due Universitari e due Ospedalieri) che durano in carica due anni;
- il Presidente, organizzatore del Raduno annuale, che dura in carica un anno;
- il Segretario-Tesoriere che dura in carica quattro anni.
Entrambe queste due ultime cariche saranno alternativamente affidate a un Universitario e ad un Ospedaliero.
Articolo 5
Il Gruppo ha sede presso il domicilio del Presidente in carica;
Articolo 6
L’Assemblea degli associati si tiene in occasione del raduno annuale;
Articolo 7
Le deliberazioni dell’Assemblea degli associati sono assunte a maggioranza semplice dei voti dei presenti;
Articolo 8
Di regola il raduno annuale si tiene il giorno 8 dicembre;
Articolo 9
Le norme del presente statuto sono integrate da un regolamento avente la stessa efficacia normativa;
Articolo 10
L’Associazione potrà essere sciolta per scadenza del termine o, su delibera dell’Assemblea, anche anticipatamente: in tal caso verranno nominati dall’Assemblea uno o più liquidatori che predisporranno un bilancio finale, con l’intesa comunque che tutti gli eventuali residui attivi dovranno essere destinati ad organizzazioni senza fini di lucro operanti in identico o analogo settore;
Articolo 11
Il presente Statuto può essere modificato con voto assembleare su proposta del Consiglio Direttivo.