1°) ACCERTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE SULL'IMPORTAZIONE DI OLIO DI OLIVA DA PAESI TERZI (TURCHIA) VENDUTO PER OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA, SENZA AVERNE I REQUISITI -SENT. CTP- PERUGIA- RGA 560/2019 del 27/01/2020
L’ Olio di Oliva extra Vergine , importato da paesi terzi non facenti parte della Comunità Europea, non sempre assolve in modo corretto ai criteri della classificazione. Per suddetta classificazione ,non sono sufficienti analisi chimiche- fisiche di laboratorio , ma necessitano anche rilevare le caratteristiche organolettiche dell’Olio , attraverso l’esame sensoriale( pregi e difetti) di un Panel-Test accreditato. L’importatore di questo tipo di olio ,che non possiede suddette caratteristiche , ma che ha ottenuto dall’esportatore la documentazione idonea di Olio extra Vergine di oliva , è sanzionabile purchè dimostri di aver agito in buona fede
2°) AVVISO DI ACCERTAMENTO AG.ENTRATE PER ESTIMI CATASTALI- CLASSAMENTO – SENT.CTP- PERUGIA del 04/04/2022
Un immobile , costituito da numerose stanze , anche se costruito nel tempo in un antico borgo medioevale di un centro storico ma dotato di impianti del tempo , quali acqua ,luce, riscaldamento e servizi igienici, non può essere considerato di per se ed in senso proprio, un “castello”, cosi come anche facente parte di una sorta di vecchia fortezza e non può essere classificabile catastalmente in categoria A/9.
3) ACCERT. IMU 2015 PER AUTORIDUZIONE DELL’IMPOSTA PER IMMOBILE INAGIBILE E INABITABILE. SENT CTP -TERNI DEL 0470472022
La riduzione del 50% dell’imposta IMU per i Fabbricati inagibili o inabitabili è prevista dai Regolamenti IMU dei Comuni ed è condizionata al rispetto della procedura prevista dalla norma regolamentare , non essendo sufficiente la semplice denuncia con autorizzazioni per l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione e occupazione del suolo pubblico per il cantiere;
In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 2000, n. 445. Al Comune, comprovante lo stato di fatto con idonea documentazione compresa una perizia giurata e accertamento sul posto da parte dell’ufficio tecnico comunale.
4) AVVISO INTIMAZ DI PAGAMENTO CON NOTIFICA PEC NON INCLUSA NEI PUBBLICI REGISTRI. Sent CTP-PERUGIA del 27/06/2022
La normativa dell'articolo 26 del DPR 602/73 e del DPR 68/05 e le relative disposizioni sulla Posta certificata(PEC) prevedono che solo per il destinatario debba risultare l'inclusione nell'elenco dei pubblici registri INI-PEC, IPA, REGINDE, senza prevederlo altrettanto per il mittente ( nel caso Agente della Riscossione ) per la notifica delle cartelle esattoriali . anche perche non fa sorgere nel contribuente alcun dubbio circa la provenienza dell'atto notificato (elementi propri della cartella di pagamento quali l'intestazione e il logo, anche dai dati di certificazione contenuti nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso gestore).
Circa la inesigibilità della natura dei crediti portati dalle cartelle in questione, dipendono dalla natura delle imposte erariali, trovando applicazione nel caso la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (ex multis, Cass. nn. 9906/2018, 19969/2019; 12740/2020 e 8120/2021), peraltro sospesa nel periodo emergenziale cui fa riferimento l’art. 68 del D.L. n. 18/2020 oltre al fatto che è stata validamente interrotta dalla notificazione, dell’intimazione di pagamento impugnata con il ricorso in esame. Stessa sorte seguono le sanzioni e gli interessi di mora portati dalle cartelle di pagamento.
5) NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO PRECEDENTE ALLA RICHIESTA DI CONCORDATO PREVENTIVO DELLA SOC. ACCERTATA- SENT. CTP-PERUGIA del 23/5/2022
La tesi che nega la possibilità di notificazione della cartella in attesa della omologazione del concordato preventive richiesto dal contribuente , appare più conforme alle esigenze sottese alla nuova configurazione della transazione fiscale, motivata dalla convinzione della necessità di attribuire all’autorità giudiziaria una valutazione unitaria della situazione debitoria del richiedente il concordato al fine di preservare, per quanto possibile, la continuità di una attività economica nell’interesse di tutta la collettività
Art. 168 L.F. e Art. 25 del DPR n. 602/1973 (come modificato dal Dl.gs n. 159/2015
“Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano”.
6°) NOTIFICA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER CREDITI TRIBUTARI AD UN SOCIO DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO. NULLITA PER NOTIFICA DA PARTE DI ENTE TERRITORIALE INCOMPETENTE Sent.CTP PG del 23/05/2022 .
Il Socio di una società in nome collettivo, che risponde come coobbligato solido per le obbligazioni sociali non può eccepire la mancata notificazione a lui dell’avviso di accertamento o della cartella avente per oggetto il debito tributario della società, potendo egli impugnare l’avviso di mora, l’intimazione di pagamento o altri atti posti in essere nei suoi confronti, contestando anche il merito delle obbligazioni tributarie sorte in capo alla società, quantunque dalla stessa non contestate.
Ogni atto impositivo deve essere emesso dall’organo territorialmente competente. La competenza territoriale dell’Ufficio finanziario è individuata dall’art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente.
Il difetto di competenza dell’Ente erariale e del concessionario rende la iscrizioni ipotecarie nullà/inesistente (Violazione art. 46 del D P.R. n. 602/1973) – Violazione art. 60 D.P.R.602/1973 – Violazione art. 42 e art. 43 del D. Lgs. N. 112/1999 (violazione delle funzioni dell’Ufficiale di Riscossione),.
7) AVVISO LIQUIDAZIONE REGISTRO PER ROGITO -AGEVOLAZIONI FISCALI NEGATE PARZIALMENTE A IMPRENDITORE AGRICOLO SENT. CTP -TERNI DEL 04/04/2022
7) MASSIMA .L'applicazione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli da parte di un imprenditore agricolo è
condizionata al rispetto delle numerose condizioni intricate previste dalla normativa , art. 9 DPR 601/73, art. 7 D.lgs 99/2004,
art. 2, comma 1, del D.lgs 99/2004, condizioni riportati nel Rogito notarile allegato e spesso dirimenti, se costituisco prova
indiscussa. Non rientra nella competenza della Agenzia delle Entrate accertare la sussistenza o meno dei requisiti della qualifica
di imprenditore agricolo a titolo principale, riservata esclusivamente all’INPS in concorrenza con le Regioni, cosi come
condizioni vincolanti per le agevolazioni l’accorpamento di terreni limitrofi e confinanti purchè strumentale e piu idonea a
rendere maggiormente produttiva l’Azienda agricola, cosi come, l’affitto a terzi di parte del compendio acquistato, non fa venire meno i
requisiti per usufruire dell’agevolazione fiscale.
8°) ACCERTAM. IRPEF NULLO AL SOCIO DI UNA SOC. A R.LIMITATA PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE E ATTI ALLEGATI. SENT. CTP-TERNI del 18/07/2022
L’avviso di accertamento per redditi partecipati anche se ad un Socio di società a base ristretta ,deve far comprendere al Socio le ragioni sia giuridiche che fatturali della pretesa tributaria, tanto piu se privo di atti e documenti allegati.
La mancanza o insufficienza della motivazione dell’avviso non può essere sanata o integrata dagli atti prodotti nel corso del giudizio, trattandosi di requisito di validità dell’atto che in quanto tale deve sussistere già al momento della notificazione.