Art. 1
Il 2 febbraio 1901 è stata costituita in Romeno una società col nome di “Bandina Sociale di Romeno”.
Il 24 febbraio 1995 con delibera n° 12 del Consiglio Comunale, l’Associazione è stata denominata “Corpo Bandistico del Comune di Romeno”.
Art. 2
L’Associazione ha sede in Romeno, Piazza G. B. Lampi, ma può costituire sedi secondarie.
Art. 3
Scopo dell’Associazione è quello di promuovere il decoro del paese col prestarsi a suonare in feste religiose e civili, e in certe occasioni speciali. Inoltre promuove corsi di formazione culturale e musicale per i giovani allievi che intendono far parte del Corpo Bandistico.
Il Corpo Bandistico si impegna a partecipare alle cerimonie funebri di: maestri ed ex maestri, presidente ed ex presidenti, soci onorari e benemeriti, bandisti in attività, genitori, coniugi e figli di bandisti attivi, sindaco e parroco.
Art. 4
Sono associati all’Associazione, oltre ai partecipanti all’atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, che presentano richiesta scritta.
Spetta al Comitato Direttivo deliberare sulle domande di ammissione.
Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo.
Gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Dopo 40 anni di presenza nell’Associazione il socio diventa socio onorario. Coloro che contribuiscono finanziariamente diventano invece soci benemeriti.
Art. 5
Gli associati vengono ammessi a far parte dell’Associazione senza limiti di tempo.
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza.
Il recesso dell’associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.
La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati:
a) che non partecipano alla vita dell’Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione;
b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall’Assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;
c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l’Associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
L’associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
Art. 6
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori.
ASSEMBLEA
Art. 7
L’Assemblea è formata da tutti gli associati,
L’Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione , l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L’Assemblea si radunerà almeno una volta all’anno. Spetta all’Assemblea deliberare in merito:
-all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo,
-alla nomina del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori,
-all’approvazione e alla modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti,
-ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
Le delibere dell’Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.
Art. 8
L’Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure con avviso messo all’albo nella sede dell’Associazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Ciascun associato ha diritto a un voto.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.
COMITATO DIRETTIVO
Art. 9
L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall’Assemblea, composto da tre a nove membri, di cui due sono Revisori dei conti, scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica due anni e comunque sino alla loro sostituzione. Inoltre è membro di diritto del direttivo il Sindaco o il suo delegato.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti, che dovranno essere i primi non eletti e in caso di parità di voti verrà eletto il membro con più anni di attività all’interno dell’Associazione. I membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l’intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto.
Art. 10
Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.
Il Comitato Direttivo provvede alle attività dell’Associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E’ in ogni caso fatto divieto al Comitato Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.
Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato.
E’ in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione i quali dovranno essere sottoposti all’Assemblea per l’approvazione.
Qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, il Comitato Direttivo nominerà al suo interno il Presidente.
Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno due volte all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e fino a che sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.
Il Comitato Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato due giorni prima della data prevista per la riunione.
PRESIDENTE
Art. 11
Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.
PATRIMONIO
Art. 12
Il patrimonio sociale è formato:
a) dal patrimonio iniziale di L. 1.000.000;
b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
c) dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
e) da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.
SCIOGLIMENTO
Art. 13
L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 C.C.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 C.C.
In caso di estinzione l’Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e le leggi in materia.