Trasportare il proprio cavallo con il trailer - pesi e patenti.
I trailer per trasporto cavalli rientrano nella categoria dei rimorchi leggeri, infatti vengono tecnicamente definiti “leggeri” i rimorchi omologati con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg. e dotati, quanto meno quelli con massa totale superiore a 750 kg., di dispositivi di frenatura ad inerzia.
Questi veicoli si differenziano sostanzialmente dai rimorchi aventi massa totale superiore a 3500 kg. per le soluzioni tecniche adottate nella loro costruzione e per il sistema di frenatura che impone l’impiego di un diverso tipo di motrice per il loro traino. I rimorchi di massa totale superiore a 3500 kg. sono infatti equipaggiati di dispositivi di frenatura ad aria e sistema abs e devono pertanto essere agganciati a motrici con dotazioni specifiche.
Il legislatore, per contro, definisce (art. 116 del Codice della Strada) il rimorchio leggero quello con massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg. Questa indicazione ha fondamentale rilevanza in taluni casi di abbinamento del rimorchio a determinati tipi di motrice per la categoria di patente di guida necessaria.
Per nostra semplicità espositiva si è tuttavia preferito includere nella categoria dei “rimorchi leggeri” tutti quelli omologati con massa complessiva a pieno carico entro il limite di legge consentito di 3500 kg.
Da un punto di vista strettamente normativo, i rimorchi sono poi classificati in distinte categorie definite dalla direttiva n. 70/156/CEE e riconosciute a livello internazionale:
Rimorchi di categoria O1 con massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg
Rimorchi di categoria O2 con massa complessiva a pieno carico oltre 750 kg. e fino a 3500 kg.
Un’ulteriore distinzione dei rimorchi, in riferimento al loro uso e per gli aspetti normativi specifici, permette di evidenziare le seguenti principali sub-categorie:
Carrelli appendice;
Rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive (T.A.T.S.);
Rimorchi per trasporto cose in genere;
Rimorchi per usi speciali e per impieghi specifici (esclusi rimorchi T.A.T.S.);
Telai montati per rimorchi da carrozzare.
Carrelli appendice.
Il carrello appendice, come definito nell’ultimo comma dell’art. 54 del Codice della Strada, costruibile ad un solo asse, è destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.
Il suo uso deve essere di tipo privato e non professionale e non può essere adibito al trasporto di merci per conto terzi. Il carrello appendice non è soggetto ad autonoma immatricolazione ma deve essere abbinato ad uno specifico veicolo trattore annotando sulla carta di circolazione di quest’ultimo i dati identificativi del carrello stesso.
Rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive (rimorchi T.A.T.S.).
I rimorchi T.A.T.S., come da loro definizione, sono specificamente destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive definite all’atto della loro omologazione. I rimorchi sono pertanto realizzati con configurazioni di carrozzeria e struttura tali da renderli adatti ad uno specifico impiego.
Sul mercato sono disponibili rimorchi per il trasporto dei seguenti tipi di attrezzature (elenco esemplificativo e non necessariamente esaustivo).
Rimorchi per trasporto imbarcazioni
Rimorchi per trasporto alianti
Rimorchi per trasporto motociclette
Rimorchi per trasporto vetture (da competizione ed auto storiche)
Rimorchi per trasporto cavalli (van)
etc.
La specificità di impiego è fondamentale. A parte la configurazione strutturale del veicolo, su un rimorchio ad esempio adibito al trasporto di imbarcazioni non possono essere caricati altri tipi di attrezzature. Inoltre, i beni trasportati non possono costituire oggetto di commercio.
Queste particolarità hanno generato in taluni casi dei problemi agli utenti ed innumerevoli contestazioni da parte delle forze dell’ordine, spesso ingiustificate. Ad esempio, sono sorte contestazioni per l’uso dei rimorchi T.A.T.S. adibiti al trasporto cavalli quando sullo stesso viene caricato il fieno destinato agli animali oppure quando i rimorchi T.A.T.S. per trasporto motocicli vengono utilizzati per il trasporto di motoslitte.
L’uso promiscuo dei rimorchi è consentito in molti paesi europei anche quando i veicoli sono originariamente strutturati per uno specifico impiego. Questo non è invece ancora consentito in Italia.
In base alle disposizioni vigenti, i rimorchi T.A.T.S., indipendentemente dalla massa complessiva a pieno carico riconosciuta all’atto dell’omologazione, possono essere trainati anche con motrici aventi massa rimorchiabile inferiore a tale valore ma comunque entro il limite della “massa minima complessiva a pieno carico riconosciuta per il traino” stabilita dal costruttore e indicata sulla targhetta identificativa del veicolo.
Ad esempio, un rimorchio TATS omologato con massa complessiva a pieno carico di 2000 kg. e massa minima complessiva riconosciuta per il traino di 1500 kg. non dovrà necessariamente essere abbinato ad una motrice con capacità di traino di 2000 kg. ma potrà anche essere trainato da un veicolo trattore avente massa rimorchiabile comunque non inferiore al limite minimo. In questo caso, la portata utile effettiva del rimorchio TATS è data dalla differenza tra la massa rimorchiabile della motrice e la massa a vuoto del rimorchio stesso. L’utente avrà l’obbligo di caricare effettivamente il rimorchio fino al limite della massa rimorchiabile della sua motrice. Eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine dovranno stabilire la massa massima effettiva mediante verifica sulla bascula e non pretendere di imporre tale valore secondo quanto indicato sulla carta di circolazione del rimorchio come massa complessiva a pieno carico di omologazione.
Rimorchi per trasporto cose in genere.
Questa sub-categoria comprende tutti i rimorchi in genere non diversamente destinati ad un particolare uso o attrezzati permanentemente per un impiego speciale.
Possono pertanto essere inseriti tutti i rimorchi con carrozzeria pianale, cassone o furgone, senza determinate limitazioni di peso (comunque entro il limite di 3500 kg. di massa complessiva a pieno carico) o dimensioni (fatto salvo quanto stabilito dal Codice della Strada per i limiti di ingombro massimo dei veicoli e del carico trasportato).
L’offerta dei costruttori italiani per questo tipo di rimorchi è piuttosto ampia e diversificata e permette di soddisfare le più diverse esigenze di trasporto e movimentazione.
La mancanza di una specificità di impiego rende il rimorchio di questo genere particolarmente adatto per tutti gli usi, compatibilmente con i limiti di peso, sporgenze e sistemazione del carico e ingombri massimi imposti dalle caratteristiche costruttive del veicolo o dalle disposizioni contenute nel Codice della Strada.
Se in possesso delle opportune caratteristiche questo tipo di rimorchi può essere autorizzato anche per il trasporto di animali vivi.
Rimorchi per usi speciali e per impieghi specifici (esclusi rimorchi T.A.T.S.).
In questa categoria possono essere inseriti tutti i rimorchi permanentemente allestiti con particolari attrezzature ancorate al proprio telaio (ad esempio, rimorchi ad uso speciale gruppo elettrogeno, motosaldatrici, motopompe, etc.) oppure attrezzati per impieghi specifici (ad esempio, rimorchi per uso uffici, laboratori mobili, rimorchi a uso spettacoli viaggianti, etc.).
L’impiego di questo genere di rimorchi presuppone un interesse di carattere professionale da parte dell’utente ed una scelta imposta da precise esigenze.
Telai montati per rimorchi da carrozzare.
Molti costruttori offrono rimorchi tecnicamente definiti come “telai montati da carrozzare” da destinare ad ulteriori allestimenti o al montaggio permanente di specifiche attrezzature da parte di allestitori professionali e carrozzerie.
I rimorchi sono solitamente forniti a livello di telaio completo delle dotazioni base ma privi di una specifica carrozzeria sovrastante, con l’indicazione dei limiti di carrozzabilità e di distribuzione dei pesi da rispettare in fase di allestimento.
Il rimorchio allestito dovrà essere sottoposto a visita e prove presso i competenti Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile), prima della messa in circolazione, per la determinazione della massa a vuoto, delle dimensioni e del tipo di carrozzeria o attrezzatura installata.
La disponibilità di telai montati consente la realizzazione di veicoli speciali in esemplare unico per i quali non è tecnicamente o economicamente giustificata una omologazione di serie oppure per fare fronte ad esigenze di trasporto non diversamente soddisfatte.
Categoria di patente - Art. 116 del Codice della Strada.
Uno dei fattori fondamentali per l’agganciamento del rimorchio ad un veicolo trattore è dato dal tipo di patente necessaria per la guida dell’abbinamento conseguente.
Informazioni errate, spesso derivanti da scarsa conoscenza delle disposizioni di legge, hanno in passato fatto sorgere numerosi dubbi agli utenti. Il tipo di patente dipende esclusivamente dalla combinazione dei pesi tra l’autoveicolo trattore ed il rimorchio e non è in alcun modo influenzato e/o condizionato dalla lunghezza del rimorchio stesso né tanto meno dal suo numero di assi.
Le condizioni essenziali per la guida con patente categoria “B” (oppure con categoria “C”) dell’abbinamento tra un autoveicolo motrice ed il rimorchio sono le seguenti e devono verificarsi contemporaneamente.
Massa rimorchiabile motrice > massa complessiva a pieno carico rimorchio
Massa a vuoto motrice (tara) > massa complessiva a pieno carico rimorchio
Massa complessiva a pieno carico rimorchio + massa complessiva a pieno carico motrice < 3500 kg.
Mancando una di queste condizioni, è necessario conseguire l’estensione “E” alla patente ordinaria.
E’ importante rilevare che i valori di masse sopra indicati sono quelli rilevabili dalle rispettive carte di circolazione dei veicoli abbinati a prescindere dal carico effettivamente trasportato e quindi anche nel caso di mezzi vuoti, fatto salvo il caso specifico di seguito illustrato dei rimorchi T.A.T.S.
Quella sopra esposta è la regola base generale, ma ci sono tuttavia delle eccezioni.
(A) Rimorchio con massa complessiva a pieno carico non superiore a 750 kg., classificato come rimorchio leggero dal citato art. 116 del Codice della Strada. In questo caso, anche se l’abbinamento con una motrice avente massa complessiva a pieno carico ad esempio superiore a 2750 kg. determina il superamento del limite di 3500 kg., il traino è effettuabile con la sola patente di categoria “B” (oppure categoria “C”). Un esempio limite è dato dall’uso di una motrice tipo furgone già di per sé omologata con 3500 kg. di massa complessiva a pieno carico. In questo caso la combinazione di agganciamento con un rimorchio avente massa complessiva non superiore a 750 kg. permette la guida del complessivo con sola patente “B” anche se di fatto si ha il superamento del limite massimo prescritto.
(B) Rimorchi T.A.T.S.. In questo caso, il controllo inteso ad accertare che la massa trainata non superi la massa rimorchiabile e la tara del veicolo trattore ed il complesso i 3500 kg., deve essere effettuato sulla bascula (e quindi come peso effettivo, come chiarito nella circolare emanata dal Ministero dei Trasporti il 25 maggio del 1994 prot. n. 4494/4630), al momento del controllo stesso, e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso. Da questo si deduce anche l’importanza della “massa minima a pieno carico riconosciuta per il traino” attribuita al rimorchio in sede di omologazione. L’utente avrà l’obbligo di caricare il rimorchio effettivamente fino alla concorrenza della massa rimorchiabile della motrice (ovvero della massa a vuoto se inferiore) e pretendere che la verifica venga effettuata fisicamente sulla bascula dalle Forze dell’Ordine.
Fonte: Associazione Costruttori Italiani Rimorchi Leggeri
N.B.
In merito all’argomento il 1° giugno 2004 è stata emanata dal “ MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza” anche la circolare Prot. n. 300/A/1/32901/109/12/2 la cui interpretazione ha generato notevole confusione.
A ribadire quanto affermato dal Ministero dei Trasporti nel 1994 è lo stesso Ministero dell’Interno con la circolare del 25 maggio 2005 Prot. n. 300/A/1/42969/105/3/1.