I "programmi"

Le indicazioni nazionali

in coerenza con LA PROGETTAZIONE D'ISTITUTO: https://www.scuoleverano.edu.it/progettazione-distituto/

L’insegnamento della religione cattolica fa sì che gli alunni riflettano e si interroghino sul senso della loro esperienza per elaborare ed esprimere un nuovo progetto di vita, che si integri nel mondo reale in modo dinamico, armonico ed evolutivo.

Vista la ripartizione delle discipline di insegnamento in tre distinte aree disciplinari, l’insegnamento della religione cattolica si colloca nell’area linguistico-artistico-espressiva in cui, a partire dal confronto interculturale e interreligioso, l’alunno si interroga sulla propria identità e sugli orizzonti di senso verso cui può aprirsi, affrontando anche le essenziali domande religiose e misurandosi con i codici simbolici in cui esse hanno trovato e trovano espressione. In tale contesto si collocano gli strumenti per cogliere, interpretare e gustare le espressioni culturali e artistiche offerte dalle diverse tradizioni religiose e l’insegnamento della religione cattolcia, impartito secondo gli accordi concordatari e le successive intese.

L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.

b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:

1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;

2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3) i criteri per la scelta dei libri di testo;

4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.


Accordo tra l'Italia e la Santa Sede (1994)