Statuto
Statuto e Consiglio Direttivo
Consiglio Direttivo
- Oreste Manzi (Presidente)
- Diego Masino, (Vice presidente)
- Giovanni Pilato (Segretario)
- Emilio Pasquarella (Consigliere)
- Matteo Cascone (Consigliere)
- Gennaro De Martino (Consigliere)
- Antonio Pedron (Consigliere)
ART. 1 – Denominazione e sede
- È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, Napoli CLUB Genova che assume la forma giuridica di associazione.
- In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D.Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “associazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” o la locuzione
“Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. - L’associazione ha sede legale nel comune di GENOVA. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
lett. i) organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo;
In particolare l’associazione si propone di:
promuovere il rispetto e i valori del gioco sportivo come modello di integrazione culturale tra le varie persone.
promuovere momenti di aggregazione culturale e sportivo.
promuovere e partecipare ad attività sociali legate al territorio oltre che ad eventi per manifestazioni sportive. - Le attività dell’associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di
terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. - Per il perseguimento dei propri scopi, l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
- L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da
quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e
strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
- L’associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 117/2017
- Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. - È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo.
Napoli Club Genova APSAssociazione iscritta al registro regionale del Terzo Settore, sezione delle associazioni del Terzo Settore con decreto n. 6320/2020c.f. 95206300105…. estratto dello statuto
5x1000
Anno 2021 elenco dei pagamenti effettuati
19 gennaio 2022
Elenco dei pagamenti del 2021
L'Agenzia delle Entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per ciascun anno finanziario, trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze, i dati occorrenti a stabilire gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.
Le somme da stanziare per la corresponsione del cinque per mille sono iscritte in bilancio sull'apposito Fondo dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti, sulla base degli elenchi predisposti dall'Agenzia delle Entrate, è effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i soggetti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell'erogazione delle somme allo stesso destinate, abbia cessato l'attività o non svolga più l'attività che ha dato diritto al beneficio.
Ai sensi del DPCM del 23 luglio 2020 art. 11 comma 1, non sono erogate le somme d'importo complessivo inferiore a 100 euro.
Estratto da
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/Anno-2021-elenco-dei-pagamenti-effettuati.aspx