Decreto-Legge 9 settembre 2025, n.127, convertito in Legge 30 ottobre 2025, n. 164
L’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione viene formalmente rinominato “Esame di Maturità”.
La prova di colloquio si concentra su 4 discipline caratterizzanti (scelte ogni anno con decreto ministeriale) e si integra con la valutazione del percorso scolastico complessivo, delle competenze digitali, delle attività di formazione scuola-lavoro (ex PCTO) e dell’educazione civica.
È previsto un bonus fino a +3 punti per merito complessivo.
👉 L’Esame di Maturità vale per l’accesso all’università, ITS, ricerca, e al mondo del lavoro con diploma statale. I percorsi IeFP non rilasciano automaticamente titolo di maturità, ma possono offrire qualifiche che possono essere riconosciute in prospettiva di prosecuzione degli studi.
Il DL 127 modifica l’articolo 1 del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, introducendo una regolazione uniforme per i passaggi tra indirizzi, articolazioni o opzioni della scuola secondaria di secondo grado (licei, tecnici, professionali)
⚠️ Nota interpretativa interna: la prassi scolastica e alcune pronunce di giurisprudenza amministrativa (ad es. Consiglio di Stato n. 3250/2024) continuano a sottolineare il ruolo dell’autonomia scolastica nel riconoscimento dei crediti e nella modulazione degli esami integrativi nei passaggi tra indirizzi, intendendo che le scuole possano compensare differenze attraverso percorsi didattici mirati prima di ricorrere a prove formalizzate oppure a rinviare ad esami di idoneità nel caso di curriculi eccessivamente differenziati.
Gli studenti possono richiedere l’iscrizione alla corrispondente classe di un altro indirizzo entro il 31 gennaio di ciascun anno scolastico.
Non sono richiesti esami integrativi obbligatori: la scuola di destinazione deve adottare interventi didattici integrativi volti ad assicurare l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per l’inserimento nel nuovo percorso.
Il passaggio a un altro percorso/indirizzo statale è subordinato al superamento di un esame integrativo. Domanda entro il 30 luglio e sessione da concludersi prima dell’inizio delle lezioni.
Nel caso di recupero di più anni gli esami sono di idoneità per ogni singolo anno, per un massimo di due annualità per anno con commissione esterna, da concludersi entro il termine dell'anno scolastico in corso. Domanda entro marzo.
⚠️ Conseguire la maturità dopo un percorso IeFP non è automatico:
Lo studente deve essere iscritto alla quinta classe di un istituto statale (tecnico/professionale o altro);
La frequenza e la preparazione quinquennale nel sistema di istruzione statale è richiesta per l’accesso all’Esame di Maturità secondo le regole ordinarie di ammissione.
Il riconoscimento dei crediti derivanti dal percorso IeFP può attenuare la necessità di prove integrative, ma non sostituisce il completamento del percorso statale.
In altre parole: pure ottenendo una qualifica IeFP, per accedere all’Esame di Maturità statale bisogna inserirsi formalmente nel sistema statale e completare il ciclo quinquennale, riconoscendo eventualmente crediti e sostenendo prove integrative per allinearsi alle discipline del percorso statale prescelto.
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), gestiti a livello regionale, possono essere equiparati/riconosciuti ai fini dell’iscrizione a scuole statali, ma con regole specifiche:
Chi frequenta IeFP può richiedere il passaggio a un percorso statale (tecnico o professionale), presentando la documentazione di:
Ammissione alla classe successiva (per chi è in corso di IeFP)
Diploma di qualifica (dopo 3 anni)
Diploma tecnico (dopo 4 anni → ingresso in classe quarta statale).
📍 Riconoscimento dei crediti
La scuola statale di destinazione confronta gli apprendimenti già acquisiti (certificati IeFP) con gli obiettivi dello specifico curricolo statale.
In caso di crediti non sufficienti, la scuola può richiedere prove integrative o accertamenti di competenze nelle discipline non svolte, in vista dell’inserimento nella classe più appropriata.
👉 Il riconoscimento è disciplinato da DM, da regolamenti scolastici interni e dagli accordi Stato-Regioni che
definiscono equivalenze formative tra IeFP e sistema statale.
Esame di Maturità: Ridefinito nuova struttura e funzione orientativa, riconosciuto accesso a terziaria e professioni.
Passaggi di indirizzo (statale): Nel biennio senza esami; dal terzo anno con esami integrativi ministeriali.
IeFP → statale: Possibile riconoscimento di crediti; prove integrative/accertamenti se necessari.
Accesso alla Maturità dopo IeFP: Richiede inserimento nel sistema statale e completamento del percorso con eventuali integrazioni; la qualifica IeFP da sola non è titolo per l’esame statale.
Esame di Maturità
Passaggi di indirizzo (statale)
IeFP → statale
Accesso alla Maturità dopo IeFP
Ridefinito con struttura nuova e funzione orientativa, riconosciuto per l’accesso a terziario e professioni.
Nel biennio senza esami; dal terzo anno con esami integrativi ministeriali.
Possibile riconoscimento di crediti; prove integrative/accertamenti se necessari.
Richiede inserimento nel sistema statale e completamento del percorso con eventuali integrazioni; la qualifica IeFP da sola non è titolo per l’esame statale.
PRECEDENTE...
Per gli studenti delle classi prime :
gli studenti iscritti possono chiedere l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo entro il 31 gennaio senza esami integrativi
gli studenti ammessi a classe successiva al termine del primo anno che chiedono la seconda di altro indirizzo non sostengono esami integrativi
L'iscrizione (come per i soggetti in obbligo scolastico che hanno frequentato scuola straniera - art. 11) avviene previo colloquio diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell’indirizzo di provenienza, al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione. Si progettano specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico.
Il decreto ministeriale 5 dell'8 febbraio 2021 definisce
requisiti di ammissione e modalità di svolgimento per gli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione
requisiti di ammissione, commissioni e prove d’esame per gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado e per gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado.
art. 4
c.4 Possono sostenere gli esami integrativi:
a. gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;
b. gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
c.6 I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.
art. 8
Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.
art. 5 e art. 6 Esami di idoneità
Tabella correlazione IeFP IP - Allegato 4 dm 92 - 24 maggio 2018 (aggiornamento GU 03-05-2024)