Art. 14 del "Regolamento di istituto":
L’uso dello smartphone o di altri dispositivi mobili (tablet, notebook) connettibili ad internet è consentito unicamente su indicazione del docente e con esclusiva finalità didattica, al fine di promuovere l’acquisizione di competenze digitali e per poter realizzare attività didattiche innovative (ad esempio BYOD) e collaborative. L’utilizzo deve avvenire nel rispetto del “Regolamento per l’utilizzo della rete wireless”, pubblicato sul sito web di Istituto. Al di fuori di questa ipotesi il cellulare e gli altri dispositivi mobili devono essere spenti in classe e ne è vietato l’utilizzo, durante le lezioni, per inviare o ricevere telefonate/sms/mms e/o per collegarsi a Internet.
La contravvenzione a tale divieto comporta:
se avviene durante le verifiche scritte, ritiro del cellulare e attribuzione del voto 1 (uno) nella prova;
richiamo al divieto con annotazione sul registro di classe;
nel caso la contravvenzione sia ripetuta, ritiro del cellulare e consegna dello stesso al Dirigente Scolastico affinchè sia informata la famiglia, con nota sul registro di classe.
Nel caso vengano fatte riprese, foto o video, pubblicate in Internet immagini relative a momenti di vita scolastica, verrà fatta denuncia alla Polizia postale, seguirà la sanzione disciplinare come da articolo del Regolamento.
La scuola garantisce, come è sempre avvenuto, la comunicazione fra le famiglie e i figli e viceversa per esigenze urgenti / gravi tramite i telefoni della scuola.
Attenzione: il punto 3 dell'elenco qui sopra non implica che ogni studente abbia diritto ad un richiamo "di avvertimento" che non comporta il ritiro del cellulare. Una volta che il richiamo di avvertimento è stato fatto ad uno studente di una classe, questo è considerato valido per tutti i suoi compagni. La successiva infrazione alla regola comporta il ritiro del cellulare e il richiamo scritto, indipendentemente dall'identità del responsabile.
Inoltre i richiami di "avvertimento" non si azzerano da un anno scolastico all'altro.