Quadro normativo

Indicazioni normative

Il Job Act (art 43 del DLGS 81/15) ha ridisegnato le modalità con le quali si possono attivare contratti di apprendistato di primo livello (l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale)

L’accordo INTERCONFEDERALE APPRENDISTATO ARTT. 43 E 45 D.LGS. 81/2015 - Confindustria - Cgil, Cisl e Uil del 18 maggio 2016 ha disciplinato i contenuti di detta tipologia di rapporto di apprendistato.


L’apprendistato di primo livello prevede una organizzazione didattica articolata in periodi di formazione interna ed esterna che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso la scuola.

Formazione interna ed esterna devono svilupparsi in modo integrato ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti.

Accanto a questi periodi, nello spirito di tale tipologia di contratto considerato “a causa mista” – cioè formazione e lavoro - si devono quindi prevedere degli ulteriori periodi di lavoro definiti nei limiti e nelle modalità tra le parti.

I percorsi formativi concordati dalla scuola e dal datore di lavoro, sono articolati tenendo conto delle esigenze formative e professionali dell'impresa e delle competenze tecniche e professionali degli studenti, che dovranno essere acquisite all’interno della stessa azienda.



art 43 del DLGS 81/15

1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore e' strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.