L’iscrizione è il primo passo del percorso di accoglienza degli studenti stranieri. Essa permette di raccogliere le prime informazioni sull’allieva o sull’allievo e di promuovere la conoscenza della nuova realtà scolastica e delle sue caratteristiche organizzative.
Al fine di agevolare la conoscenza alla famiglia dell’allievo straniero, nel periodo successivo all’iscrizione, è proposto un questionario, nel rispetto della privacy, che permetta di raccogliere informazioni sulla storia personale, familiare e scolastica e sulla situazione linguistica dell’allievo, utili all’assegnazione alla classe.
L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane nelle scuole di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.
L’assegnazione alla classe dei minori stranieri deve seguire una ripartizione volta ad evitare la costituzione di classi in cui sia predominante la presenza di alunni stranieri, pertanto deve garantire una distribuzione equilibrata in tutte le sezioni e considerare la situazione globale del gruppo-classe (presenza di alunne o alunni con disabilità, situazioni di svantaggio non certificato, numero di alunni stranieri italofoni già inseriti, dinamiche di gruppo particolari).
Il Collegio docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli studenti stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento o specifici interventi, individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l’apprendimento della lingua italiana.
In base alle necessità e sulla base di specifici progetti, rientranti anche in attività di arricchimento dell’offerta formativa, possono essere realizzati corsi di lingua italiana per l’apprendimento o il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana.
La Direttiva Ministeriale del 27/12/12 ha incluso tra i Bisogni Educativi Speciali anche quelli derivanti dallo svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, pertanto i Consigli di classe possono decidere di formulare un Piano Didattico Personalizzato temporaneo per i minori stranieri neo arrivati in Italia in fase di alfabetizzazione linguistica o di consolidamento degli apprendimenti. La durata del PDP varia in base ai progressi dei singoli studenti.
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo di istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per le studentesse e gli studenti italiani. La loro valutazione tuttavia non può non tener conto dei singoli percorsi di apprendimento e di quanto stabilito nei PDP eventualmente predisposti dai Consigli di classe, nonché della frequenza di eventuali corsi di alfabetizzazione o consolidamento.