Il Broker favorisce, e in nessun caso ostacola, l' efficace svolgimento dei compiti istituzionali di IVASS e di ogni altra Autorità competente.
In caso di subentro di un Broker ad altro Broker, si applicano le previsioni che seguono.
PRINCIPI GENERALI:
Il Broker subentrante è tenuto ad informare il cliente dei diritti spettanti al Broker cessante.
Il cliente, in virtù dell' incarico precedentemente conferito non è sollevato da ogni e qualsiasi onere, a meno di espresso accordo sottoscritto ed accettato dal Broker subentrante, che se ne faccia carico in sua vece.
Prima di accettare un incarico, il Broker subentrante deve, in particolare:
a) verificare l' ambito di applicazione del mandato conferito precedentemente al Broker cessante e la presenza di una clausola di esclusiva in favore di questo;
b) verificare se il cliente abbia informato il Broker cessante della sostituzione e, qualora applicabile in base agli accordi con il precedente Broker, verificare che il cliente abbia debitamente manifestato la revoca dell' incarico conferito al Broker precedente, nel rispetto dei termini di preavviso ivi previsti;
c) invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso eventualmente dovuto in via diretta dal cliente al precedente Broker.
Dopo l' accettazione dell' incarico, nel caso in cui il cliente non abbia debitamente informato il Broker cessante della sostituzione, il Broker subentrante deve provvedere ad informare il Broker cessante senza indugio, tramite pec.
Il Broker che subentra ad altro Broker deve sempre adoperarsi affinchè il collega uscente venga regolarmente soddisfatto delle sue competenze in conformità alle previsioni del presente Codice.
Il Broker cessante deve prestare al Broker subentrante piena collaborazione affinchè il subentro avvenga, ove possibile, senza pregiudizio per il cliente. A tal fine, deve trasmettergli senza indugio, previo consenso del cliente, ed in conformità alle previsioni del GDPR, tutta la documentazione in suo possesso, compresa quella inerente i sinistri.
DIRITTO AL COMPENSO:
Nel caso di passaggio dell' incarico da un Broker ad un altro, qualora l'incarico del Broker cessante sia stato conferito per iscritto
(i) in via esclusiva – genericamente o per specifici affari / singoli rischi / programmi assicurativi determinati – ovvero
(ii) anche non espressamente in via esclusiva ma comunque limitato alla copertura di specifici affari / singoli rischi / programmi assicurativi determinati,
il Broker subentrante deve, in aggiunta e attuazione dei Principi generali che precedono:
1. dare comunicazione del subentro al Broker cessante tramite pec, in tempi veloci rispetto alla data dall' assunzione dell'incarico; e
2. ripartire le provvigioni o le altre forme di remunerazione secondo i seguenti criteri.
Competono al Broker cessante, salvo diverso accordo fra le parti:
1. per le polizze annuali: le provvigioni (o qualsiasi altra forma di remunerazione) maturate sui contratti conclusi o sui contratti in corso la cui data di rinnovo o proroga cada entro la data di scadenza naturale del suo incarico o di efficacia della disdetta secondo i termini contrattuali previsti;
2. per le polizze poliennali: le provvigioni (o qualsiasi altra forma di remunerazione) maturate sui contratti poliennali in corso, limitatamente al premio la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza naturale del suo incarico o di efficacia della disdetta secondo i termini contrattuali previsti. Per le due annualità successive alla prima, al Broker cessante dovrà essere riconosciuta dal Broker subentrante una percentuale pari al 50% delle provvigioni (o altra di forma di remunerazione) cui il Broker cessante avrebbe avuto diritto;
3. le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati e/o proroghe da lui incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata.
Si precisa che, anche nel caso in cui il Broker cessante sia titolare di un incarico generale conferito in esclusiva, non sono dovute dal broker subentrante le provvigioni (o altra forma di remunerazione) che dovessero maturare per la copertura di tipologia di rischi del tutto nuovi e diversi rispetto a quelli rientranti nel portafoglio già intermediato dal Broker cessante, entro la data di scadenza naturale del suo incarico o di efficacia della disdetta secondo i termini contrattuali previsti, di conseguenza tali provvigioni restano di pertinenza del Broker subentrante.
Al fine di quantificare le provvigioni (o altra forma di remunerazione) spettanti al Broker cessante, il Broker subentrante è tenuto a collaborare anche, se del caso, fornendo adeguata documentazione per determinare i compensi da retrocedere. Se il Broker subentrante non ottempera a quest' obbligo, il Broker cessante sarà autorizzato a rivolgersi direttamente alle imprese di riferimento per acquisire tali informazioni.
Nel caso di mancato riscontro delle compagnie ovvero qualora il compenso fosse costituito da forme di remunerazione diverse dalle provvigioni, l' importo da retrocedere (come già precisato ad onere del Cliente, salvo specifica presa in carico di tale impegno da parte del Broker subentrante) dovrà essere dimostrato dal broker cessante sulla base di quanto assume sia il suo danno e potrà essere calcolato anche tenendo conto delle commissioni medie “di mercato” praticate per incarichi/affari/contratti assicurativi similari o assimilabili.
In caso di contratti che presentino caratteristiche particolari con riguardo a durata, premio e disciplina del rischio, il Broker è tenuto a rimettere la valutazione al giudizio del Collegio dei Probiviri.
Nel caso di polizze la cui rata annuale scada lo stesso giorno in cui scade l'incarico del Broker cessante, le provvigioni (o altra forma di remunerazione) spettano per il 50% al Broker subentrante e per il 50% al Broker cessante.
L' eventuale modifica della “Clausola Broker” riportata nelle polizze oggetto del passaggio di portafoglio non pregiudica in alcun modo le previsioni del presente Codice in tema di passaggio di portafoglio e di diritto al compenso per l' attività svolta.
Qualora l' incarico preveda la gestione dei sinistri, detta gestione passerà al Broker subentrante con effetto dalla scadenza contrattuale dell' incarico del Broker cessante, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Il Broker cessante dovrà mettere a disposizione del Broker subentrante tutta la relativa documentazione in suo possesso, nel rispetto delle norme vigenti.
In caso di controversia sulla competenza e/o la quantificazione delle provvigioni o di altre forme di remunerazione conseguenti ad un passaggio di portafoglio, il Broker che richieda il parere del Collegio dei Probiviri dovrà:
a. documentare l' ammontare delle provvigioni o di qualsiasi altra forma di remunerazione che, a suo avviso, avrebbe diritto di percepire;
b. motivare le ragioni della sua richiesta.
I due Broker interessati nella vertenza saranno tenuti ad attenersi al parere espresso dal Collegio dei Probiviri, ai sensi dello Statuto dell' Associazione, da ritenersi vincolante per gli Associati. Il Broker che si sottrae o si rifiuta di accettare il giudizio del Collegio dei Probiviri è passibile di sanzioni dall' Associazione.
Qualora il parere non possa essere formulato in base all' applicazione dei criteri stabiliti dal presente Codice, il Collegio dei Probiviri, nella definizione del suo parere, si pronuncia secondo equità.
Il presente codice entra in vigore a far data dal 13 Giugno 2019 e sostituisce il precedente che di conseguenza si intende annullato in pari data.
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