Personale ATA: incontro del 12 marzo con il Dipartimento istruzione e cultura

Data pubblicazione: Mar 12, 2020 5:48:13 PM

Emergenza coronavirus, non si può navigare a vista. Serve uno specifico intervento per la scuola

Le misure adottate nella serata dell’11 marzo dal Governo, necessarie per far fronte con efficacia alla diffusione tuttora crescente del contagio da coronavirus, ancor più di quelle che le hanno precedute hanno un chiaro ed esplicito obiettivo: contenere quanto più possibile le uscite di casa e gli spostamenti delle persone, limitando allo stretto indispensabile l’accesso a servizi la cui erogazione è assicurata solo per quanto riguarda beni di prima necessità.

Sono misure drastiche, indotte dalla recrudescenza del virus che sta trasformando l’infezione epidemiologica in pandemia (così ieri l’OMS).

In questo quadro si inserisce la situazione degli istituti scolastici, per i quali è in atto come è noto la sospensione delle attività didattiche disposta sull’intero territorio nazionale fino al 3 aprile p.v..

In un’emergenza di queste proporzioni servono provvedimenti d’urgenza: occorre un intervento legislativo specifico per evitare che l’attuale “navigazione a vista” porti a conseguenze ancora più gravi che avrebbero certamente ripercussioni sulla ripresa dell’anno scolastico.

È necessaria una moratoria di tutte le attività, rinviandole al momento in cui vi sarà la riapertura delle scuole e degli Uffici.

Non appaiono strettamente indispensabili né dunque giustificabili, in assenza di attività didattica e quindi di alunni e docenti, le prestazioni del personale ausiliario, mentre il lavoro degli uffici di segreteria e quello degli assistenti di laboratorio, in tutte le situazioni in cui non sono garantite condizioni di sicurezza del personale, va comunque interrotto, se non attivato con modalità di lavoro a distanza.

Inviamo un aggiornamento rispetto all’incontro che si è tenuto oggi in dipartimento in merito all'utilizzo del personale ATA durante questo periodo di sospensione delle attività didattiche.

Secondo il dipartimento istruzione e cultura, anche alla luce del nuovo DPCM 11 marzo 2020, i dirigenti scolastici devono contingentare il più possibile la presenza del personale a scuola in modo da permettere ai dipendenti di rimanere presso la propria abitazione e limitare al massimo la diffusione del coronavirus.

Per quanto riguarda il personale di segreteria è già possibile autorizzare il lavoro agile, compatibilmente alla disponibilità di strumenti utilizzabili per tale tipologia di lavoro. In ogni caso l’amministrazione si sta attivando per ampliare ulteriormente questa possibilità.

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici è opportuno il contingentamento del personale e la turnazione. Secondo il dipartimento il dirigente scolastico deve garantire questo anche obbligando i dipendenti alle ferie o ai permessi oppure autorizzandoli all’assenza con recupero delle ore non prestate.

La FLC CGIL ha evidenziato all’amministrazione le grandi difficoltà che le scuole stanno vivendo in questo momento anche per la mancanza di indicazioni chiare da parte del dipartimento. La situazione è tale per cui sarebbe più opportuno chiudere la scuola per il prossimo periodo fino a quando si ritorna ad una situazione più facilmente gestibile.

In ogni caso c’è bisogno di maggiore chiarezza da parte del dipartimento perché in questo momento gli istituti stanno prendendo decisioni diverse basate su indicazioni confuse e contraddittorie.

La FLC CGIL ha ribadito che, nel caso di contingentamento, il personale NON può essere obbligato ad usufruire di ferie e permessi Né può essere costretto a recuperare le ore di servizio.

La posizione tenuta dalla provincia, che non ha voluto indicare nella nota inviata ai dirigenti scolastici il riferimento all’art. 1256 del codice civile, ritenendo che non si applichi in questa situazione, contribuirà a creare numerosi contenziosi che si sarebbero potuti evitare.

Dopo un approfondimento sia con FLC CGIL nazionale sia con i nostri legali, riteniamo infatti che il personale, nel caso di contingentamento, deve essere considerato in servizio a tutti gli effetti secondo quanto previsto dall’art. 1256 del codice civile. E’ l’unica soluzione legittima e idonea sull’obbligazione divenuta temporaneamente impossibile che garantisce la retribuzione quando l’assenza dal servizio si verifica per motivi non imputabili né al lavoratore, né al datore di lavoro.

È di tutta evidenza che quanto sopra proposto dalla FLC CGIL sia pienamente rispondente alle finalità dei diversi DPCM varati dal Governo, da ultimo quello dell’11 marzo 2020, limitando considerevolmente le esigenze di spostamento delle persone, favorendo la loro permanenza a domicilio per tutte le necessità indotte dallo stato di emergenza e senza pregiudicare le esigenze di funzionalità degli uffici.

Cinzia Mazzacca