Misure precauzionali coronavirus

Data pubblicazione: Feb 25, 2020 10:43:25 AM

In queste ore la PAT ha adottatato misure per contenere la diffusione del coronavirus disponendo, con due ordinanze qui sotto allegate, l'interruzione del servizio scolastico.

La decisione della provincia di adottare come misura precauzionale la sola sospensione delle attività didattiche ci vede contrari. Per quanto ci riguarda avremmo ritenuto più opportuno procedere con la chiusura di scuole e delle altre istituzioni della conoscenza in analogia con le decisioni prese da altre regioni, comuni, singoli atenei. Per questo sarebbe più che mai urgente un governo nazionale da parte delle istituzioni competenti. In queste ore il presidente del consiglio Giuseppe Conte sta valutando la situazione insieme alle regioni al fine di un coordinamento nella gestione dell'emergenza. Vi terremo aggiornati.

Tornando alla situazione provinciale, dopo aver sollecitato più volte il dipartimento istruzione a fornire chiarimenti rispetto a quanto previsto nelle due ordinanze, in tarda serata è stata emanata una nota indirizzata alle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, ai circoli di coordinamento e agli enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate e loro associazioni. Il documento è qui sotto allegato.

Il personale insegnante delle isituzioni sopra citate è tenuto a svolgere tutte le attività già programmate, ma non quelle dirette con gli alunni e con i bambini. A titolo esemplificativo: collegi docenti, consigli di classe, riunioni di dipartimento, incontri di programmazione. C'è però da considerare che l'ordinanza del 24 febbraio specifica anche, nell'ultimo punto: "L'adozione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati di misure idonee a limitare la permanenza in luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico di un numero di persone superiore a un individuo ogni due metri quadri". Poichè le indicazioni del Dipartimento non sono precise rispetto a questo passaggio, il personale dovrà fare riferimento alle disposizioni del dirigente scolastico e formativo, del circolo o dell'ente gestore che valuterà ogni singolo caso per dare, eventualmente, disposizioni diverse rispetto ad attività già programmate.

Il personale ATA e assistente educatore si intende regolarmente in servizio.

Per quanto riguarda la gestione delle assenze ricordiamo che il ritardo nel prendere servizio, o l’assenza dal servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore (anche l’emergenza-coronavirus è tra queste) può essere assimilata alla fattispecie che rientra in quella prevista dal codice civile, pertanto pienamente legittimate.

L’articolo 1256 del codice civile afferma: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.

Al successivo articolo 1258 sempre del cod. civile, si legge: “La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa”.

Da quanto sopra, si evince chiaramente che il lavoratore (a prescindere dalla qualifica ricoperta) non è tenuto ad alcun recupero o ricorso a concessione di permessi retribuiti, per le ore di lavoro eventualmente non prestate, fermo restando il diritto alla retribuzione. Di conseguenza la chiusura delle scuole, delle università e di altri edifici di istruzione e ricerca per eventi straordinari rappresenta l’obiettivo perseguito dall’autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio di istruzione, quindi rientra certamente nella fattispecie regolata dal codice civile.

Anche se l’impossibilità della prestazione fosse solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento. Per cui sia il docente che il personale ATA, educatore e dirigente, per la scuola, che tutto il personale delle altre amministrazioni coinvolte, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile, quindi, non soggetta ad alcun tipo di recupero.

Gli enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate hanno ricevuto dalle loro associazioni di riferimento precise disposizioni che riguardano il trattamento del personale a cui gli interessati devono fare riferimento. Abbiamo chiesto che venga fatta al più presto chiarezza sui giustificativi eventualmente richiesti ai dipendenti (ferie, permessi) rispetto all'eccezionalità dell'evento