Il punto sulla sicurezza in materia di ALS e sulle responsabilità del tutor interno

Data pubblicazione: May 01, 2017 11:31:48 AM

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto segnalazioni da parte dei nostri iscritti in merito agli adempimenti previsti a carico dei tutor interni (o scolastici) dalla legislazione scolastica provinciale e nazionale in materia di Alternanza Scuola-Lavoro (ALS). Nel contesto di tale metodologia didattica, sarà bene rammentare che gli stage ormai previsti a livello curricolare si svolgono "sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica sulla base di convenzioni con le imprese..." (Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77). In particolare, "la tutela dello studente è in capo al datore di lavoro dell'istituzione scolastica e ... al datore di lavoro dell'azienda ospitante e pertanto le misure dovranno essere adottate in maniera coordinata tra i due datori di lavoro....mantengono obblighi di tutela anche tutti i soggetti delle due entità che rivestono un ruolo attivo e specifico in ambito prevenzionistico", compreso evidentemente il tutor interno o scolastico (Linee guida provinciali, p. 2, Allegato 1).

Per quanto il tutor interno svolga di norma funzioni di carattere pedagogico-didattico, volte a rilevare la coerenza tra l'attività di tirocinio e la specificità del curricolo di istruzione e/o formazione, purtuttavia la giurisprudenza provinciale e nazionale una qualche forma di corresponsabilità sul piano della salute e della sicurezza degli studenti-tirocinanti la attribuisce anche ai suddetti docenti ("...in capo ai tutor rimangono i compiti condivisi di individuazione preventiva di situazioni potenzialmente pericolose per la salute e sicurezza durante il tirocinio così come definito nel progetto formativo personalizzato" Linee guida provinciali, p. 7).

Pertanto, nel caso lo riteniate necessario per una vostra tranquilità personale e professionale (oltre che, prioritariamente, per quella dei vostri allievi), al fine di compilare adeguatamente la check list di rilevazione dei rischi prevista dall'art. 18 del D. Legs 81/08 (v. Allegato 2), nonché di rilevare il rispetto della legge 977/67 che esplicita i lavori vietati ai minori di 18 anni (v. Allegato 3), vi suggeriamo di farvi adeguatamente supportare da figure in possesso di consolidata esperienza in materia, come il vostro RSPP interno o esterno all'Istituzione scolastica, secondo quanto espressamente previsto dalle Linee guida provinciali (p. 4 e p. 7).