La nuova direttiva europea sul Reporting di Sostenibilità
La Direttiva Europea sulla Corporate Sustainability Reporting (CSRD) è entrata in vigore il 5 gennaio 2023 e dovrà essere recepita dalle normative nazionali entro il 6 luglio 2024.
Le scadenze aggiornate alla luce della recente Direttiva Delegata 2023/2775 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21 dicembre 2023 sono:
Con scadenza a partire dal 1° gennaio 2025 (riferimento all’esercizio 2024) nasce l’obbligo per le grandi imprese già soggette alla NFRD (Non-Financial Reporting Directive della Direttiva 2014/95/EU):
Enti di Interesse Pubblico (EIP, ossia emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione, nonché imprese bancarie e assicurative) che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, superino:
i. il numero medio di 500 dipendenti;
ii. almeno uno dei seguenti limiti:
a. totale attivo di stato patrimoniale > € 20 mln;
b. ricavi netti > € 40 mln.
Con scadenza a partire dal 1° gennaio 2026 (con riferimento all’esercizio 2025): obbligo per le grandi imprese non quotate (a prescindere dalla circostanza di essere soggetti emittenti, quindi precedentemente non soggetti alla NFRD), che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
i. numero medio di 250 dipendenti;
ii. totale attivo di stato patrimoniale > € 20 mln;
iii. ricavi netti > € 40 mln.
Con scadenza a partire dal 1° gennaio 2027 (con riferimento all’esercizio 2026): obbligo per piccole e medie imprese (PMI) quotate (escluse le micro imprese) che alla data di chiusura del bilancio rientrino in almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
i. numero medio di dipendenti compreso tra 10 e 250;
ii. totale attivo di stato patrimoniale: € 350.000-20 mln;
iii. ricavi netti: € 700.000-40 mln.
Sono, inoltre, ricompresi gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo. Le PMI potranno anche optare per un periodo di deroga non adempiendo all’obbligo per un massimo di due anni, dunque fino al 2028 (c.d. opzione opt-out).
Con scadenza a partire dal 1° gennaio 2029 (con riferimento all’esercizio 2028): obbligo per le imprese non appartenenti all’Unione con determinati limiti e/o filiali o succursali nell’Unione. In particolare:
i. società extra-Unione:
a. con fatturato oltre € 150 mln all’interno dell’Unione per due anni consecutivi;
b. con una subsidiary che si qualifica come PMI quotata e/o succursale con un fatturato netto oltre € 40 mln per l’esercizio precedente;
ii. PMI quotate che abbiano derogato sulla base della suddetta opt-out.
Fonte
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Le informazioni di cui al primo comma sono chiaramente identificabili nella relazione sulla gestione, tramite un'apposita sezione di tale relazione.
a) una breve descrizione del modello (di business) e della strategia aziendali dell'impresa, che indichi:
b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
f) una descrizione:
g) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a g).
Le imprese indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo includono informazioni relative alle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, se opportuno.
Fonte CSRD