Promuovere la riduzione dell’inquinamento delle acque e la salvaguardia dell’ambiente acquatico e degli ecosistemi, in sinergia con la sicurezza dalle inondazioni
DEFINIZIONI E REQUISITI QUALITATIVI DI BASE
dei contratti di fiume
1. INTRODUZIONE
Il presente documento stabilisce la definizione e i requisiti di base dei Contratti di Fiume (CdF), con l’intento di armonizzarne l’interpretazione su tutto il territorio italiano. Nello sviluppo dei CdF si dovrà altresì tener conto delle esigenze e peculiarità dei territori. I requisiti sono stati elaborati nell’ambito di uno specifico gruppo di lavoro (GdL 1 sul Riconoscimento dei CdF a scala nazionale e regionale e definizione di criteri di qualità) istituito dal Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, a partire dalla Carta nazionale dei Contratti di Fiume.
Il GdL è coordinato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) in collaborazione con ISPRA ed è costituito da rappresentanti di regioni, associazioni ambientaliste, associazioni di categoria e soggetti privati che operano nel settore della riqualificazione fluviale e della tutela ambientale.
2. DEFINIZIONI
Contratti di Fiume (CdF): strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale. I soggetti aderenti al CdF definiscono un Programma d’Azione (PA) condiviso e si impegnano ad attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo.
I Contratti di Fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico e in particolare del Piano di gestione del rischio alluvioni e del Piano di gestione delle acque.
Rientrano in questa definizione anche i contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda, qualora gli strumenti sopra descritti vengano utilizzati ponendo l’attenzione a categorie di corpo idrico diverse dal fiume.
3. I REQUISITI DI BASE DEI CONTRATTI DI FIUME
I requisiti di seguito riportati sono stati identificati affinché i CdF si intendano come strumenti operativi, che producono risultati concreti e monitorabili nel breve e medio periodo, finalizzati ad affrontare le problematiche ambientali e territoriali emergenti di una specifica area perseguendo, a scala locale e/o di area vasta, l’integrazione e il coordinamento dei piani e programmi già esistenti e gli interessi di quel territorio e non trattandosi di nuovi livelli di programmazione o pianificazione che esauriscono la propria funzione con l’atto di sottoscrizione del Programma d’Azione.
Sulla base di questi presupposti, nel definire i requisiti minimi dei CdF, si è ritenuto fondamentale tener conto di criteri che favoriscano:
- l’avvio di processi partecipativi dal basso, per una esaustiva identificazione dei problemi e per la definizione delle azioni, fondamentali per conseguire risultati concreti e duraturi;
- la coerenza dei CdF al contesto territoriale, sociale e amministrativo in cui si inseriscono ed agli obiettivi di norme, programmi, piani o altri strumenti vigenti su quel territorio.
I criteri qualitativi di base di seguito elencati sono distinti in 2 gruppi.
Le indicazioni di cui al gruppo 1) Requisiti di finalità e coerenza dei CdF, sono finalizzate a chiarire le relazioni tra i CdF e le normative ambientali, con particolare riferimento alla direttiva quadro sulle acque (Direttiva 2000/60/CE), ai relativi obiettivi, alle direttive figlie, e i Piani e programmi esistenti sul territorio.
I criteri del gruppo 2) Requisiti di impostazione di un Contratto di Fiume, invece, riguardano le fasi ritenute essenziali per l’articolazione di un CdF.
1) Requisiti di finalità e coerenza
1.a) I contratti di fiume contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale, con particolare riferimento alla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), che prevede il raggiungimento del “buono stato” di qualità dei corpi idrici, alle relative direttive figlie, unitamente alla direttiva 2007/60/CE (direttiva alluvioni), e alle direttive 42/93/CEE (direttiva Habitat) e 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia marina), in quanto utile strumento per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento, l’utilizzo sostenibile dell’acqua, la protezione dell’ambiente e degli ecosistemi acquatici; la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità nonché per il coordinamento e la coerenza delle azioni e degli interventi previsti per l’attuazione delle suddette direttive.
1.b) I contratti di fiume sono coerenti con le previsioni di piani e programmi già esistenti nel bacino idrografico di riferimento/sub-bacino e per il territorio oggetto del CdF e, qualora necessario, possono contribuire ad integrare e riorientare la pianificazione locale e a migliorare i contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata, in conformità con gli obiettivi delle normative ambientali di cui al punto precedente.
2) Requisiti di impostazione
I Contratti di Fiume si articolano nelle seguenti fasi:
2.a) condivisione di un Documento d’intenti contenente le motivazioni e gli obiettivi generali, stabiliti anche per il perseguimento degli obblighi cui all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE e delle direttive figlie, le criticità specifiche oggetto del CdF e la metodologia di lavoro, condivisa tra gli attori che prendono parte al processo. La sottoscrizione di tale documento da parte dei soggetti interessati dà avvio all’attivazione del CdF;
2.b) messa a punto di una appropriata Analisi conoscitiva preliminare integrata sugli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio oggetto del CdF, come ad es.: la produzione di una monografia d’area o Dossier di caratterizzazione ambientale (inclusa un’analisi qualitativa delle principali funzioni ecologiche), territoriale e socio-economico (messa a sistema delle conoscenze), la raccolta dei Piani e Programmi(quadro programmatico), l’analisi preliminare sui portatori di interesse e le reti esistenti tra gli stessi. Tra le finalità dell’analisi vi è la definizione e/o valorizzazione di obiettivi operativi, coerenti con gli obiettivi della pianificazione esistente, sui quali i sottoscrittori devono impegnarsi;
2.c) elaborazione di un Documento strategico che definisce lo scenario, riferito ad un orizzonte temporale di medio-lungo termine, che integri gli obiettivi della pianificazione di distretto e più in generale di area vasta, con le politiche di sviluppo locale del territorio;
2.d) definizione di un Programma d’Azione (PA) con un orizzonte temporale ben definito e limitato (indicativamente di tre anni), alla scadenza del quale, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al successivo punto 2.g), sarà eventualmente possibile aggiornare il contratto o approvare un nuovo PA. Il PA deve indicare oltre agli obiettivi per ogni azione anche gli attori interessati, i rispettivi obblighi e impegni, i tempi e le modalità attuative, le risorse umane ed economiche necessarie, nonché la relativa copertura finanziaria.
Il PA contiene una descrizione sintetica del contributo delle singole azioni al perseguimento delle finalità di cui alle direttive 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), 2007/60/CE (direttiva alluvioni) e 42/93/CEE (direttiva Habitat) e delle altre direttive pertinenti;
2.e) messa in atto di processi partecipativi aperti e inclusivi che consentano la condivisione d’intenti, impegni e responsabilità tra i soggetti aderenti al CdF;
2.f) sottoscrizione di un Atto di impegno formale, il Contratto di Fiume, che contrattualizzi le decisioni condivise nel processo partecipativo e definisca gli impegni specifici dei contraenti;
2.g) attivazione di un Sistema di controllo e monitoraggio periodico del contratto per la verifica dello stato di attuazione delle varie fasi e azioni, della qualità della partecipazione e dei processi deliberativi conseguenti;
2.h) Informazione al pubblico. I dati e le informazioni sui Contratti di Fiume devono essere resi accessibili al pubblico, come richiesto dalle direttive 4/2003/CE sull'accesso del pubblico all'informazione e 35/2003/CE sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali su piani e programmi ambientali, attraverso una pluralità di strumenti
divulgativi, utilizzando al meglio il canale Web.