Patente a crediti in vigore dal 1° ottobre 2024.
A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi dovranno ottenere la patente a crediti per poter operare legalmente nei cantieri temporanei e mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture oppure prestazioni di natura intellettuale come ingegneri, architetti o geometri.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto sul tema, con la propria Circolare del 23 settembre 2024, n. 4.
La patente sarà rilasciata sulla base di un sistema di crediti.
N.B. I soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Le imprese individuali senza dipendenti sono assimilate ai lavoratori autonomi.
Rientrano nell’obbligo anche quelle aziende o lavatori autonomi che, pur non rientrando nel settore edile, si trovano ad operare in un cantiere mobile o temporaneo (ad esempio, idraulici, ascensoristi, elettricisti, addetti all’impiantistica, aziende di pulizia che prestano attività in un cantiere ancora in funzione, ecc.).
Il campo di applicazione perciò è molto ampio poiché il riferimento ai cantieri temporanei e mobili del settore edile e di ingegneria civile comprende: “I lavori di costruzione, demolizione, manutenzione, riparazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le porte strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione civile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili e di ingegneria civile”.
Per il rilascio della patente, le imprese e i lavoratori autonomi dovranno presentare apposita domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per i datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro; la circolare del Ministero ricorda che per i lavoratori autonomi gli obblighi formativi rilevano soltanto in caso di utilizzo di attrezzature che richiedono una specifica formazione
possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
certificazione di Regolarità Fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ove richiesto dalla normativa vigente.
N.B. I requisiti relativi a iscrizione alla CCIIA, regolarità contributiva e regolarità fiscale (punti 1, 3 e 5) sono attestati mediante autocertificazione, ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000. Mentre i requisiti relativi a adempimento degli obblighi formativi, possesso del DVR e designazione dell’RSPP (punti 2, 4 e 6) sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000.
imprese e lavoratori autonomi dell’Unione Europea dovranno presentare un’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalle autorità del Paese d’origine. In mancanza, sarà necessario seguire le modalità previste per le imprese italiane;
imprese e lavoratori autonomi extra-UE dovranno presentare l’autocertificazione comprovante il riconoscimento del documento equivalente in Italia. In assenza di tale documento, si seguiranno le modalità previste per la generalità delle imprese italiane.
La patente viene rilasciata in formato digitale attraverso il portale INL
Possono presentare la domanda i legali rappresentanti delle imprese o i lavoratori autonomi, direttamente o tramite soggetti delegati, come consulenti del lavoro.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente, l’INL con Circolare n. 4/2024 ha specificato che, a partire dal 23 settembre 2024 (data di pubblicazione della Circolare) è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente a punti.
Tuttavia la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia solo fino al 31 ottobre 2024 e vincola l’impresa/lavoratore autonomo a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data del 31/10/2024.
Come già anticipato, le imprese o i lavoratori autonomi, possono avvalersi (dietro presentazione di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva) dell’aiuto di soggetti delegati, come consulenti del lavoro.
A partire dal 1° novembre, infatti, non sarà più possibile operare in cantiere in base alla sola trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente ANCHE tramite il portale dell’ Ispettorato del Lavoro.
In attesa del rilascio della patente, è comunque consentito continuare le attività, salvo diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In caso di dichiarazioni non veritiere, accertate in sede di controllo, l’Amministrazione procederà alla revoca della patente che, potrà essere richiesta, nuovamente, soltanto dopo dodici mesi.
Alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza patente a crediti o con patente a crediti con meno di 15 punti, è applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000.
L’introduzione della Patente a punti nei Cantieri, modifica anche gli obblighi del committente in materia cantieristica.
I committenti nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, dovranno richiedere anche dichiarazioni relative all’organico medio annuo e controllare la presenza della patente cantieri o della certificazione SOA.
In caso di mancata verifica della presenza della patente a crediti o della certificazione SOA, il committente è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92€ a euro 2.562,91€.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio.
Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e si porgono Cordiali saluti.
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