Care DIVE,
Come promesso, ho fatto una ricerca sulle questioni che erano rimaste aperte durante il nostro incontro: assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti all’estero quando si trovano in Italia e tassazione pensione USA per i cittadini che tornano a vivere in Italia.
Sul primo punto ho trovato le informazioni che ci servono nel sito del Ministero della Sanità, che è la fonte ufficiale per eccellenza. Da tenere presente che gli USA non sono in regime convenzionato con l’Italia. Questa è la pagina:
I termini usati possono far sorgere dei dubbi perché sembra venga contrapposta l’iscrizione all’AIRE allo stato di emigrato: il cittadino emigrato, si precisa, è colui che ha acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nato in Italia. Non si capisce dunque perché un cittadino AIRE non sia immediatamente parificato ad un cittadino emigrato.
Il chiarimento si può trovare nel sito del Consolato di Miami:
dove si indica cosa inserire nella dichiarazione sostitutiva della certificazione consolare, che va presentata all’Azienda Sanitaria Locale del luogo dove si dimora per l’iscrizione temporanea. Ho allegato il modulo di dichiarazione fornito dall’AUSL della Liguria, ma ogni azienda lo può fornire:
A- di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana e di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE;
oppure
B- di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente, di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’AIRE.
La discriminante sembra dunque l’avere un legame con il territorio italiano per esserci nati o per avervi vissuto, in altre parole, per avere in qualche modo contribuito al reddito del Paese. Infatti, anche chi riceve una pensione dall’Italia (DM 1° febbraio 1996 art. 2 comma 2 e circolare ministeriale qui allegata), e per questo solo fatto, ha gli stessi diritti per 90 giorni all’assistenza sanitaria urgente, come citato nella normativa di riferimento.
D’altro lato, ci sono iscritti AIRE che non sono né nati in Italia, né vi hanno vissuto (residenti all’estero che hanno avuto riconosciuta la cittadinanza italiana all’estero per discendenza o per matrimonio), e a questi dunque non è riconosciuta l’assistenza urgente gratuita.
Rimane poi condizione essenziale che non si benefici già di una copertura pubblica o privata. Pertanto, se si è ad esempio membri del KAISER e questo coprisse le spese sanitarie urgenti a cui si può andare incontro quando ci si trova all’estero, in Italia non si avrebbe diritto alle prestazioni gratuite.
Per quanto riguarda il secondo punto (pensioni), esiste una normativa di riferimento, come accennavo durante il nostro meeting; si tratta dell’Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Stati Uniti, stipulato il 23/5/73, entrato in vigore l'1/11/78, e successivamente modificato dall'Accordo aggiuntivo, stipulato il 17/4/84, entrato in vigore l'1/1/86, a tutt’oggi in vigore.
In base a questa normativa, anche cittadini italiani che hanno versato contributi negli USA e tornano a vivere in Italia possono beneficiare della totalizzazione dei contributi (italiani e USA), quindi ricevere la pensione USA in Italia. La totalizzazione consente di ottenere i benefici derivanti dal riconoscimento di un maggior periodo contributivo (art. 9 e 10 dell’allegato Accordo pensioni Italia-USA), quindi è a vantaggio del contribuente/pensionato.
Le imposte sulla pensione vanno poi pagate in forza delle disposizioni contenute nella convenzione contro le doppie imposizioni:
http://ambwashingtondc.esteri.it/resource/2009/12/20091216_Legge_Ratifica_3marzo2009.pdf
che all’art. 18 parla proprio di pensioni. Il comma 3 in particolare disciplina il caso si chi riceve una pensione dallo Stato in cui aveva precedentemente risieduto, ad esempio dagli USA per chi si trasferisce (o ritrasferisce) in Italia: la pensione erogata dagli USA viene tassata negli USA (ieri ho anche parlato con il Social Security e me lo hanno confermato). Questa disposizione, come si potrà vedere, rappresenta un’eccezione al caso generale previsto nel comma 1, che riguarda il diritto a ricevere la pensione dallo Stato (contraente) di cui non si è stati residenti ma dal quale si ha diritto di ricevere i benefici derivanti dalla cessazione di una prestazione lavorativa. Fino al 2009 la legislazione in materia non prevedeva il caso specifico di chi si sposta a vivere nell’altro Stato contraente.
Quindi, per chi risiede negli USA e riceve una pensione dall’Italia, per averci lavorato in passato quando vi risiedeva, la pensione italiana che viene corrisposta negli USA è tassata in Italia, e per chi si sposta in Italia dagli USA, dove ha lavorato, la pensione che riceve dagli USA viene tassata negli USA.
Tuttavia, poiché lo Stato di residenza applica pur sempre le imposte sui redditi globali, la pensione che si riceve dallo Stato in cui non si risiede rischia di essere tassata due volte. Ad evitare questo è la previsione dell’art. 23 della Convenzione, che prevede che per i redditi tassabili in uno Stato contraente in forza della Convenzione, come lo sono appunto le pensioni (ex art. 18), sia possibile ottenere nello Stato di residenza un credito d’imposta, quindi uno sconto sulle imposte pagate nell’altro Stato, da cui proviene quella fonte di reddito.
Fatemi sapere se avete bisogno di chiarimenti.
Ciao!
Sonia
email: italianlaw@comcast.net