Chi siamo

Consiglio direttivo

Presidente
Angela Rizza

Vice Presidente
Maria Gabriella Rinaldi

Tesoriera
Emanuela Colombi

Revisori dei conti
Daniela Medici
Vincenza Vannucci

Mattia Laurini
Fiorenza Morini
Alberto Saracco
Nicoletta Visconti

Sede

Liceo Scientifico Ulivi Parma
Viale Maria Luigia, 3 - 43125 Parma

STATUTO

Associazione ARMT PARMA ETS


Premessa

Premesso che è stata costituita ed è operativa un’associazione internazionale senza fine di lucro denominata ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO (ARMT), con sede a Le Locle in Svizzera, avente per obiettivi:

a) promuovere la risoluzione di problemi per dare agli allievi il gusto e il piacere di fare matematica tramite un confronto fra classi;

b) contribuire al miglioramento della didattica e alla ricerca in didattica della matematica tramite le sue analisi e i suoi dati raccolti nel campo della risoluzione di problemi;

- Che lo Statuto della predetta ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO (in seguito ARMT Internazionale) prevede:

  • all'art III.1. che i soci dell'ARMT Internazionale “sono le sezioni regionali o nazionali dell'ARMT (…). Le sezioni regionali o Nazionali possono essere costituite in Associazioni”;

  • all'art. III.2. che “tutti gruppi di persone di (…) una stessa regione che perseguano gli stessi obiettivi dell'associazione possono chiedere di diventare una sezione dell'ARMT Internazionale;

- Che a Parma, presso il plesso di Matematica e Informatica del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma da molti anni l’associazione ARMT Internazionale è rappresentata e animata da Professori e Ricercatori del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma e insegnanti e professori di scuola primaria e secondaria

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

  1. È costituita fra i presenti, ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), delle disposizioni del Codice civile in tema di associazioni e delle disposizioni di attuazione dello stesso in quanto compatibili, un’associazione culturale avente la seguente denominazione:
    ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO Parma”, in breve "ARMT PARMA" da ora in avanti ivi denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Parma e con durata illimitata.

  2. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nello stesso, l’Associazione utilizzerà l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Pertanto, dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “ARMT Parma - Ente del Terzo Settore” o, in breve “ARMT PARMA - ETS”.

  3. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e viene deliberata dal Consiglio Direttivo e successivamente deve essere comunicata agli Uffici competenti.

ART. 2

(Finalità e attività di interesse generale)

  1. L'associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

  2. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell’articolo 5 del Codice del Terzo Settore:
    i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

  3. Per il perseguimento delle suddette finalità l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a. promuovere la diffusione di buone pratiche nell’insegnamento della matematica nelle scuole attraverso la risoluzione di problemi della gara denominata “Rally Matematico Transalpino”, per abituare agli allievi al piacere di fare matematica e lavorare significativamente in gruppo, secondo le finalità pedagogiche di ARMT Internazionale;

b. diffondere e approfondire la cultura matematica attraverso iniziative mirate nelle scuole e nei contesti culturali ed educativi in generale, al fine di migliorarne anche l’insegnamento;

c. organizzare manifestazioni, conferenze, convegni ed eventi a carattere culturale ed educativo in generale;

d. svolgere ogni altra attività di interesse generale collegata con le precedenti, coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.

ART. 3

(Attività diverse e di raccolta fondi)

  1. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

  2. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

(Ammissione e numero degli associati)

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

  2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

  3. Possono essere ammessi all’associazione le persone fisiche e gli enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, le competenze e le conoscenze.

  4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
    a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.
    b. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

  5. L’ente che faccia richiesta viene rappresentato dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto da esso delegato il quale comunica, ai fini dell’adesione dell’ente, i propri dati e i dati identificativi dello stesso ente e sottoscrive la dichiarazione di cui alla lett. b) del precedente comma. Inoltre, indica se l'ente sia iscritto in albi o registri.

  6. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di adesione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione viene comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati.

  7. L'eventuale deliberazione di rigetto da parte del Consiglio Direttivo deve pervenire a colui che abbia fatto richiesto di adesione entro 40 giorni e deve essere motivata. In tal caso chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, in occasione della prima convocazione utile.

  8. E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Lo status di associato non può essere pertanto temporaneo, ferme restando le cause legittime di cessazione del rapporto associativo di cui al successivo art. 6.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

  2. Gli associati hanno il diritto di:
    - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
    - essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
    - frequentare i locali dell’associazione, negli orari e con le modalità previste e regolamentate- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
    - concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
    - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, purché approvate preventivamente e dedicate alla gestione dell’associazione;
    - prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi secondo le modalità previste nel regolamento generale o in apposita delibera del Consiglio direttivo.

  3. Gli associati hanno l’obbligo di:
    - rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere degli organi dell'associazione;
    - partecipare all'attività associativa finalizzata al perseguimento delle finalità associative secondo la mission e in linea con le indicazioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e, in ogni caso, entro i limiti delle disponibilità di ciascuno;
    - versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
    - tenere un comportamento rispettoso verso l'Associazione i suoi organi sociali e non operare in modo da ledere l'immagine o in contrasto con le finalità della stessa.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

  1. La qualifica di associato si perde per esclusione, recesso o morte, se trattasi di ente per scioglimento,

  2. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, o in specifici altri casi definiti nel regolamento o con apposita delibera assembleare, può essere escluso dall’associazione.

  3. Ai sensi dell'art. 25 del Codice del Terzo Settore, a deliberazione di esclusione viene assunta dal Consiglio Direttivo e viene comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni nell'Assemblea, quale ultimo organo che si pronuncia sulla stessa.

  4. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto non appena sia a conoscenza del Consiglio direttivo, purché l'associato non si sia impegnato a svolgere compiti specifici che comportino, in caso di sua assenza, un danno all'Associazione.

  5. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 7

(Organi)

  1. Sono organi dell’associazione:
    - l’Assemblea;
    - il Consiglio direttivo;
    - il Presidente;
    - il Vicepresidente
    - l’Organo di controllo e/o di revisione, se previsto o obbligatorio per legge.

ART. 8

(Assemblea - composizione, modalità di convocazione e funzionamento)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale ove prevista.

  2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse al massimo due deleghe per associato.

  3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio, o quando lo stesso lo ritenga opportuno. L’Assemblea può essere, inoltre, convocata:
    a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
    b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati;
    c) su richiesta degli organi di controllo interno, se nominati.

  4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea nel più breve termine possibile, e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

  5. La convocazione dell'Assemblea, che può essere ordinaria o straordinaria, deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o altro mezzo telematico che dia conto di avvenuta ricezione della stessa, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione in caso di ordinaria e 15 in caso di straordinaria. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora, sia della prima che della seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. La riunione di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

  6. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In presenza di tali condizioni, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Ove nel corso della riunione si interrompa il collegamento senza possibilità di ripristino, la stessa viene sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione restano valide.

  7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

  8. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Si procede, inoltre, a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti

  9. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato.

  10. Il verbale è trascritto nel libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

ART. 9

(Assemblea ordinaria - competenze e quorum)

  1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
    a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
    e) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, se nominato o quando previsto per legge;
    f) eleggere e revocare l’organo di revisione, se nominato o quando previsto per legge;
    g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
    h) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
    i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
    j) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

  2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

  3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti espressi degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 10

(Assemblea straordinaria: competenze e quorum)

  1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
    a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
    b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
    c) deliberare su eventuali questioni che siano allo stesso demandate alla sua valutazione dal Consiglio Direttivo.

  2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione e per le altre deliberazione, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti.

  3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi ragioni, revocato con motivazione.

  2. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

  3. Rientra nella sfera di competenza dello Consiglio tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, tra gli altri, sono compiti del Consiglio:
    · eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
    · formulare i programmi per lo svolgimento delle attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea e/o delle finalità perseguite;
    · predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio preventivo e sociale;
    · predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
    · deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
    · deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
    · stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
    · curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

  4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 11, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili senza numeri di mandati.

  5. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

  6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

  7. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

  8. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario il quale si occupa, in generale, della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 12

(Consiglio Direttivo - convocazione e funzionamento)

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

  2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. In caso di urgenza, motivata, il Consiglio può essere convocato 2 (due) giorni prima della data della riunione.

  3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

  4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

  5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

  6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

  7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

  8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

ART. 13

(Presidente e vice-Presidente)

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

  2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo al suo interno, a maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio stesso

  3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

  4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

  5. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

  6. Il vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 14

Decadenza e sostituzione dei componenti il Consiglio Direttivo

  1. La carica di Consigliere si perde per:
    a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
    b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
    c) sopraggiunte cause di incompatibilità, quali quelle di cui all’art.11, co. 2, del presente Statuto;
    d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 6 del presente Statuto.

  2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

  3. Nel caso in cui non sia possibile ricorrere alla modalità di cui al precedente comma, il Consiglio procede, nella prima Assemblea utile, ad una nuova elezione per la sostituzione del Consigliere. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

  4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più diligente, convoca l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

ART. 15

(Patrimonio e risorse economiche)

  1. Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  2. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    a. quote associative;
    b. contributi pubblici e privati;
    c. donazioni e lasciti testamentari;
    d. rendite patrimoniali;
    e. attività di raccolta fondi;
    f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
    g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore;
    h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili)

  1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17

(Bilancio di esercizio e bilancio sociale)

  1. L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio o rendiconto annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e termine al 31 dicembre.

  2. E' predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio o rendiconto e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, entro il mese di giugno.

  3. Il bilancio di esercizio, e se predisposto il bilancio sociale, sono depositati presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per l'approvazione degli stessi.

  4. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i centomila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

  5. Al ricorrere dei limiti dimensionali di bilancio previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, fermo restando che la stessa lo potrà redigere anche al di sotto di tali limiti.

ART. 18

(Libri sociali)

  1. L’associazione deve tenere i seguenti libri:
    a. libro degli associati;
    b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
    c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
    d. libro delle adunanze e delle deliberazioni;
    e. se previsto, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
    f. se previsto, il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

  2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

  3. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede sociale e di richiederne eventuali copie. Maggiori dettagli sono contenuti nel regolamento generale o in apposita delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 19

(Volontari e attività di volontariato)

  1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

  2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

  3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

  4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

  5. L’associazione ha l'obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

(Lavoratori)

  1. L’associazione, nei limiti delle esigenze necessaria al raggiungimento delle proprie finalità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

  1. Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze di cui all'articolo 9, comma 3 del presente Statuto.

  2. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l’Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, individuando il/i soggetto/i destinatario/i del patrimonio residuo, secondo i vincoli previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

  3. Ai sensi dell’art. 148 co. 8, sino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed alla iscrizione nello stesso, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra/e associazione/i con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

3bis A partire dall’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

4. In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

ART. 22

(Affiliazione)

  1. L'Associazione potrà affiliarsi ad altro ente che persegua finalità analoghe alle proprie, attraverso specifica e precedente delibera dell'Assemblea, se già costituito, oppure con espressa decisione in fase di costituzione.

  2. L'avvenuta affiliazione comporta l'utilizzo, in fianco alla propria denominazione del logo/marchio dell'ente al quale ci si sia affiliati e l'obbligo di rispettare lo statuto Nazionale, i regolamenti ed le deliberazioni degli organi nazionali in relazione alle finalità ed alla mission comune perseguita.

  3. L'affiliazione lascia invariata la piena autonomia patrimoniale, organizzativa e gestionale ed amministrativa dell'ente affiliato.

  4. La regolamentazione di dettaglio in merito ai rapporti tra l'Associazione nazionale e l'ente affiliato è regolata dettagliatamente nel Regolamento generale dell'ente Nazionale e nell'accordo di affiliazione sottoscritto obbligatoriamente dai rappresentanti legali dei rispettivi enti.

  5. La mancata sottoscrizione dell'accordo di affiliazione comporta per l'ente locale l'impossibilità di utilizzare il logo/marchio dell'ente nazionale di affiliazione.

ART. 23

(Norma di Rinvio)

  1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle disposizioni di attuazione dello stesso, in quanto compatibili.