ECOBONUS 110% 

Con l’approvazione del Decreto Rilancio per la crisi del Coronavirus, è previsto un ECOBONUS del 110% sulle spese degli impianti domestici (ristrutturazione e efficientamento energetico). È POSSIBILE CEDERE A NOI IMPRESA ESECUTRICE L’ECOBONUS ED OTTENERE SUBITO UNO SCONTO IN FATTURA DEL 100%.

✅ Nessuna spesa per realizzare le opere;

✅ Nessuna apertura di finanziamento;

✅ Nessun acconto;

esattamente come dichiarato dal governo, basterà solo cedere la detrazione fiscale all’impresa esecutrice, ci occupiamo noi di tutto e vi realizziamo l’impianto A COSTO ZERO!

Superecobonus

Con le nuove disposizioni del “Decreto Rilancio”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio, sarà possibile migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione gratis.

Anzi, ricevendo persino in regalo il 10% aggiuntivo delle spese. Un provvedimento senza precedenti che cambia in meglio le condizioni - già estremamente convenienti - del vecchio Ecobonus al 50 o al 65%, che resta comunque sfruttabile per i lavori non compresi nel nuovo super incentivo.


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Cosa cambierà da Luglio con l’Ecobonus al 110%?

Analizziamolo nel dettaglio, anche se resta al momento qualche dubbio che dovrà essere risolto con le misure applicative attese nelle prossime settimane. Innanzitutto, la maxi-agevolazione è riservata ai contribuenti Irpef proprietari di unità adibite ad abitazioni principali e ai condomìni.

Sono per ora esclusi interventi effettuati su edifici unifamiliari (come ville e villette) che siano seconde case, ma potranno esserci novità positive in sede di conversione in Legge del Decreto. Non è specificato, però, se questa limitazione riguardi anche gli interventi realizzati all’interno di seconde case costituite da appartamenti condominiali (che comunque potranno sfruttare l’agevolazione al 110% per le spese sulle parti comuni sostenute dal condominio). Gli oneri da parte dei titolari della detrazione dovranno essere sostenuti a partire dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, attuale periodo di validità della disposizione.


Sconto in fattura e cessione del credito con l’Ecobonus al 110%

La novità sostanziale introdotta con il Decreto Rilancio, si diceva, riguarda la percentuale di detrazione, che passa al 110% sia per l’Ecobonus sia per il Sismabonus destinato a interventi per la riduzione del rischio sismico, ripartendo la cifra in cinque rate annuali di pari importo (con il vecchio Ecobonus sono dieci).

Ma c’è di più. È stata reintrodotta, infatti, la possibilità per i privati di optare, in sostituzione del credito d’imposta, di uno sconto immediato in fattura da parte del fornitore delle opere, pari al 100% del costo complessivo: in questo caso non si sborsa nulla e il costo totale viene anticipato dal fornitore. Anche il privato potrà cedere il credito alle banche, per esempio per rimborsare il prestito che verrà utilizzato per pagare l’impresa che realizza l’intervento.


Gli interventi che consentono di accedere al super Ecobonus

Per quanto riguarda gli interventi ammissibili alla maxi detrazione, c’è una condizione importante: è necessario che ci sia il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, oppure, ove questo non sia possibile per le caratteristiche dell’immobile, si deve ottenere la classe energetica più alta possibile.

Il passaggio di classe energetica deve essere certificato attraverso la presentazione dell’Attestato di prestazione energetica (ante e post operam). Ricordiamo che le classi energetiche degli edifici sono dieci, dalla G, la meno efficiente, fino all’A4. Ma questa non è l’unica limitazione.

Per accedere all’Ecobonus al 110%, infatti, nei lavori deve essere obbligatoriamente previsto uno di questi interventi, definiti “Principali”:


Riassumendo: solo facendo almeno uno dei due interventi sopra descritti che accedono da soli al super Ecobonus si possono far rientrare nel perimetro del 110% anche tutti gli altri eventuali interventi previsti dal vecchio Ecobonus (definiti “Secondari”). Sempre se fatti in concomitanza con uno dei due interventi principali, sono detraibili al 110% anche i costi per:

Senza cappotto termico o caldaia nuova, tutti questi interventi possono comunque accedere al bonus valido in precedenza (50, 65 o 75%) a seconda della soluzione.


Le nostre soluzioni

Energia S.p.A. fornisce tutti gli elementi impiantistici per raggiungere l’obiettivo del miglioramento della prestazione energetica necessario all’ottenimento del super Ecobonus.

Infatti, la nostra gamma di prodotti comprende sia i componenti trainanti richiamati direttamente dal Decreto Rilancio, come le caldaie a condensazione o le pompe di calore, sia tutti quelli abbinabili agli interventi trainanti, come i pannelli fotovoltaici e le colonnine di ricarica elettrica, i pannelli solari termici e la VMC.

Nella maggior parte dei casi, quando l’edificio presenta una classe energetica bassa, sarà possibile raggiungere il doppio salto di classe senza necessariamente intervenire sull’involucro, ma sostituendo il generatore di calore (per esempio con un Sistema Doppio Stadio) ed installando se non presente, l’impianto fotovoltaico e/o il sistema di accumulo, che in questo caso possono a loro volta beneficiare della detrazione al 110% in quanto abbinati a un intervento “trainante”.

FAQ

1) L’intervento principale può essere eseguito da solo, senza interventi secondari?

Si, ma deve essere raggiunto per l’edificio un incremento di almeno 2 classi energetiche.


2) Quali sono i tetti di spesa sommabili? Nel senso, i 48.000€ del fotovoltaico si possono sommare ai 30.000 delle PDC?

Per gli interventi è previsto un limite di spesa; ad esempio 30.000 per la sostituzione del generatore di calore esistente con una pompa di calore, 48.000 per l’installazione di un impianto fotovoltaico che però ha anche un limite specifico pur se non è espressamente descritto dal Decreto; in attesa di chiarimenti, è da ritenere che i 2 tetti di spesa si sommino (fermo restando i limiti unitari).


3) Cosa si intende per edifici unifamiliari?

Si intendono le case (ville) singole. E’ importante sottolineare che per questa categoria di immobili, la super detrazione è applicabile solo se l’edificio è adibito ad abitazione principale.


4) Si può già usufruire dell’Ecobonus?

Per quanto riguarda l’operatività dei nuovi superbonus, come più volte anticipato, si ricorda che il Decreto Rilancio è un Decreto Legge e in quanto tale è immediatamente in vigore nell’attesa della sua conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (quindi entro il 18 luglio 2020). In ogni caso, per la piena operatività si dovranno attendere:

Ciò premesso, perl’ecobonus potenziato al 110% il decreto Rilancio parla di spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 . Ciò significa che si possono già cominciare i lavori perché non è la data di inizio lavori che fa fede per la fruizione delle detrazioni fiscali potenziate ma la data effettiva per il pagamento.


5) Quali costi è possibile portare in detrazione?

Si applica, dunque, il criterio di cassa con la conseguenza che i nuovi superbonus possono applicarsi anche ai lavori già cominciati prima della pubblicazione del decreto. Stessa considerazione può essere effettuata per i costi relativi:



JUST DEALERS SRLS

Agenzia Italiana per il precaricamento Richieste di Fattibilità art. 119 Decreto Rilancio

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