Del 14 dicembre 1985 e successiva revisione del 13 giugno 1990 tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana; in attuazione dell'art. 9 n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984.
1. Programmi dell'insegnamento della religione cattolica
1.1 Premesso che l'insegnamento della regione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione dei programmi stessi sono determinate come segue:
1.2 I programmi dell'insegnamento della religione cattolica sono adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Pubblica istruzione previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa. Col le medesime modalità potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche dei programmi.
1.3. Le Parti s'impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a ridefinire entro due anni dalla firma della presente Intesa, i programmi di insegnamento della religione cattolica, e a definire entro sei mesi dalla stesso termine gli "orientamenti" della specifica attività educativa in ordine all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna. Fino a quando non venga disposta l'adozione di nuovi programmi rimangono in vigore quelli attualmente previsti.
Il Concordato del 18 febbraio 1984 afferma:
La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. (art. 9.2)
Il testo afferma il valore della cultura religiosa cattolica in quanto “i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano”.
Infatti il cattolicesimo fin dalle sue origini ha influenzato la storia, l’arte, la letteratura, la vita sociale, gli usi e i costumi del nostro Paese.