STATUTO Coordinamento Presidenti Consiglio d'Istituto della Regione Puglia
STATUTO Coordinamento Presidenti Consiglio d'Istituto della Regione Puglia
Titolo I – L’Associazione
Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita l'associazione di promozione sociale “Coordinamento Presidenti del Consiglio di Istituto della Regione Puglia”, in ottemperanza alle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42 e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale, individuata in Carosino, via Giacomo Leopardi. L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Il Coordinamento Presidenti CdI Regione Puglia individua nella scuola, nella quale agisce come associazione locale di genitori presidenti dei Consigli di Istituto, l’ambito prioritario della sua attività. I fondatori del coordinamento restano, a pieno diritto, nell'organizzazione direttiva del coordinamento fino a quando lo riterranno necessario e comunque fino a quando i nuovi membri non avranno piena autonomia organizzativa e di gestione. La titolarità esclusiva del Logo del Coordinamento è in capo nella persona del Presidente.
Art. 2 – Principi generali
Il Coordinamento Presidenti CdI Regione Puglia è indipendente, aconfessionale, apartitico e non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a:(NOTA: vedi Art. 5 D.L.gs 117/2017 e Art .2 D.Lgs. 105/2018) Il Coordinamento Presidenti CdI Regione Puglia afferma e si ispira ai principi della democrazia, della legalità della libertà e sussidiarietà della Costituzione Italiana e della partecipazione di ognuna e ognuno come modello di prassi e di gestione delle sue attività, nonché la cooperazione come valore costitutivo attraverso il quale raggiungere mete e obiettivi. Il Coordinamento Presidenti CdI Regione Puglia, promuove nella famiglia, nella scuola e nella società il pieno riconoscimento del diritto degli studenti (sin dal loro primo ingresso, e fino alla maturità) ad essere considerati soggetti che vanno aiutati a crescere in piena autonomia, salute, dignità.
Art. 3 – Finalità
Il Coordinamento è costituito dai Presidenti dei Consigli d’Istituto che vi hanno aderito.
Il Coordinamento nasce al fine di fare rete tra i Presidenti dei Consigli d’Istituto e di Circolo delle realtà scolastiche comunque denominate (Istituti Comprensivi, Licei, Istituti tecnici, Istituti Professionali) e per riunire e rappresentare le scuole pubbliche di ogni ordine e grado della Regione Puglia, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli aderenti. Le finalità che si propone sono, in particolare:
a) Contribuire alla piena realizzazione di una scuola pubblica, democratica, laica, moderna e qualificata, intesa come luogo privilegiato di crescita umana e di formazione civile e culturale degli studenti, in un rapporto dinamico con il territorio e sollecitando l'impegno dei genitori e la collaborazione con tutte le componenti della scuola (insegnanti, personale direttivo, personale non docente, studentesse e studenti);
b) Rimuovere gli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all’istruzione ed alla promozione della cultura scolastica;
c) Promuovere e mantenere rapporti di collaborazione con il territorio, siano essi Enti Locali o altre Associazioni aventi finalità non in contrasto con quelle di questo coordinamento;
d) Promuovere iniziative volte ad aumentare e migliorare l’offerta dei servizi;
e) Collaborare con impegno alla soluzione dei problemi di dispersione, disagio e svantaggio scolastico;
f) Curare la formazione e l’informazione, la crescita culturale specifica del ruolo dei propri aderenti;
g) Adoperarsi affinché le strutture scolastiche esistenti vengano migliorate, adeguate e messe in sicurezza e affinché venga predisposto e finanziato un programma di edilizia scolastica regionale per realizzare nuovi istituti all’avanguardia;
h) Collaborare e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati e con Associazioni per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente atto;
i) Conseguimento di altri scopi di promozione sociale.
Art. 4 – Attività
Per l’attuazione delle finalità di cui all’art. 3, Il Coordinamento Presidenti CdI Regione Puglia si propone di:
- Promuovere il collegamento stabile tra i Presidenti dei Consigli d’Istituto delle realtà scolastiche pugliesi, comunque denominate, ai fini di un reciproco supporto, scambio di informazioni ed esperienze.
- Costituire un organismo unitario di rappresentanza della componente della scuola, eletta nei Consigli d’Istituto della Puglia, rendendolo soggetto accreditato all’interno delle istituzioni scolastiche sovraordinate (Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e Uffici degli Ambiti Provinciali) e di tutte le altre Amministrazioni pubbliche che abbiano rilevanza anche indiretta sulle attività educative, formative e amministrative della Scuola di ogni ordine e grado.
- Promuovere le buone pratiche della scuola mediante iniziative culturali, formative e didattiche, al fine di esprimere e rivendicare le esigenze della scuola in tutte le sue componenti, anche allo scopo di istituire, mantenere e ripristinare un elevato standard di servizi in favore di tutta la collettività scolastica.
- Partecipare in forma unitaria agli organismi analoghi presenti nelle altre regioni italiane, promuovendo la costituzione di un organismo presente su tutto il territorio nazionale.
Il Coordinamento Presidenti CdI Regione Puglia inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dal presente statuto e dalla legislazione scolastica vigente.
Titolo II – L’articolazione
Art. 5 – Coordinamento territoriale
Il Coordinamento Presidenti CdI Regione Puglia organizza momenti di coordinamento, di collegamento e/o di consultazione di dimensione regionale per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse anche ai fini della promozione di ulteriori realtà presenti nel territorio regionale. Le attività di azione comune regionale saranno organizzate principalmente in videoconferenza, ovvero tramite apposito Google group denominato puglia-coordinamento-presidenti-consiglio-di-istituto@gmail.com a cui tutti i presidenti sono invitati ad essere iscritti, pena esclusione.
Art. 6 – Zone di coordinamento
Il territorio della regione Puglia è suddiviso in Zone di Coordinamento (di seguito, per brevità definite anche ZC) funzionali al miglior funzionamento del Coordinamento Presidenti CdI Regione Puglia. Le ZC riuniscono i Presidenti dei Consigli d’Istituto presenti sul territorio geografico definito dalla Zona, eleggono un proprio rappresentante che partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo: Le zone di Coordinamento coincidono territorialmente con le Province della Regione Puglia (Bari, BT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto) e possono essere rappresentante in maniera separata per Istituti Comprensivi e Scuole Secondarie di 2° Grado.
Titolo III – I soci
Art. 7 – I criteri per l’ammissione e l’espulsione dei Soci
Possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, al Coordinamento, i Presidenti dei Consigli d'Istituto tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e si sottostare al suo statuto, delle scuole e istituti pubblici di ogni ordine e grado della Puglia. Coloro che intendono aderire al coordinamento devono inoltrando la domanda di adesione, a mezzo posta elettronica all’indirizzo: pugliacoordinamentopresidenti@gmail.com, e compilare, successivamente ed obbligatoriamente, il format: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXpdStLpXkALBBWBmObuoVUAcvzzQeWsqSFbTJZvCwARxhJQ/viewform?usp=pp_url che gli verrà inviato, solo dopo che richiesta di adesione sarà perfezionata. Il Presidente Regionale o delegato provinciale attua l'azione di perfezionamento della domanda a seguito di contatto telefonico con il richiedente, a cui verranno illustrate tutte le informazioni necessarie, compresi i principali diritti e doveri contenuti nel presente documento. I Presidenti che aderiscono al Coordinamento si impegnano a comunicare l'avvenuta adesione al proprio dirigente scolastico, nonché al CdI ed a tenerli sempre informati sulle attività svolte dal Coordinamento. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR). La cessazione dal Coordinamento viene formalizzata con comunicazione a mezzo email. Nel caso di decadenza, ricade sul Presidente uscente l’obbligo di informare il Presidente entrante nel CdI, dell'esistenza del Coordinamento Regionale e della possibilità di aderirvi.
Art. 8 - Diritti e doveri degli associati
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
I Soci sono tenuti a:
● osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
● svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
● astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
● contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
Gli iscritti svolgono la loro attività ed effettuano le loro prestazioni in modo volontario, libero e gratuito. Ogni componente ha diritto di voto in Assemblea e nelle commissioni di cui fa parte. Il voto è unico ed ha valore unitario, indipendentemente dal numero degli alunni o degli istituti che la propria carica rappresenta.
Art. 9 - Decadenza dei Soci
La singola iscritta o il singolo iscritto che abbia aderito al Coordinamento Presidenti CdI Regione Puglia, perde la qualità di associato nei seguenti casi:
● per dimissione volontaria;
● decadenza del ruolo di Presidente del Consiglio di istituto/Circolo ;
● per espulsione, per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
In virtù del principio di apartiticità sancito dall’art. 2 del presente Statuto, ricoprire cariche e/o incarichi politici ovvero ruoli in partiti politici, movimenti politici o liste civiche comporta l’immediata decadenza dalla carica degli organi indicati nell’ art. 10 del presente Statuto. Il Presidente, in tal caso, nominerà un “reggente” che ricopra la carica fino alle nuove elezioni.
Titolo IV – Gli organi
Art. 10 - Organi del Coordinamento Presidenti CdI Regione Puglia
Gli organi del Coordinamento Presidenti CdI Regione Puglia sono:
1) L’Assemblea dei Soci
2) Il Comitato Esecutivo
3) Le Zone di Coordinamento
4) Il Dipartimento Comunicazione e Social
5) Il Dipartimento per la Disabilità
Art. 11 - Assemblea
L’Assemblea è il massimo organo deliberante del Coordinamento Presidenti CdI Regione Puglia; si riunisce almeno una volta l'anno e vi partecipano tutti i soci. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’organo di amministrazione. L’Assemblea è convocata mediante comunicazione agli associati a mezzo mail, e può svolgersi in modalità telematica. L’Assemblea è l’organo preposto a prendere tutte le decisioni che riguardano la vita dell’Associazione. Non è prevista la delega di chi è assente verso altri soci. E’ opportuno prevedere che, chi è assente possa delegare un membro eletto nella componente genitori del proprio consiglio d’istituto. In quel caso la certificazione della nomina e la delega devono essere inviate previamente alla presidenza del coordinamento a firma del dirigente scolastico. Essa si riunisce almeno una volta all’anno per la discussione e l’approvazione dei seguenti provvedimenti:
1. Approvazione dello Statuto ed eventuali modifiche o integrazioni;
2. Eleggere:
a. Il Presidente
b. 2 vice Presidente
c. Il Responsabile della Comunicazione
d. Il Responsabile della Disabilità
e. Il Tesoriere (qualora ci fosse)
3. Il programma delle attività
4. Il rinnovo degli incarichi
5. Il rendiconto economico annuale (qualora ci fosse)
6. Lo scioglimento dell’associazione
Tutte queste attività verranno gestite attraverso l' applicazione "Doodle" o google form. Il voto non è segreto. Il metodo decisionale adottato dall’Assemblea è quello consensuale. Il metodo del consenso non esclude, in via straordinaria, il ricorso ad altri metodi decisionali, purché questi siano scelti su base consensuale. In questo caso, l’assemblea delibera a maggioranza dei presenti. L’Assemblea è convocata su richiesta del Presidente, dal Vicepresidente, o di almeno un terzo dei soci.
Art. 12 - Presidente
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea e dura in carica due anni. Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci sia dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il Presidente coordina gli aspetti organizzativi del Comitato Esecutivo. La carica di Presidente è rinnovabile con il limite di cinque mandati consecutivi.
Art. 13 – Vicepresidenti
I vicepresidenti sono eletti dall’Assemblea e restano in carica due anni.
I compiti dei vicepresidenti vengono ripartiti e designati dal Presidente al termine delle elezioni.
Il primo vicepresidente:
- svolge le funzioni del Presidente in sua assenza o impedimento;
-ha la delega per il coordinamento delle attività del Comitato Esecutivo;
-recepisce le eventuali proposte dei gruppi di lavoro e dei Responsabili delle Zone di Coordinamento provinciale.
Il secondo Vicepresidente:
- ha la delega a comunicare le politiche scelte dal Coordinamento Presidenti del Consiglio di Istituto agli organi competenti e cura i rapporti con gli organi d’informazione.
I Vicepresidenti possono avvalersi di un collaboratore per tutta la durata della carica.
La carica di Vicepresidente è rinnovabile con il limite di tre mandati consecutivi.
Art. 14 – Responsabile comunicazione social
Il Responsabile della Comunicazione è eletto dall’Assemblea e resta in carica un anno, l’incarico è rinnovabile con il limite di due mandati consecutivi. Si occupa, in collaborazione con il Vicepresidente con delega ai rapporti con gli organi di informazione, dei contatti con la stampa ed eventuale pubblicazione e/o pubblicizzazione di atti o documenti interni del coordinamento; in ogni caso, salvo che per ragioni improrogabili ed urgenti, occorre l’autorizzazione della presidenza Regionale nella sua composizione integrale ivi compresi l'’aggiornamento delle pagine social media (Facebook, Instagram, Telegram, YouTube e Twitter) del Coordinamento Presidenti CdI Regione Puglia. Per quanto riguarda l’uso di Whatsapp invece, tutto ciò che viene scritto all’interno di ogni gruppo è privato e non può essere divulgato in alcun modo, trattandosi sempre di comunicazioni confidenziali, fatte al fine di comprendere le concrete realtà scolastiche, e quindi già di per sé strettamente riservate. Redige in autonomia, sentito il Vicepresidente delegato e/o con la sua collaborazione, risposte ai quesiti che possono pervenire dagli organi di stampa, indicando eventuali diversi interlocutori competenti per materia. Si occupa inoltre della Rassegna Stampa del Coordinamento Presidenti CdI Regione Puglia. Inoltre, nell’ambito del Comitato Esecutivo, svolge il compito di vigilanza a tutela del nome del COORDINAMENTO PRESIDENTI CONSIGLIO DI ISTITUTO REGIONE PUGLIA e sull’utilizzo del Logo.
Art. 15 – Responsabile Disabilità
Il Responsabile della Disabilità è eletto dall’Assemblea e resta in carica due anni e il suo incarico è rinnovabile con il limite di due mandati consecutivi. Si occupa di mantenere sempre alta l’attenzione sulle categorie più fragili negli istituti Scolastici, indirizzando nell’ambito del Comitato Esecutivo gli orientamenti del Coordinamento Presidenti CdI Regione Puglia sui temi della disabilità e dell’inclusione.
Art. 16 – Tesoriere
Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea e resta in carica un anno, il suo incarico è rinnovabile con il limite di due mandati consecutivi. Si occupa della gestione economica e della tenuta dei registri contabili. Redige un rendiconto economico annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 17– Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è l’Organo di raccordo e coordinamento tra le cariche associative, e viene convocato su richiesta del Presidente, di ciascun Vicepresidente, su richiesta scritta di almeno cinque componenti del Comitato esecutivo, tutte le volte che sia ritenuto necessario. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dal Responsabile della comunicazione, Il responsabile alla comunicazione coincide col vicepresidente, come da art. 14 dal Responsabile dei Social, dal Responsabile della disabilità, dai Responsabili di Zona e dal Tesoriere.
Art. 18 – Gruppi di lavoro
Possono essere di volta in volta costituiti gruppi di lavoro, nel quadro delle linee del programma annuale fissate dall'Assemblea, con compiti di promozione e gestione delle attività del Coordinamento Presidenti CdI Regione Puglia. Ogni gruppo di lavoro nominerà al suo interno un proprio coordinatore. I gruppi di lavoro si autoconvocano o sono convocati dal Presidente.
Art. 19 – Patrimonio, risorse finanziarie e gratuità delle prestazioni dei soci Coordinamento Presidenti CdI Regione Puglia non è dotato di patrimonio.
Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dell’attività sono di volta in volta reperite attraverso libere sottoscrizioni dei soci, ovvero contributi da Enti pubblici e soggetti privati. Nel caso in cui un componente dell’associazione sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionali a favore del Coordinamento Presidenti CdI Regione Puglia non potrà essere retribuito e nulla dovrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di associato svolta.
Titolo VI – Disposizioni finali
Art. 20 - Regolamento
Il Coordinamento Presidenti CdI Regione Puglia, per tutto ciò non previsto nel presente Statuto, si doterà, nei tempi e modi che riterrà opportuni, di un Regolamento interno. Tale Regolamento dovrà essere in sintonia con il presente Statuto e dovrà essere approvato dall’Assemblea. In mancanza, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulle associazioni senza scopo di lucro, con particolare riferimento al DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).
Art. 21 - Durata e scioglimento
Il Coordinamento Presidenti CdI Regione Puglia ha durata illimitata. Lo scioglimento del Coordinamento Presidenti Consiglio di Istituto Regione Puglia è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria. L’eventuale patrimonio o fondo di dotazione o attivo, dedotto e compensato ogni residuo passivo, sarà interamente devoluto ad un Ente del Terzo Settore costituito anche in forma cooperativa, individuato dall’assemblea che deliberi lo scioglimento del coordinamento.
Art. 22 – Verbalizzazione delle assemblee
I verbali di ogni adunanza dell’Organo di amministrazione, redatti anche in forma scritta sintetica, a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono messi a disposizione degli associati e conservati, anche in modalità dematerializzata, a cura dell’ufficio di Presidenza.
Letto, confermato e sottoscritto in Carosino (TA) il 10/09/2020.
Il Presidente Gianfranco DE MAGLIE
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