La carta di circolazione ("libretto di circolazione") è il documento necessario alla circolazione del veicolo che il conducente deve sempre portare nel veicolo per poter circolare. È rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del veicolo.
Controllare la revisione sugli appositi tagliandi, che riportano la data dell'ultimo controllo.
La prima revisione è obbligatoria dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, entro il termine del mese di rilascio della carta di circolazione. I successivi controlli devono essere effettuati invece con scadenza biennale e sempre entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg e dal 2003 motoveicoli e ciclomotori.
La revisione è invece obbligatoria con cadenza annuale per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).
Il certificato di proprietà auto – motociclo è il documento rilasciato dall’ ufficio territoriale del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che attesta la proprietà di un veicolo (autovettura o motociclo) nuovo o usato da parte del legittimo proprietario.
I dati contenuti nel certificato di proprietà:
Questo documento è indispensabile in caso si voglia vendere il veicolo
Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale sostituendo progressivamente, per le formalità richieste dalla suddetta data in poi, l’attuale documento cartaceo.
La digitalizzazione del Certificato di Proprietà è in linea con le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. lgs n. 82/2005 e s.m.) e comporta una serie di vantaggi per il cittadino in quanto il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) non può più essere smarrito o sottratto e, quindi, non dovrà più essere richiesto al PRA il duplicato con evidente risparmio di tempo e denaro.
Inoltre vengono garantiti maggiori livelli di sicurezza del documento che non potrà più essere contraffatto.
Al cittadino che dal 5 ottobre richiede una formalità al PRA, per la quale è previsto il rilascio del Certificato di Proprietà, viene emesso un CdP digitale – CDPD – che risiede nei Sistemi informativi ACI e viene consegnata una ricevuta contenente un codice d’accesso attraverso il quale è possibile visualizzare la ricevuta e il CDPD con le seguenti modalità: