Dal 14 luglio 2006 tutti i ciclomotori immessi in circolazione dovranno avere il certificato di circolazione (contenente tutti i dati del proprietario, la targa e i dati tecnici del veicolo), una sorta di procedura di immatricolazione molto simile a quella prevista per gli altri veicoli.
Con le nuove norme introdotte dal DPR 6 marzo 2006 n. 153 in vigore dal 14 luglio 2006, in caso di trasferimento di proprietà bisogna distinguere tra i seguenti casi:
se l’acquirente è in possesso di un proprio contrassegno di identificazione (targhino), si segue la vecchia procedura: il venditore toglierà il suo targhino prima di cedere il ciclomotore e consegnerà all'acquirente il certificato di idoneità tecnica; l’acquirente provvederà ad apporre il suo targhino.
In pratica, non vi è alcun obbligo di registrazione del trasferimento di proprietà, infatti il targhino identifica il responsabile della circolazione e non il veicolo, e quindi può essere smontato da un ciclomotore e messo su un altro.
Attenzione, questa procedura è valida compatibilmente al D. M. di cui sopra che impone la sostituzione del vecchio contrassegno con la nuova targa.
se l’acquirente non è in possesso di un proprio contrassegno di identificazione, bisogna seguire la nuova procedura : al venditore spetterà sempre togliere il suo targhino prima di cedere il ciclomotore e consegnare all'acquirente il certificato di idoneità tecnica;l’ acquirente invece dovrà provvedere ad immatricolare il veicolo munendosi così del certificato di circolazione e della targa.
in questo caso, il venditore toglierà la sua targa prima di cedere il ciclomotore e comunicherà la richiesta di sospensione dalla circolazione al Dipartimento dei Trasporti Terrestri allegando il il certificato di circolazione (questa procedura permetterà di poter associare la targa che resta al venditore ad un altro ciclomotore mediante il rilascio di un nuovo certificato di circolazione). L’acquirente richiederà l’emissione di un nuovo certificato di circolazione: a questo verrà associato il numero di targa eventualmente già in possesso dell’acquirente e non associata ad un altro ciclomotore, altrimenti si procederà al rilascio di una nuova targa.
La targa è applicabile solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario il titolare della stessa targa.
Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe. Se non si intende riutilizzare la targa dopo la vendita, il titolare deve provvedere alla sua distruzione dandone comunicazione ad un ufficio della Motorizzazione Civile per l’aggiornamento della sezione ciclomotori dell’Archivio nazionale dei veicoli.
In caso di furto o smarrimento della targa occorre , entro 48 ore, presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza; trascorsi 15 giorni senza che ci sia stato ritrovamento, si deve richiedere una nuova immatricolazione presentando la denuncia di furto, o copia conforme all'originale, unitamente al certificato di circolazione.
In caso di furto o smarrimento del certificato di circolazione occorre , entro 48 ore, presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza; trascorsi 15 giorni senza che ci sia stato ritrovamento, si deve richiedere un duplicato presentando la denuncia di furto, o copia conforme all'originale.