REGOLAMENTO
Articolo 1 DEFINIZIONE
Per orto familiare s’intende un appezzamento di terreno messo a disposizione, con l’obiettivo di favorire un utilizzo di carattere ricreativo, destinato alla sola coltivazione naturale di ortaggi, piccoli frutti, e fiori.
Art. 2 CRITERI GENERALI
La concessione degli orti, è di competenza del proprietario.
Art. 3 DURATA DELL’ASSEGNAZIONE
Ha durata massima di 365 giorni. Entro trenta giorni dalla scadenza si dovrà comunicare la volontà di rinnovare.
Art. 4 ESCLUSIVITÀ
L’orto concesso al contadino non può né essere ceduto, né dato in affitto, né dato in successione, ma deve essere coltivato direttamente e con continuità; l’unica eccezione temporaneamente concessa è per motivi di salute, per vacanze e a favore di una persona di fiducia dell'affidatario, il cui nominativo va comunicato al concedente.
Art. 5 CONTRIBUTO PER L’AFFIDAMENTO
Il contributo comprende l’utilizzo dell’acqua per l’irrigazione, l’uso degli attrezzi, l'utilizzo dell'area barbecue, la possibilità di parcheggio interno per carico e scarico, la manutenzione delle aree comuni e l’accesso al parco h24. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da mancanza di acqua dovuta a guasti tecnici.
Art 6 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
L'affidatario è obbligato a curare l’ordine e la pulizia del proprio orto affinché venga rispettato il decoro dello stesso;- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto, rispettare e mantenere le naturali pendenze degli orti avendo cura di tenere puliti i canali di scolo ove presenti onde evitare allagamenti e danni al proprio ed altrui orto, contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni (in particolare al perimetro del proprio orto), portare via i rifiuti non biodegradabili, smaltire gli scarti dell’orto e le erbacce secondo le indicazioni del proprietario. Parcheggiare l’auto all’esterno, l’entrata con l’auto è comunque consentita per carico e scarico e in caso di mancanza di parcheggio.
Chiudere sempre il cancello di accesso, onde evitare l’ingresso di estranei.
Art. 7 COLTIVAZIONI
È consentita la coltivazione esclusivamente con metodi biologici di ortaggi, piccoli frutti (lamponi, mirtilli, fragole, ribes, more senza spine), cucurbitacee (meloni, angurie, zucche, zucchine, etc.) e fiori. È vietata la piantumazione di alberi, di qualunque genere, sull’intera area degli orti. I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati nelle zone designate e non devono creare problemi di alcun genere (odori,degrado,incuria) sul contesto rurale o verso gli altri orti.
Art. 8 RIPOSTIGLI
Eventuali piccoli ripostigli non più alti di 1 metro che potrebbero essere inseriti devono essere autorizzati.
Art. 9 ALTRE COSTRUZIONI
Eventuali coperture tipo serra, la cui altezza massima consentita è di m 1,5, tunnel e reti antigrandine sono consentite in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare le distanze di 15 cm. dai confini (anche per le coltivazioni) È vietata la pavimentazione e l’edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti.
Art.10 DIVIETI
È vietato: affittare o dare in uso a terzi l’orto avuto in concessione, allevare e/o tenere in custodia animali nell’orto, utilzzare pannelli in laminato truciolare per qualsiasi uso, tenere nell’orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami,inerti,ecc.), commerciare i prodotti coltivati nell’orto, effettuare allacciamenti alla rete elettrica, idrica, scaricare materiali inquinanti e rifiuti, internamente ed attorno all’orto, produrre rumori molesti, installare chiusure di qualsiasi genere all’entrata, bruciare stoppie e rifiuti, superare l’altezza di m 1,5 con eventuali paletti di sostegno delle piante, occultare la vista dell’orto con teli plastici, steccati, siepi e simili, usare l’acqua per scopi diversi dall’annaffiatura del terreno, installare elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto, usare e tenere in deposito antiparassitari chimici, prodotti erbicidi di qualsiasi tipo; considerato il contesto e la vocazione prettamente naturale (biologica degli orti), è vietato l’utilizzo di qualsiasi sostanza chimica, spargere qualsiasi sostanza che crei cattivo odore, affiggere, all’interno dell’area, comunicazioni di qualsiasi tipo senza parere scritto del proprietario, l’ingresso agli orti a persone estranee, se non accompagnate da un affidatario, che si renderà responsabile delle stesse, svolgere all’interno degli orti e degli spazi comuni attività di carattere personale o che comportino il consumo di acqua, non inerenti l’attività di coltivazione degli orti stessi. Ingresso, ad insindacabile giudizio del proprietario è consentito a cani educati, condotti al guinzaglio e solo per il tempo di permanenza del contadino nell’orto. Qualora creino disagi, rumori o qualsiasi fastidio, verrà interdetto il loro ingresso.
Art.11 VIGILANZA
Il controllo sulla corretta gestione dell’orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati sono a carico del concedente e dei propri incaricati. Pertanto i concessionari devono consentire l’accesso agli stessi per effettuare le dovute verifiche. Copia del codice l’accesso verrà consegnata alla firma del contratto. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio o incidente che il cessionario possa patire, non è imputabile al concedente che declina qualsiasi responsabilità civile e penale su eventuali danni o incidenti a persone e cose.
Art. 12 REVOCA
L’inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente regolamento comporterà la revoca della concessione.
per accettazione