I Nuovi Obblighi del Preposto
Modifiche al D.Lgs. 81/08 introdotte dalla Legge 215/2021 – In vigore da gennaio 2022
La Legge n. 215/2021, di conversione del DL 146/2021, ha apportato rilevanti modifiche al Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), ridefinendo in maniera significativa ruolo, obblighi e modalità di nomina del preposto. Queste innovazioni pongono il preposto in una posizione sempre più centrale nel sistema della prevenzione aziendale.
Con l’introduzione della nuova lettera b-bis all’articolo 18 del D.Lgs. 81/08, è ora previsto che il datore di lavoro e i dirigenti siano obbligati a individuare formalmente uno o più preposti per lo svolgimento delle attività di vigilanza di cui all’art. 19.
Il testo precisa anche che:
I contratti collettivi possono prevedere un emolumento per tale funzione.
Il preposto non può subire alcun pregiudizio in conseguenza dello svolgimento delle sue funzioni.
Questa previsione introduce due temi rilevanti:
La nomina del preposto diventa obbligatoria e sanzionabile penalmente.
La possibilità di un compenso specifico potrebbe rendere il ruolo "professionalizzante", in contrasto con la definizione tradizionale del preposto come lavoratore che sovrintende l’attività altrui in virtù di competenze ed esperienza, ma senza assumere nuove qualifiche professionali.
Pur in attesa di chiarimenti ufficiali, diverse fonti (tra cui confronti con funzionari di enti di controllo) ritengono che non sia necessario procedere alla nomina nei casi in cui, per struttura organizzativa, tale figura non sia prevista.
L’articolo 19 è stato integrato con nuovi compiti operativi, in particolare per situazioni legate a comportamenti non sicuri, inidoneità di mezzi o attrezzature e condizioni di pericolo. Il preposto, oggi, ha l’obbligo di:
Intervenire immediatamente per correggere comportamenti non conformi.
Interrompere l’attività lavorativa, informando i superiori, qualora le non conformità permangano.
Sospendere temporaneamente il lavoro e segnalare tempestivamente eventuali carenze nei mezzi, attrezzature o condizioni di rischio.
In questo scenario, il preposto diventa il garante operativo del rispetto delle misure di sicurezza, con un ruolo centrale e operativo, distinto dalla "alta vigilanza" esercitata dal datore di lavoro o dal dirigente, come osservato anche nella nota interpretativa di Confindustria.
La modifica all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 impone anche che, in caso di appalto o subappalto, il datore di lavoro debba comunicare al committente i nominativi dei preposti designati. Ne deriva che:
Almeno un preposto deve essere formalmente presente e formato in ogni cantiere.
È opportuno, per le aziende che operano frequentemente in appalto, costituire un gruppo di preposti per assicurare la presenza continua su più cantieri.
Le modifiche all’articolo 37 rafforzano gli obblighi formativi:
Formazione obbligatoriamente in presenza (non è ammessa la modalità e-learning).
Aggiornamento con cadenza biennale, in sostituzione dell’attuale quinquennale.
Inoltre, è stato annunciato l’aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione, con previsione di obblighi formativi anche per i datori di lavoro, entro il 30 giugno 2022.
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