Protocollo del 6 aprile 2021 – Aggiornamento delle misure di contrasto al Covid-19 nei luoghi di lavoro
Il 6 aprile 2021 è stato pubblicato il nuovo Protocollo condiviso per l’aggiornamento delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Questo aggiornamento, a quasi un anno di distanza dal precedente, ha l’obiettivo di armonizzare e integrare le numerose disposizioni emanate nel corso della pandemia.
Il principio cardine del protocollo resta il distanziamento interpersonale, che continua a rappresentare la prima linea di prevenzione. Nei luoghi di lavoro, si raccomanda quindi di limitare il più possibile la compresenza di persone, riducendo gli assembramenti, in particolare negli ambienti comuni.
Una delle novità più significative riguarda l'organizzazione delle sospensioni dal lavoro per cassa integrazione, che dovrà avvenire, laddove possibile, attraverso la rotazione del personale coinvolto. L’obiettivo è assicurare equità nel trattamento economico e lavorativo dei dipendenti, evitando disparità prolungate. Inoltre, nel protocollo viene adottata l’espressione “lavoro agile” in sostituzione del meno preciso “smart working”.
Un aggiornamento rilevante è anche il recepimento della circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 in materia di isolamento e quarantena. A partire da questo protocollo, tale circolare costituisce il riferimento unico per la gestione dei rientri in azienda, eliminando la necessità del certificato di avvenuta negativizzazione, a eccezione di un caso: i lavoratori positivi da più di 21 giorni potranno rientrare solo previa effettuazione di tampone (molecolare o antigenico) con esito negativo.
In tema di igiene e sanificazione degli ambienti, si consolida l’allineamento alle indicazioni della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, integrata dalla circolare n. 17644 del 22 maggio 2020. Quest’ultima fornisce istruzioni specifiche per la sanificazione di ambienti non sanitari dove non vi siano stati casi confermati di Covid-19.
Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, viene confermata l’equiparazione delle mascherine chirurgiche ai DPI previsti dal D.Lgs. 81/2008. L’uso della mascherina rimane obbligatorio in tutti gli ambienti condivisi, al chiuso o all’aperto, indipendentemente dalla possibilità di mantenere il distanziamento di almeno un metro. L’unica eccezione ammessa riguarda i lavoratori che operano in isolamento effettivo, ad esempio in uffici ad uso esclusivo.
L’obbligo di utilizzo della mascherina si estende anche alle riunioni in presenza, consentite solo se necessarie e in assenza di alternative da remoto.
Tornano inoltre ammissibili le trasferte, sia nazionali che internazionali, a condizione che il datore di lavoro, in collaborazione con l’RSPP e l’eventuale medico competente, effettui una valutazione specifica. Tale valutazione deve tenere conto della destinazione, della tipologia dell’attività lavorativa prevista e di tutti i fattori di rischio legati alla trasferta.
Infine, in ambito formativo, viene confermata la possibilità di erogare la formazione a distanza (videoconferenza), laddove non siano previste prove pratiche. Le attività formative in presenza sono consentite, ma devono essere svolte nel rispetto rigoroso delle misure previste dalla normativa vigente per la prevenzione del contagio.