Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR) entrano in vigore importanti aggiornamenti in materia di formazione, con particolare riferimento alla figura del datore di lavoro, così come definito dal D.Lgs. 81/2008. L’obiettivo è rafforzarne il ruolo nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attribuendogli percorsi formativi più specifici e articolati.
Struttura del corso di formazione
Il nuovo corso per datori di lavoro si articola in due moduli principali, per una durata minima complessiva di 16 ore:
Modulo giuridico-normativo, incentrato su obblighi, responsabilità, deleghe e ruoli degli organi di vigilanza;
Modulo organizzativo-gestionale, dedicato alla valutazione dei rischi, prevenzione, gestione delle emergenze, formazione, informazione e strumenti di consultazione.
In aggiunta, per i datori di lavoro di imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei o mobili (ai sensi dell’art. 97, co. 3-ter, D.Lgs. 81/08), è previsto un terzo modulo specifico denominato “Cantieri”, della durata di 6 ore, che affronta compiti e responsabilità in ambito cantieristico.
Aggiornamento periodico
Il percorso formativo prevede un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore, che deve trattare:
le principali novità normative e tecniche;
eventuali aggiornamenti nella valutazione dei rischi;
aspetti relativi al miglioramento continuo della gestione della sicurezza.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia seguito anche il modulo “Cantieri”, l’aggiornamento deve includere anche i temi specifici trattati in tale modulo.
Modalità di erogazione
I corsi possono essere svolti:
in presenza,
in videoconferenza sincrona,
in modalità e-learning, ove previsto.
Verifica finale dell’apprendimento
Al termine del corso è prevista una verifica delle competenze acquisite. Può essere somministrato un test di 30 domande a risposta multipla, considerato superato se almeno il 70% delle risposte è corretto. In alternativa, è possibile effettuare un colloquio individuale.
Per l’aggiornamento, la verifica può avvenire con un test ridotto a 10 domande, con gli stessi criteri di superamento, oppure con un colloquio.
Disposizioni transitorie
I datori di lavoro devono completare il nuovo corso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo del 17 aprile 2025. Tuttavia, i corsi già svolti prima della sua entrata in vigore restano validi, a condizione che i contenuti siano coerenti con le nuove disposizioni. In tal caso, l’obbligo di aggiornamento decorrerà dalla data indicata sull’attestato.