Il Nuovo CCNL Edilizia – Novità in Materia di Formazione
Con l’entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Edilizia, è stata introdotta un’importante modifica in materia di formazione sulla sicurezza nei cantieri. La principale novità riguarda la frequenza degli aggiornamenti formativi, che non sarà più quinquennale ma triennale, con una durata minima di 6 ore.
A partire dall’entrata in vigore della nuova disposizione, tutti i lavoratori edili, indipendentemente dal livello di rischio, dovranno effettuare l’aggiornamento della formazione ogni 3 anni. La periodicità triennale si applica dal primo aggiornamento successivo a quello in scadenza al momento dell’entrata in vigore del nuovo CCNL.
Sebbene la formazione generale e specifica dei lavoratori sia ancora regolata dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, per il settore edile entra ora in vigore il "Protocollo Formazione e Sicurezza", allegato II del nuovo CCNL, che definisce la nuova cadenza triennale.
Un punto importante riguarda le verifiche da parte degli enti ispettivi, in particolare le ASL. Con la depenalizzazione dell’articolo 509 del Codice Penale (avvenuta con il D.Lgs. 507/1999), le ASL non sono più competenti a sanzionare direttamente il datore di lavoro per il mancato aggiornamento secondo il CCNL edilizia.
Infatti, l’art. 59 del D.Lgs. 507/1999 ha inserito un nuovo art. 19-bis che attribuisce tale competenza al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, oggi esercitata tramite l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Pertanto:
Se un datore di lavoro segue ancora la cadenza quinquennale prevista dalla normativa generale (art. 37 del D.Lgs. 81/2008), non può essere sanzionato dalla ASL, né tantomeno se la sua associazione non ha aderito al nuovo CCNL.
L’ASL, qualora riscontri una non conformità al CCNL, può solo trasmettere una segnalazione all’INL.
Solo l’INL ha titolo per contestare eventuali violazioni in materia di formazione secondo il nuovo contratto.
Inoltre, in caso di controllo da parte della ASL, non è applicabile la sanzione prevista dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008se l’ispettore agisce in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, poiché si tratta di materia ora di competenza amministrativa e non penale.
L’introduzione della formazione triennale obbligatoria per i lavoratori edili rappresenta un cambiamento sostanziale nella gestione della sicurezza nei cantieri. Tuttavia, è fondamentale distinguere tra l’obbligo previsto dal CCNL e la normativa vigente a livello statale, soprattutto in relazione alle competenze degli enti di vigilanza.
Solo l’INL è legittimato ad irrogare sanzioni amministrative per la mancata applicazione di quanto previsto dal nuovo CCNL. Le ASL, pur potendo segnalare le irregolarità, non possono procedere autonomamente con sanzioniin caso di mancato aggiornamento triennale.