misure per il contenimento della crisi socioeconomica derivata dall’emergenza sanitaria da Covid_19 che ha generato il protrarsi della sospensione o della riduzione delle attività lavorative per gli anni 2020 e 2021.
L’indennità una tantum è prevista a favore di ditte e lavoratori autonomi, con o senza partita iva, nello specifico:
a. Soggetti che operano nel settore armatoriale di navi minori a scopo turistico
b. Soggetti che operano nel commercio al dettaglio di armi e munizioni
c. Soggetti che operano che gestiscono attività occasionali di B&B senza partita IVA, purché rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 16 della L.R. n. 16/2017
d. Soggetti che rientrano nelle libere professioni (ad eccezione di quelle sanitarie)
e. Soggetti che operano nel settore degli studi tecnici professionali di progettazione (ivi compresi i liberi professionisti, quali architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, geologi ed ingegneri)
f. Collaboratori sportivi, impiegati con rapporto di collaborazione e altre forme contrattuali, presso le federazioni e associazioni sportive che hanno dovuto sospendere o cessare le attività
g. Giornalisti e pubblicisti iscritti al relativo albo professionale, che esercitano la professione in via prevalente
h. Operatori degli spettacoli pirotecnici e I soggetti operanti in Sardegna nel settore del wedding planner.
L’indennità una tantum è quantificata:
• in Euro 7.000,00 per ciascuno dei soggetti di cui alle lettere da a) fino ad h), ad eccezione della lett. c);
• in Euro 3.000,00 per i soggetti che gestiscono attività occasionali di B&B senza partita IVA, di cui alla lett. c).
La presentazione delle Domande di Indennità Telematica (DIT), potrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l’applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) all’indirizzo: www.sardegnalavoro.it, a partire:
• dalle ore 10:00 del 4 luglio 2022 e fino alle ore 23:59 del 18 luglio 2022, per i soggetti proponenti di cui alle lettere da a) fino ad h), ad eccezione della lett. c);
•dalle ore 10:00 del 5 luglio 2022 e fino alle ore 23:59 del 18 luglio 2022, per i soggetti che gestiscono attività occasionali di B&B senza partita IVA, di cui alla lett. c).
Si comunica che è disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta dell’indennità una tantum pari a 200 euro prevista dall’articolo 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
Indennità una tantum per i lavoratori autonomi occasionali;
Indennità una tantum per i lavoratori domestici;
Indennità una tantum per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo);
Indennità una tantum per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.
I lavoratori domestici, che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 (art. 32, comma 8) e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021, possono presentare la domanda per l’accesso all’indennità una tantum fino al 30 settembre 2022, mentre l’erogazione è prevista dal mese di luglio 2022.
Per le altre categorie di lavoratori sopra richiamate il termine di presentazione è stabilito al 31 ottobre 2022; si rammenta, inoltre, che per queste tipologie di lavoratori, la domanda deve essere effettuata solo in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina sopra richiamata e qualora non siano già destinatari dell’indennità una tantum ad altro titolo. I pagamenti saranno effettuati secondo la calendarizzazione prevista nella circolare n. 73/2022.
Una volta presentata la domanda, accedendo alla medesima procedura, sarà possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario. Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore; • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); • Carta nazionale dei servizi (CNS)
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO AI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 - Parte Seconda
Scadenza 18 luglio 2022
La finalità di tale intervento è quella di offrire un supporto prioritariamente a quelle famiglie che non hanno i requisiti per accedere al REIS e al Reddito di Cittadinanza ( RdC) o altre forme di aiuto e che si trovano, a causa delle conseguenze economiche sociali della pandemia COVID-19, in una situazione di disagio socio-economico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi sociali.
DESTINATARI
Possono accedere a tale misura i soggetti di cui all’art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., ossia:
Nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione.
REQUISITO DI ACCESSO
Per accedere all’intervento in oggetto, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso
di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) non superiore ad € 15.000,00
– PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire improrogabilmente entro il 18/07/2022 attraverso il seguente link: https://sarule.selfcaressc.it
Alla domanda, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, l’utente dovrà allegare la seguente documentazione obbligatoria:
copia fronte retro del documento d’identità del richiedente in corso di validità e del codicefiscale;
copia attestazione ISEE ordinario 2021 o ISEE corrente in corso di validità privo diomissioni;
ricevuta di presentazione della domanda del Reddito di Cittadinanza;
eventuale ricevuta di esito negativo o di decadenza del Reddito di Cittadinanza;
regolare permesso di soggiorno CEE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini noncomunitari;
eventuale altra documentazione ritenuta valida per la valutazione della domanda (attestante lo stato di bisogno di cui all’art. 5 del Bando in oggetto);
copia del codice IBAN intestato e/o cointestato al richiedente.
La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo al Protocollo dell’Ente.
Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel presente avviso e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizio Sociale (tel 078476017 int. 5) o - allo sportello Informacittadino presso il Palazzo Municipale (Cell. 349 8757717) nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: lunedì 15.30 - 18.30, Martedì 09.00 – 13.00 Mercoledì 15.30 – 18.30 Giovedì 09.00 – 13.00
Bonus una tantum di 200 euro, previsto dal decreto Aiuti, spettante ai lavoratori subordinati.
I datori di lavoro, in mancanza di dichiarazione contraria da parte dei dipendenti, devono erogare il bonus insieme alla retribuzione del mese di luglio, e poi compenseranno il relativo importo in Uniemens .
Il bonus spetta a ciascun lavoratore subordinato una sola volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro.
Possono accedere all’indennità di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola eccezione dei seguenti:
rendita casa di abitazione e relative pertinenze;
trattamenti di fine rapporto;
emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
ANF, assegni familiari e assegno unico universale;
assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
indennità di accompagnamento.
Il bonus una tantum da 200 euro è fiscalmente esente.
L’indennità da 200 euro una tantum è prevista per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore che risultino tali nel mese di giugno. In entrambi i casi sarà l’INPS a erogare il contributo nel mese di luglio.
Il bonus spetta a tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, imponibile ai fini previdenziali, pari a 2.692 euro.
L’erogazione dell’indennità una tantum genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile.
Il bonus da 200 euro spetta anche a colf, baby sitter, badanti, che abbiano in corso uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022. In questo caso dovrà essere il lavoratore (non il datore di lavoro, si badi bene) a fare domanda dell’aiuto all’Inps, tramite un patronato.
Il bonus da 200 euro spetta anche ai lavoratori stagionali, dello spettacolo e a tempo determinato del turismo, già beneficiari delle indennità Covid previste per chi aveva perso o ridotto il lavoro nel 2021 (2.400 euro riconosciuti dal Dl Sostegni, 41/2021, e 1.600 euro con il Dl Sostegni bis, 73/2021). L’erogazione sarà automatica dall’Inps.
Dovranno invece fare domanda all’Istituto, con modalità da definire, i lavoratori stagionali, a termine e intermittenti che nel 2021 abbiano lavorato per almeno 50 giornate, e gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. Entrambe queste ultime categorie, devono aver avuto un reddito 2021 derivante dai rapporti di lavoro citati non superiore a 35mila euro.
Il Comune di Sarule intende sostenere le attività commerciali ed artigianali stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto.
Le domande potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 10 giugno 2022
La Carta Europea della Disabilità è il documento in formato tessera che permette alle persone con disabilità di accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o a tariffe agevolate.
La Carta Europea della Disabilità sostituisce a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali attestanti la condizione di disabilità.
Quindi per certificare la propria condizione di disabilità, a seguito dell’avvenuto riconoscimento ed accertamento da parte delle commissioni competenti, basterà esibire la Carta Europea della Disabilità e permettere la lettura del relativo QR Code.
La Disability Card può essere richiesta gratuitamente sul sito dell’INPS, tramite una procedura online, da parte del cittadino che ne ha diritto e successivamente verrà spedita a casa.
Invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata maggiore del 67%
Invalidi civili minorenni
Cittadini con indennità di accompagnamento
Cittadini con certificazione ai sensi della Legge 104/1992, Art 3 comma 3
Ciechi civili
Sordi civili
Invalidi e inabili ai sensi della Legge 222/1984
Invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%
Invalidi sul lavoro o con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa o con con menomazioni dell'integrità psicofisica
Inabili alle mansioni (ai sensi della Legge 379/1955, del DPR 73/92 e del DPR 171/2011) e inabili (ai sensi della Legge 274/1991, art. 13 e Legge 335/1995, art. 2)
Cittadini titolari di Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra
Una fotografia, formato fototessera, del titolare.
Nome, cognome, data di nascita del titolare.
Un’apposita indicazione nei casi in cui il titolare necessiti di accompagnatore o di un maggiore sostegno.
Numero seriale e data di scadenza del documento.
Un QR Code contenente UNICAMENTE le informazioni relative all'esistenza della condizione di disabilità e quindi alla validità della Card.
La scritta “EU Disability Card” in Braille.
La Carta Europea della Disabilità che potrà essere utilizzata solo dal titolare, permetterà di certificare la propria condizione di disabilità presso tutti gli uffici pubblici, sostituendo a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali.
La Carta Europea della Disabilità dà inoltre accesso gratuitamente o a tariffe agevolate quando già presenti ai seguenti luoghi:
Musei statali su tutto il territorio nazionale
Luoghi di cultura e non solo nei paesi UE aderenti al progetto (consultare i siti istituzionali nazionali)
Si auspica che l’entrata in vigore della Carta Europea della Disabilità e la sua diffusione a livello europeo, possa incentivare l’accesso a tutte le agevolazioni di beni e servizi anche attraverso specifici protocolli d’intesa o convenzioni tra l’Ufficio per le Politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e soggetti pubblici e privati.
Tutti i soggetti, pubblici, privati ed amministrazioni dello Stato che verifichino un uso improprio della card, lo segnaleranno immediatamente all’Inps che provvederà ad adottare i provvedimenti del caso.
La Carta acquisti ordinaria è concessa a cittadini dai 65 anni in su o di età inferiore a tre anni in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza (Decreto interministeriale del 3 febbraio 2014):
Cittadinanza italiana;
ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
ovvero familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
ovvero familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria.
Inoltre, il richiedente deve essere cittadino regolarmente iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale)
Sulla Carta sono accreditati 80 euro con cadenza bimestrale da utilizzare per fare la spesa o pagare gas e luce
I titolari di Carta acquisti possono, inoltre, avere uno sconto del 5% nei negozi e nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa. Lo sconto è riconosciuto esclusivamente per gli acquisti effettuati con la Carta acquisti e non è applicabile all'acquisto di specialità medicinali o per il pagamento di ticket sanitari. Gli acquisti con la Carta, presso le farmacie convenzionate e attrezzate, danno anche il diritto alla misurazione gratuita della pressione arteriosa e del peso corporeo.
Lo sconto è cumulabile con altre iniziative promozionali o sconti applicati a tutta la clientela, oltre a quelle riservate ai titolari di carte fedeltà rilasciate dai negozi stessi (ad esempio, dai supermercati).
I soggetti privati possono anche effettuare versamenti a titolo spontaneo e solidale sul fondo destinato alla Carta acquisti.
Per avere diritto alla Carta, i cittadini dai 65 anni in su devono avere, inoltre, i seguenti requisiti economici:
non godere di trattamenti o, nell'anno di competenza del beneficio, godere di trattamenti di importo inferiore a 7.120,39 euro per l'anno 2022 se di età compresa tra 65 anni e 69 anni o a 9.493,86 euro per l'anno 2022 dai 70 anni in su. Nel caso in cui una quota dei trattamenti sia collegata alla situazione reddituale del pensionato, il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a tali soglie. Il decreto interministeriale dell’allora Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 settembre 2008 e successive integrazione e modificazioni, adottato ai sensi dell’art. 81 comma 33 della legge 6 agosto 2008 n. 133, ha previsto che debbano essere considerati unitamente ai redditi personali, trattamenti, pensionistici o assistenziali, anche se non fiscalmente imponibili, che cumulati ai relativi redditi propri, non devono superare la soglia stabilita annualmente;
avere un ISEE in corso di validità inferiore a 7.120,39 euro per l'anno 2022;
non essere, da soli o insieme al coniuge, intestatari di più di una utenza elettrica domestica, di più di una utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas;
non essere, da soli o insieme al coniuge, proprietari di più di due autoveicoli, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili che non siano ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%;
non essere, da soli o insieme al coniuge, titolari di un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro come rilevato nella dichiarazione ISEE ;
non essere fruitori di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni perché ricoverati in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.
I bambini di età inferiore a tre anni (in questo caso il titolare della Carta è un esercente patria potestà):
devono avere un ISEE in corso di validità inferiore a 7.120,39 euro per l’anno 2022;
non devono essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari intestatari di più di un’utenza elettrica domestica, di più di un’utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas, di più di due autoveicoli;
non devono essere proprietari, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%;
non devono essere titolari, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari, di un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro come rilevato nella dichiarazione ISEE .
Le borse di studio sono disponibili, per le famiglie degli studenti beneficiari trasmessi dalle seguenti Regioni, presso qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale.
Per tutti gli studenti individuati dalla propria Regione come beneficiari a.s. 2020/2021, il termine per effettuare la riscossione è stato fissato fino al giorno 31 marzo 2022.
Per riscuotere la borsa di studio è necessario recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale senza necessità di utilizzare o esibire la Carta dello Studente IoStudio, ma semplicemente richiedendo all'operatore di sportello di incassare un "Bonifico domiciliato" erogato dal Ministero dell'Istruzione.
Si prega di continuare a leggere con attenzione le informazioni riportate di seguito.
Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore che esercita la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci, si rechi in Ufficio Postale munito di:
dell'originale del proprio documento di identità in corso di validità, ciò per l'identificazione;
dell'originale del proprio codice fiscale;
dell'originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della borsa di studio;
dell'originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio;
copia compilata della dichiarazione sostitutiva (clicca qui per scaricare la dichiarazione sostitutiva) da firmare esclusivamente davanti all'operatore dell'ufficio postale.
La dichiarazione sostitutiva è necessaria per auto-dichiarare l'idoneità ad esercitare l'atto di riscossione della borsa di studio in qualità di soggetto esercente la responsabilità genitoriale.
Bando Pubblico per la presentazione delle Domande di ammissione al Bonus Sociale Idrico Integrativo rivolto agli utenti del Servizio idrico Integrato(SII) residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa S.p.a, che versano in condizioni socio-economiche disagiate. Tale Bonus Integrativo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al Bonus Sociale Idrico Nazionale.
Il Bando è finalizzato all’individuazione dei beneficiari di agevolazioni economiche, sotto forma di rimborsi tariffari, in favore delle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nel Comune di Sarule che versano in condizioni socio-economiche disagiate.
Requisiti di Ammissione al BONUS Sociale Idrico Integrativo
Sono ammessi alla misura del BONUS Sociale Idrico Integrativo i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in un’utenza indiretta, che:
Siano residenti nel Comune di Sarule;
Abbiano un Contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato;
Abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 20.000,00 Euro;
Gli utenti del Servizio Idrico Integrato in possesso dei requisiti devono presentare istanza, debitamente compilata e sottoscritta, al Comune di Sarule entro e non oltre il giorno 30 Maggio 2022 (a pena di esclusione), conformemente a una delle seguenti modalità:
Info e presentazione delle domande: INFORMACITTADINO COMUNE DI SARULE
I cittadini che versano in stato di bisogno e/o di difficoltà economica, possono presentare Domanda per l’accesso alle “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” come sotto dettagliato:
1) acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.
2) pagamento di utenze domestiche ( luce, acqua, TARI).
3) beni di riscaldamento, quali pellet, legna, gasolio, bombole gas e altre fonti di riscaldamento, rendicontabili con fattura o ricevuta fiscale o dichiarazione dell’esercente con allegato scontrino indicante il genere di prodotto acquistato.
4) canoni di locazione.
Requisiti di accesso
Possono presentare Domanda coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti, nessuno escluso:
- Residenza nel Comune di Sarule alla data della presentazione della Domanda;
- Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato extracomunitario deve essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- ISEE Ordinario o Corrente, in corso di validità e privo di omissioni, non superiore ad €.12.000,00;
- Patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE non superiore a € 20.000,00;
È un contributo mensile, a domanda, in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili.
Il contributo spetta a uno dei genitori disoccupati o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
Si precisa che per:
“nuclei familiari monoparentali” si intendono i nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
“genitore disoccupato” si intende la persona priva d’impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro all’anno o da lavoro autonomo 4.800 euro all’anno;
“genitore monoreddito” si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale.
A favore del genitore in possesso dei requisiti è previsto un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Il contributo è riconosciuto a seguito della domanda del genitore al quale, in caso di accoglimento, verrà accreditato, con cadenza mensile, un importo di 150 euro al mese per l’intera annualità.
Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l’importo riconosciuto sarà pari rispettivamente:
300 euro al mese nel caso di due figli;
500 euro al mese nel caso in cui i figli siano più di due.
Il contributo è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza e non concorre alla formazione del reddito.
Il pagamento mensile dell’assegno viene effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN
La domanda può essere presentata dal genitore che al momento della presentazione risulti cumulativamente in possesso dei seguenti requisiti:
essere residente in Italia;
disporre di un valore ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con figli minori è richiesto l’ ISEE minorenni che, in caso di nuclei composti da genitori coniugati, coincide con l’ ISEE ordinario;
essere disoccupato o monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale;
fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE , in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
La domanda per il contributo ai genitori con figli con disabilità è annuale e deve essere presentata all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ognuno degli anni 2022 e 2023 esclusivamente in via telematica.
Solo per le domande presentate nel 2022, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di voler presentare domanda anche per il 2021 attestando, per questo ultimo anno, il possesso di tutti i requisiti previsti. L’istruttoria delle domande di competenza del 2021 verrà completata comunque entro il 2022 ed entro il medesimo anno si provvederà al pagamento di tutte le mensilità maturate.
L'indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate.
La prestazione spetta a:
operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
piccoli coloni;
compartecipanti familiari;
piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:
le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.
L'indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% dell'indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato l'indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione.
L'interessato, contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola, può richiedere l'ANF (Assegno al Nucleo Familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di cinque anni. I requisiti relativi al reddito e alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
L'INPS eroga l'assegno per il nucleo familiare sull'indennità di disoccupazione spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo determinato, sull'attività lavorativa dipendente prestata nel settore agricolo. La percezione dell'assegno è legata alla durata dell'attività lavorativa.
Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’Assegno:
il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:
per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
svolga il servizio civile universale;
per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ ISEE in corso di validità.
L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa.
L’importo dell’Assegno unico e universale viene determinato in base all’ ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.
In particolare, è prevista:
una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro).
Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.
L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
L’Assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Inoltre è compatibile con il Reddito di Cittadinanza. Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’Assegno è erogato, con le stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla carta RdC di cui gli stessi sono in possesso.
La domanda per l’Assegno unico e universale è annuale, comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo e può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati.
La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato.
Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.
Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.
Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, l’Assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.
Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ ISEE al momento della domanda.
Si informano i cittadini interessati che con delibera numero 50/44 del 28/12/2021, la Regione Autonoma della Sardegna ha disposto la continuità per l'anno 2022 dei piani personalizzati L. 162/98 in essere al 31/12/2021.
Per il periodo dal 01/05/2022 al 31/12/2022 il valore dei piani dovrà essere riparametrato in base all'attestazione ISEE 2022, che verrà richiesta dall'ufficio comunale competente.
Nuove richieste e rinnovi dal 1 gennaio 2022 tramite SUS, lo Sportello unico dei servizi della Regione Sardegna: sus.regione.sardegna.it Accedi con SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
COSA OCCORRE:
In caso di necessità di assistenza dopo l’accesso chiama 079 9149301 ISEE aggiornato al 2022 CERTIFICAZIONE di invalidità
Puoi delegare la richiesta ad una persona di fiducia
Per maggiori informazioni contatta gli uffici regionali ai numeri: 070 606 6363 – 7327 – 7099 o manda una email a agevolazionitariffarie@regione.sardegna.it
trasp.urp@regione.sardegna.it o una pec a trasporti@pec.regione.sardegna.it
www.sardegnamobilita.it
È il nuovo incentivo per favorire l’acquisto di apparati compatibili con il nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre DVB-T2 - HEVC MAIN 10.
Il bonus rottamazione TV è un’agevolazione di cui si può beneficiare rottamando contestualmente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018, data di entrata in vigore dello standard di codifica HEVC MAIN 10.
Il nuovo bonus, infatti, è finalizzato a favorire la sostituzione degli apparecchi televisivi obsoleti attraverso un corretto smaltimento dei rifiuti elettronici, in un’ottica di tutela dell’ambiente.
L’incentivo per la rottamazione è rivolto a tutti i cittadini residenti in Italia senza limiti di ISEE
L’agevolazione è comunque legata al nucleo familiare in quanto è concesso un solo bonus per l’acquisto di un televisore a famiglia.
Per usufruire del contributo è necessario essere in possesso di 3 requisiti:
essere residenti in Italia
rottamare correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018
essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione.
Hanno inoltre diritto al Bonus le persone fisiche residenti in Italia che al 31 dicembre 2020 risultino di età pari o superiore a 75 anni e che, in conformità con quanto stabilito dall’art. 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007, siano esenti dal pagamento del canone al servizio di radiodiffusione in quanto aventi un reddito familiare annuo non superiore a 8 mila euro.
Il bonus consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto, fino ad un importo massimo di 100 euro.
Prima di procedere alla rottamazione, bisogna scaricare e compilare il modulo di autodichiarazione che certifichi il corretto smaltimento.
La rottamazione può essere effettuata direttamente presso i rivenditori aderenti alla iniziativa presso cui si acquista la nuova televisione, consegnando al momento dell’acquisto la TV obsoleta.
In tal caso sarà poi il rivenditore a occuparsi del corretto smaltimento dell’apparecchio fruendo di un credito fiscale pari allo sconto applicato all’acquirente.
In alternativa, si può consegnare la vecchia TV direttamente in una isola ecologica autorizzata, prima di recarsi ad acquistare la nuova. In questo caso, l’addetto del centro di raccolta RAEE deve convalidare il modulo, che certifica l’avvenuta consegna dell’apparecchio. Con il modulo firmato l’utente potrà recarsi nei punti vendita aderenti e fruire dello sconto sul prezzo di acquisto.
Per verificare che una TV o un decoder rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus è a disposizione dei cittadini una lista di prodotti “idonei”.
Agevolazione per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi TV con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC)
Il Bonus TV - Decoder, con valore fino a 30 euro, è un'agevolazione per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, nonché per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare.
Il Bonus TV - Decoder è disponibile fino al 31 dicembre 2022 o all'esaurimento delle risorse stanziate.
Il Bonus TV - Decoder è riservato alle famiglie con ISEE fino a 20 mila euro.
Il bonus viene erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto acquistato.
Per ottenere lo sconto, i cittadini devono presentare al venditore una richiesta per acquistare una TV o un decoder beneficiando del bonus.
A tal fine devono dichiarare di essere residenti in Italia e di appartenere ad un nucleo familiare di fascia ISEE che non superi i 20.000 euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus. I dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.)