LPU

Si distinguono due tipologie di procedimento:

  1. ex art 165 cp - sospensione del procedimento
  2. ex art 168 bis cp - sospensione condizionale della pena

La persona sottoposta a tali procedimenti vanno assicurate presso l'INAIL e iscritte in apposito registro con annotazione giornaliera delle presenze

Messa alla prova LPU - L. 689/1981

Con la sospensione del procedimento, ai sensi degli art. 53 e ss della L. 689/1981 l'imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) per lo svolgimento di un programma di trattamento che preveda come attività obbligatorie:

  1. l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione gratuita in favore della collettività;
  2. l’attuazione di condotte riparative, volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato;
  3. il risarcimento del danno cagionato e, ove possibile, l’attività di mediazione con la vittima del reato.

Chi può chiederla

Possono accedere alla misura gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del c.p.p..

Non può essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c. p..

Il programma può prevedere l’osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell’imputato e relativi ai rapporti con l’ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.

Affidamento in prova al servizio sociale - L. 354/1975

E’ la più ampia tra le misure alternative alla detenzione, ed è regolato dall’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”.

Viene concesso dal Tribunale di Sorveglianza e contempla la fuoriuscita dal (ovvero il non ingresso nel) circuito penitenziario: il condannato può così scontare la pena fuori dal carcere, nel rispetto di programmi e prescrizioni, “mettendo alla prova” il proprio reinserimento nella vita sociale con l’aiuto dell’apposito servizio sociale del Ministero della giustizia, chiamato Ufficio esecuzione penale esterna (Uepe).

  • Possono essere affidati in prova al servizio sociale i condannati la cui pena detentiva (o residuo di essa) non superi i tre anni; se vi è tata detenzione (anche in misura cautelare) è i limite è di 4 anni.
  • L’affidamento in prova può essere concesso se il comportamento del condannato e l’osservazione della sua personalità effettuata da operatori specializzati permettono di ritenere tale misura alternativa utile alla sua rieducazione e al suo reinserimento sociale.
  • Occorre inoltre che l’affidato abbia un domicilio (l’abitazione propria o di famiglia o di persone o comunità disposte a ospitarlo) e un lavoro (basta la dichiarazione di disponibilità da parte di un soggetto ad assumre il condannato se scarcerato).

L’affidato in prova potrà lavorare ma dovrà rispettare alcune prescrizioni riguardanti la dimora, la libertà di movimento (orari, tragitti), il divieto di frequentare certi tipi di persone e di locali. Sarà seguito e dovrà tenere regolari contatti con l’Uepe, che riferirà al magistrato di sorveglianza.

In caso di violazione delle prescrizioni, l’affidamento può essere revocato e il condannato completerà in carcere l’espiazione della pena.