La Rivista dedica alla Riforma del processo civile (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 in attuazione della Legge delega 26 novembre 2021, n. 206) un percorso mirato di approfondimento e confronto. I lettori avranno cos l'occasione di indagare i diversi profili e le nuove prospettive aperte dalla riforma, rintracciando agevolmente gli scritti che saranno inseriti nella presente sezione.

Il lavoro documenta l'evoluzione del funzionamento della giustizia civile nel decennio in corso, evidenziando come le misure adottate negli ultimi anni abbiano contribuito a deflazionare il nuovo contenzioso e, quindi, il carico dei pendenti. Anche il numero dei procedimenti definiti annualmente si  per ridotto nel decennio, mostrando una dinamica assimilabile a quella dei procedimenti iscritti; sulla base dei dati disponibili, tale fenomeno non sembra imputabile a una ricomposizione dei carichi di lavoro a favore di procedimenti caratterizzati da maggiore complessit. La durata dei procedimenti resta molto elevata, con differenze significative tra tribunali, che possono riflettere anche disfunzioni di natura organizzativa. L'evidenza suggerisce che la recente revisione della geografia giudiziaria non avrebbe ancora prodotto miglioramenti sotto il profilo della capacit di smaltimento degli uffici, ma avrebbe invece contribuito al calo del contenzioso ordinario nelle aree interessate.


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Il Giudice di pace statuisce in istanza unica in materia civile nelle cause il cui valore determinabile non supera fr. 5'000.-, salvo quelle di servit, locazione, sfratto dei conduttori e parit dei sessi.

Il Pretore, rispettivamente il Pretore aggiunto, statuisce in tutte le cause in materia civile di natura non patrimoniale (per esempio protezione della personalit, accertamento di paternit, ecc.), in quelle il cui valore  superiore a fr. 5'000.-, in quelle concernenti le servit, il diritto di locazione e la parit dei sessi indipendentemente dal valore litigioso. Il Pretore, rispettivamente il Pretore aggiunto, ha una competenza generale e residua, vale a dire che  competente nelle cause e negli atti di di volontaria giurisdizione che non sono esplicitamente attribuiti a un'altra autorit. Il Pretore, rispettivamente il Pretore aggiunto,  il giudice dell'esecuzione delle decisioni civili, comprese le decisioni straniere. Decide inoltre le domande di ricusa nei confronti dei giudici di pace, dei segretari assessori e degli uffici di conciliazione con sede nella sua giurisdizione territoriale, come anche quelle nei confronti del Pretore e del Pretore aggiunto della Pretura viciniore alla sua (art. 37 LOG).

La Terza Camera civile del Tribunale di appello decide come istanza unica cantonale, in via cautelare e nel merito, le vertenze in materia di propriet intellettuale (diritto d'autore, marchi, ecc.), in materia cartellistica, sull'uso di una ditta commerciale, in materia di concorrenza sleale di valore superiore a fr. 30'000.- o in cui  parte la Confederazione, sulla responsabilit civile in materia nucleare, nelle azioni giudiziarie contro la Confederazione svizzera, sulla designazione di un controllore speciale in diritto societario e nelle controversie su investimenti collettivi e borse. Nelle cause di natura patrimoniale di valore superiore a fr. 100'000.- l'attore pu portare con l'accordo del convenuto la causa direttamente alla Terza Camera civile, saltando un grado di giurisdizione.

Occorre per notare, anche se risulta difficile modificare la situazione nel breve periodo, che, rispetto ad alcuni paesi (la Germania in particolare, ma non la Francia e la Spagna) il numero dei giudici in Italia  pi basso. Il problema, per,  che, rispetto al reddito pro capite, gli stipendi dei giudici italiani risultano molto pi elevati di quelli degli omologhi tedeschi, francesi e spagnoli, soprattutto a inizio carriera, sempre sulla base di dati CEPEJ. Lo staff impiegatizio dei tribunali rimane comunque pi basso in Italia che in Germania, Francia o Spagna, il che pu costituire un ostacolo a una giustizia pi veloce.

Il tema dell'efficienza della giustizia civile  strettamente collegato al tema della competitivit del Paese. Per questo, in una fase di grave crisi economica, quale quella che ha segnato la XVII legislatura, il tentativo di rilancio dell'economia  passato anche attraverso una politica di accelerazione dei giudizi civili.

Il primo obiettivo del legislatore, tanto in XVI quanto in XVII legislatura,  stato quello di evitare di scaricare sul processo civile l'alto tasso di litigiosit del nostro Paese.

Per questa ragione sono stati introdotti metodi alternativi di risoluzione delle controversie e sono stati potenziati gli strumenti che consentono, anche a processo civile gi avviato, di uscire dal circuito giudiziario per trovare all'esterno una soluzione alla lite, equiparata negli effetti alla sentenza civile.

L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita  condizione di procedibilit dell'azione civile in specifiche materie. Viene, quindi, previsto in tali ipotesi che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ci vale:

Lo stesso provvedimento ha anche disciplinato una particolare forma di negoziazione assistita finalizzata alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio. La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro) trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

Il legislatore ha anche individuato modalit per consentire alle parti che abbiano gi avviato un contenzioso civile, addirittura raggiungendo il giudizio in appello, di trovare all'esterno del processo una composizione della loro controversia.

Per incentivare l'arbitrato l'art. 1 prevede che un decreto regolamentare del Ministro della giustizia possa stabilire riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. La previsione sembra avere finalit di incentivo al ricorso all'arbitrato, anche in considerazione delle spese gi sostenute dalle parti nel procedimento giudiziale. Lo stesso decreto potr introdurre criteri di assegnazione degli arbitrati in riferimento alle specifiche competenze necessarie nonch a criteri di rotazione negli incarichi.

Dopo i numerosi interventi della XVI legislatura (ampliamento della competenza del giudice di pace; semplificazione della sentenza; abbreviazione di termini processuali; introduzione del filtro in Cassazione e del filtro in appello; introduzione del procedimento sommario di cognizione; riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione), il tema dell'accelerazione del processo civile  stato trattato anche in XVII legislatura con alcuni provvedimenti d'urgenza che hanno introdotto misure tanto processuali quando organizzative, che di seguito si analizzano.

Inoltre, per ovviare alla crisi delle Corti d'appello, il decreto-legge 69/2013 (art. 63 e ss.) ha introdotto la figura del giudice ausiliario di Corte d'appello, nel numero massimo di 400 unit, per lo smaltimento dell'arretrato civile. Ogni giudice ausiliario dovr definire nel collegio di corte d'appello in cui  relatore almeno 90 procedimenti all'anno (per un totale di 36.000 procedimenti definiti all'anno), con una remunerazione di 200 euro a provvedimento e un tetto massimo annuo di 20.000 euro. Il decreto-legge stabilisce in 10 anni il termine massimo di permanenza nell'ufficio di giudice ausiliario. La nomina ha infatti durata di cinque anni e pu essere prorogata per un pari periodo con decreto del ministro della giustizia (l'incarico cessa comunque al compimento dei 78 anni d'et). Il decreto-legge  stato attuato con il D.M. Giustizia 5 maggio 2014. In base ai dati CSM, alla data del 21 novembre 2017 sono coperti 373 posti di giudice ausiliario. Statistiche sul numero e sull'attivit svolta nel 2016 dai giudici ausiliari sono disponibili sul sito della Direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia.

Da ultimo si segnala che la legge di bilancio 2018 ha modificato l'art. 63 del DL 69/2013 riducendo da 400 a 350 il numero dei giudici ausiliari da reclutare per lo smaltimento dell'arretrato civile nelle corti di appello. Contestualmente, il provvedimento, per favorire lo smaltimento del contenzioso fiscale presso la Corte di Cassazione, prevede il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari in Cassazione, da adibire esclusivamente ai collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria (con un massimo di 2 ausiliari per collegio). L'incarico dura tre anni e non  rinnovabile.

Da ultimo si segnala che il disegno di legge di bilancio 2018 (A.S. 2960), in corso di esame in Senato, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere nell'anno 2018, in aggiunta alle facolt assunzionali previste dalla normativa vigente, magistrati ordinari vincitori di concorso gi bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Inoltre, la legge di conversione del decreto-legge n. 117 del 2016 , ha consentito al Ministero della giustizia di procedere ad assunzioni straordinarie di personale amministrativo. In particolare, il Ministero  autorizzato:

Al reclutamento si proceder in deroga alla normativa vigente; le procedure straordinarie avranno inoltre priorit su ogni altra procedura di trasferimento all'interno del Ministero della giustizia. e24fc04721

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