“Nell’ambito delle Professioni Sanitarie sono individuate le Professioni dell’Osteopata e del Chiropratico– entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge- la definizione dell’ordinamento didattico della formazione Universitaria in Osteopatia, nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi” ed ancora – “entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge – stabiliti l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti la professione dell’osteopata, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale, nonché i criteri di valutazione dei titoli equipollenti”. Partiamo da qui, da questa Legge che non lascia spazio ad interpretazioni e soprattutto non consente margini di manovra differenti da quelli esplicitati ma, purtroppo, ancora assistiamo ad Istituti di formazione che continuano a bypassare questo dettame, per pure finalità economiche, rilasciando Diplomi e giocando sulla pelle dei propri studenti. Tutto ciò nonostante la Legge, ricordiamo nuovamente, parli chiaro e sia già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e pertanto “ignorantia legis non excusat”. Il titolo di studio (D.O.) non ha e non può avere nessun valore legale ed è, al contrario di quanto altri affermano, impossibilitato ad accedere ad una equipollenza diretta e tanto meno all’abbreviazione di corso (Specifiche sotto riportate). Venendo quindi al tema dell’equipollenza esso resta, ad oggi, quello più discusso e delicato. Infatti, coloro in possesso del solo titolo D.O. (Diploma In Osteopatia), rilasciato a studenti aventi solo il Diploma di Scuola Superiore, hanno conseguito un apprendimento definito NON FORMALE, NON NORMATO, NON OBBLIGATORIO e soprattutto realizzato al di fuori del sistema di istruzione