Con la legge di bilancio 2018 viene prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici (art. 1, comma 3, L. n. 205/2017).
In particolare, viene operata una distinzione tra gli interventi energetici realizzati, dal momento che per alcuni la detrazione è prevista nella misura del 65%, mentre per altri tale misura scende al 50%.
Grazie anche al contributo della CNA è riconosciuta la detrazione del 65%, anche per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
- impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII;
- impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- generatori d’aria calda a condensazione ovvero per l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.
La detrazione è stata, purtroppo, ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per:
- l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto. Di contro sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti con efficienza inferiore alla classe A di prodotto;
- l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
La legge di bilancio 2018 conferma che la detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021.
E’ appena il caso di ricordare che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 restano confermate le detrazioni nella misura del 70% e del 75% applicabili, rispettivamente, agli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e agli interventi volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015. L’importo complessivo della spesa non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Con la sentenza 556/2018, il Tar Toscana ha spiegato che i gazebo non precari, ma destinati a soddisfare esigenze permanenti, devono essere considerati manufatti in grado di alterare lo stato dei luoghi e aumentare il carico urbanistico. Non è rilevante la precarietà della struttura, l’amovibilità e la mancanza di opere murarie, perché a determinare il titolo abilitativo è l’utilizzo che si fa del manufatto.
Nel caso esaminato dai giudici, il gazebo aveva una superficie di 24 metri quadri, era dotato di una struttura con tubi di ferro, infissi in una piastra di cemento e di una copertura di plastica.
Si trattava, quindi, di una struttura destinata a soddisfare esigenze permanenti che alterava lo stato dei luoghi incrementando anche il carico urbanistico. Il Tar non ha preso in considerazione la precarietà strutturale del manufatto perché, come già espresso in molte pronunce, ciò che conta è l’utilizzo. Se questo non è stagionale, ma permanente, bisogna richiedere il permesso di costruire.
Lo stesso discorso vale anche per la realizzazione di un porticato. Questa volta sono stati i giudici del Tar Calabria, con la sentenza 887/2018 a pronunciarsi sul titolo abilitativo necessario per un manufatto adiacente al fabbricato esistente, realizzato con travetti in legno ancorati al pavimento con piastre di acciaio, costituito da due locali. Il manufatto era chiuso da un lato con pannelli in legno, vetro e plastica e aveva una copertura con montanti in legno e lamiera. Durante la costruzione, il Comune aveva ordinato la sospensione dei lavori edili, la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi.
Anche in questo caso, i giudici hanno affermato che ciò che caratterizza una costruzione precaria non sono i materiali impiegati o il tipo di fissaggio a terra, ma l’uso cui è destinata. Dal momento che il portico doveva essere utilizzato per un’attività commerciale, il Tar ha presunto un utilizzo permanente.
Allo stesso tempo, l’opera non è stata classificata come pertinenza perché di dimensioni rilevanti rispetto alla costruzione principale e quindi in grado di aumentare il carico urbanistico nella zona.
Se la giurisprudenza è unanime nell’affermare che il titolo abilitativo necessario per un intervento è determinato dall’utilizzo (temporaneo o permanente) che si intende fare dell’opera costruita, il primo elenco del glossario unico (DM 2 marzo 2018), contenente gli interventi di edilizia libera ed emanato ai sensi del decreto sulla Scia (D.lgs. 222/2016), conferma questa impostazione, tornando anche sul concetto di struttura e ancoraggio al suolo.
Secondo il glossario, sono opere di edilizia libera l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di gazebo di limitate dimensioni non stabilmente infissi al suolo.
Il glossario aggiunge inoltre che rientrano nell’edilizia libera le opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a 90 giorni. Tra queste, la tabella del glossario annovera i gazebo.
Questo significa che l’installazione di un gazebo rientra negli interventi di edilizia libera solo al ricorrere di determinate condizioni strutturali e di utilizzo.
Nel glossario non compare invece il portico. A prescindere dal titolo abilitativo necessario, si può quindi escludere che sia un intervento di edilizia libera.
La pubblicazione dei successivi glossari, con gli interventi soggetti a Cila, Scia e Permesso di Costruire definirà in modo uniforme a quale titolo abilitativo saranno soggetti i gazebo stabilmente infissi al suolo e i portici.
C’è poi una detrazione più alta che può essere applicata a eventuali lavori antisismici: è pari al 75% se i lavori consentono di passare a una classe di rischio inferiore, e all’85% se invece il passaggio è di due classi di rischio. Anche in questo caso, il tetto massimo di spesa è pari a 96mila euro per ogni unità immobiliare.