Regolamento del Bilancio partecipativo del Comune di Gela

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 17 Febbraio 2017

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni e finalità

Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano I 'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'Ente nelle aree e nei settori nei quali l'Ente ha competenza diretta. Considerata la Legge Regionale 38/0 112014 , n.5 e s.m.i., come definita "Legge di stabilità regionale 20 14", che nella sua contestualità normativa in materia di finanza locale relativamente ai trasferimenti in favore del Comuni dell'Isola ha modificato profondamente la disciplina regionale, prevedendo all'Art.6 la soppressione del Fondo delle Autonomie Locali e abrogato tutte le precedenti disposizioni di legge - Che stabilivano riserve a valere sullo stesso fondo. In particolare, il comma l dell'Art.6 della sopracitata L.R. n.5120 14, come modificato dal comma 2 dell'Art.6 della Legge Regionale 0710512015, n.9 "Legge di stabilità regionale2015" , ove in luogo del soppresso fondo, in forza delle prerogative statutarie in materia finanziaria, a decorrere dal 2014 è istituita una compartecipazione dei Comuni al gettito regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), calcolata annualmente applicando un'aliquota al gettito effettivo di riscossione nella Regione dell'esercizio finanziario precedente, con la previsione contestuale della creazione di un fondo perequativo comunale destinato alla realizzazione di specifiche finalità, previo obbligo da parte dei Comuni di spendere una quota pari almeno al 2 per cento delle somme trasferite con forme di democrazia partecipata, attuate promuovendo iniziative che coinvolgano direttamente la Cittadinanza per la scelta di interventi e azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo del le somme non utilizzate secondo tale finalità, quindi per il mancato rispetto di tale obbligo normativo; Con il presente regolamento viene disciplinata la sperimentazione del processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di programmazione economico finanziaria e di bilancio del Comune di Gela. Il Bilancio partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta. Rappresenta un'occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione nella possibilità. da parte dei cittadini, di incidere sulle scelte istituzionali da parte dell'Amministrazione. Il Comune di Gela, pertanto riconosce alla cittadinanza il potere di decidere gli indirizzi di una parte della proposta del bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente regolamento. L'intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni nonché a comprendere le esigenze dell'intera col1i:ttività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.

Art. 2 - Ambiti tematici della partecipazione

Ambiti tematici della partecipazione Le voci di bilancio da sottoporre a partecipazione sono individuate sulla base delle modalità contenute nel presente regolamento. Il Sindaco e la Giunta Comunale individuano annualmente nel contesto del bilancio di previsione e nelle successive fasi, le aree tematiche e l'entità delle risorse da sottoporre alla procedura partecipata. Per motivi di equilibri di bilancio sono escluse le: proposte che, pur pertinenti alle aree tematiche individuate ai sensi del precedente comma, incidano negativamente sulla parte entrata del bilancio di previsione.

Art. 3 - Aventi diritto alla partecipazione

La partecipazione è un diritto della popolazione della comunità. Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune di Gela, ovvero:

a) Tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

b) Le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale.

CAPO II

PROCEDURA PARTECIPATA

Art. 5 - Istituti e forme della partecipazione

L' Amministrazione comunale adotta le misure necessarie a svolgere tutte le fasi della partecipazione di cui al precedente articolo.

Art. 6 - Azioni di promozione della partecipazione

  1. L'Amministrazione comunale favorisce la partecipazione dei cittadini sia in forma individuale sia attraverso associazioni o gruppi anche informali presenti sul territorio comunale al fine di ridurre i rischi di marginalizzazione dei singoli e di categorie di soggetti.

  2. A tale fine l'Amministrazione comunale può fare ricorso a figure coadiuvanti la partecipazione quali coordinatori di bilancio partecipato, coordinatori di progetto e altre figure interne o esterne all'Amministrazione stessa volte a facilitare la partecipazione.

  3. L'Amministrazione ha il compito di rendere noto e pubblicizzare, tramite gli strumenti di volta in volta necessari, le modalità di adozione delle scelte emerse dalla procedura partecipata, le fasi di progettazione, finanziamento e realizzazione delle opere previste nel Bilancio annuale.

  4. L'Amministrazione promuove la partecipazione dei cittadini anche mediante l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

CAPO III

NORME FINALI

Art. 7 - Risorse

L' Amministrazione comunale impegna le risorse necessarie per la gestione della procedura partecipata, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale 2810 1/20 14 n.5, come modificato dal comma 2 dell'Art.6 della Legge Regionale 07/05/20 1 5, n.9.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione all'Albo pretorio dell' Ente.

Art. 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196 all'atto della raccolta dei dati personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato.

Art. 4 - Fasi e modalità della partecipazione

Il procedimento di bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:

  • Prima fase - Informazione:

a) Costituisce il primo livello di partecipazione in cui avviene la presentazione del percorso di partecipazione e dei materiali per la partecipazione. Il Comune di Gela renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di formazione di una parte del bilancio di previsione nonché della tempistica ed ogni altra informazione utile a favorire 1a partecipazione. L'informazione sarà avviata mediante la pubblicazione di un apposito awiso pubblico da far affiggere sul territorio comunale, nonché con l'inserimento dello stesso avviso nel sito internet del Comune.

  • Seconda fase - Consultazione, raccolta e valutazione delle proposte, progetti e osservazioni:

b) Costituisce il secondo livello di partecipazione ed ha una durata minima di 30 giorni in cui sono organizzati incontri pubblici e raccolti, secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione, i contributi di ogni soggetto interessato, sotto forma di osservazioni, proposte e progetti. I contributi raccolti, dopo una validazione di fattibilità tecnico-giuridica saranno sottoposti alla valutazione della cittadinanza come individuata dall'articolo 3) che potrà esprimersi a mezzo scheda di voto. Successivamente sarà predisposto dall'Assessorato al Bilancio un documento della partecipazione, quale documentazione di tutto il processo partecipato, che sarà trasmesso alla Giunta comunale per le valutazioni del caso e che ne terrà conto nella proposta di bilancio. La scheda di partecipazione potrà altresì essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito internet del Comune.

La presentazione delle osservazioni, proposte e progetti dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

  • Tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune, direttamente da parte del proponente;

  • Tramite invio per posta, preferibilmente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;

  • Tramite posta elettronica ordinaria ovvero certificata.

Le osservazioni, proposte e progetti dovranno riguardare esclusivamente le aree tematiche individuate ai sensi dell'art. 2).

Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà individuare una sola proposta, osservazione ovvero progetto. Le proposte, osservazioni e progetti presentate nei termini stabiliti nell'avviso pubblico sono verificate dai tavoli tecnici di approfondimento, composti dai dirigenti competenti in materia, dal Sindaco e dagli Assessori. Le proposte, osservazioni e progetti verranno distinti in:

1 . Segnalazioni: piccoli interventi di modesta entità che vengono immediatamente trasmessi agli uffici competenti e che non faranno parte del documento di partecipazione;

2. Interventi: opere o interventi di interesse di scala comunale e/o di scala frazioni comunali che necessitano di una istruttoria tecnica e di una valutazione di priorità.

I criteri con i quali si valutano le proposte, osservazioni e progetti sono i seguenti:

  • Chiarezza del progetto e degli obiettivi;

  • Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;

  • Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;

  • Stima dei costi;

  • Stima dei tempi di realizzazione;

  • Priorità;

  • Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;

  • Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Terza fase - Monitoraggio e documento della partecipazione:

C) Costituisce il terzo livello di partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentati, evidenziando le valutazioni generali rispetto al le proposte avanzate. A tale fine, l'Amministrazione favorisce l'accesso agli atti ed alle procedure, assicurando la trasparenza, il dialogo e l'efficienza. Tutti i dati e le informazioni relativi al processo di partecipazione, compreso l'esito dei contributi presentati, nonché le modifiche apportate agli atti durante l'intero iter sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Municipio.

Art. 10 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 24 1, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 11 - Revisione del regolamento

Le procedure descritte nel presente regolamento hanno natura sperimentale, pertanto il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificarle dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all' Albo pretorio del Comune, a norma di Legge. Il temine sperimentale è usato per sottolineare il carattere "laboratoriale", quindi di continua evoluzione. del percorso partecipativo.