STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE

“Costruire Futuro”


COSTITUZIONE – SEDE-DURATA- SIMBOLO

| Articolo 1)

E’ costituita l’Associazione Politico Culturale denominata “Costruire Futuro”, senza scopo di lucro, di seguito indicata anche come Associazione, con sede in Udine, Via Monte grappa 32; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

La sede dell’Associazione è in via Monte grappa 32, Udine; a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sia diverse sedi, intese quali estensioni operative delle attività dell'Associazione su tutto il territorio comunale o regionale, sia può essere modificata la sede legale ed operativa principale. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2)

Il simbolo che costituisce elemento essenziale di riconoscimento dell’associazione è quello raffigurato nell'immagine allegata sub. A allo statuto per formarne parte integrante e sostanziale. Esso riporta in primo piano in colore bianco la scritta “Costruire Futuro”, inserita in un cerchio blu, con nella parte laterale sinistra un semicerchio di colore giallo e sulla destra tre stelle di colore verde, bianco e rosso.

Il simbolo sopra descritto potrà essere modificato per conformarlo alle elezioni di riferimento o associato con altro simbolo. Il logo, simbolo dell'Associazione, potrà essere utilizzato in occasione di riunioni, eventi e per ogni tipo di manifestazione e ciò al fine di promuovere lo spirito e le attività dell'Associazione.

SCOPI E ATTIVITÀ’

Articolo 3)

L’Associazione ha struttura e contenuti democratici. L’Associazione non ha fine di lucro e si assume l’obbligo di conformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità e di elettività delle cariche associative, nonché alle normative vigenti in materia di associazioni.

L’Associazione, attraverso un corretto e sereno dibattito civile e politico e un confronto con tutte le componenti della società civile, ha la finalità di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, politica, culturale e amministrativa del Paese in attuazione dei valori costituzionali di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà ed uguaglianza. Obiettivo primario dell’Associazione è quello di sostenere e realizzare la crescita sociale del territorio, accogliendo le istanze dei cittadini e rispondendo alle stesse, nonché favorire lo sviluppo della comunità, compatibilmente con le risorse presenti sul territorio e con la realtà economica del paese.

Articolo 4)

L'Associazione "Costruire Futuro", per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività nonché ogni azione ritenuta più opportuna, diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti il proprio scopo, ed in particolare: a) cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio; b) organizzare incontri, convegni, dibattiti, favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci che saranno messe a confronto; c) utilizzare strumenti internet, social network, forum e presidi multimediali affini, acquisire nomi di dominio sul web; d) promuovere e/o sostenere movimenti politici, gruppi e persone, che condividano gli stessi fini, partecipare con liste di propri candidati ad elezioni amministrative; e) promuovere e diffondere la pratica di ogni attività culturale, al fine di favorire i contatti dell’Associazione, per attuare iniziative di studio e analisi delle problematiche del territorio; f) svolgere qualsiasi altra attività culturale, politica, ricreativa, lecita e che sia inerente agli scopi del sodalizio; g) in generale, esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati, avvalendosi, per queste e per tutte le attività sopra descritte e che comunque porrà in essere, di risorse e competenze proprie , della consulenza di esperti o collaboratori esterni.

Articolo 5)

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

SOCI

Articolo 6)

L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, aderendo alle linee politiche, programmatiche e progettuali dell'Associazione, impegnandosi a rispettarne contenuti e finalità.

Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee e di voto. In caso di minore età, è necessaria l’autorizzazione dell’esercente la potestà genitoriale.

Gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea. Tutti gli associati, infatti, sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. E’ ritenuto ostativo all'ammissione/permanenza all'Associazione la contemporanea iscrizione ad un partito politico.

Gli Associati possono coordinare particolari settori dell’Associazione su incarico del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, tenendo presente le specifiche competenze degli associati; la nomina può essere revocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, qualora l'Associato nominato non adempia a quanto richiesto o non sia in grado di svolgere l’incarico affidatogli.

Articolo 7)

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto, che va sottoscritto, ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte .

Articolo 8)

I Soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa;

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Articolo 9)

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

- quando si rendono morosi nel pagamento della Quota Sociale senza giustificato motivo;

- quando commettano azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o quando la propria condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzi il sereno svolgimento della vita associativa;

- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

L’eventuale provvedimento di espulsione, deliberato dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10)

L’Associazione provvede alle attività statutarie con l’apporto volontaristico e non remunerato degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi privati e pubblici. I contributi degli associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari.

E’ vietata la ripartizione degli utili di gestione, anche in modo indiretto, e le eventuali eccedenze di bilancio dovranno essere destinate all'acquisto e alla gestione di beni e servizi, utili al raggiungimento dei fini della associazione, mediante reiscrizione dell'avanzo nel bilancio dell'esercizio successivo. Eventuali utili conseguiti dall’Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l’attività associativa, purché comprovate e autorizzate dal Tesoriere, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto consuntivo. Il rendiconto consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 11)

Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 12)

Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione .

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 14)

Gli organi dell’associazione sono: l'assemblea, il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

- elegge il Consiglio Direttivo;

- procede alla nomina delle Cariche Sociali;

- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo;

- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;

- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante comunicazione scritta agli associati. L’Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Articolo 15)

L’Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;

- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 16)

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 17)

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L’Assemblea, all'atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe

Articolo 18)

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Alla votazione possono partecipano tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Articolo 19)

L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Articolo 20)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l’apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Articolo 21)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri;

Articolo 22)

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;

- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;

- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;

- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;

- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di espulsione verso i Soci;

- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;

- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell’Associazione.

Articolo 23)

Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 24)

Il vice Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati fra gli Associati stessi e resta in carica per 3 (tre) anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell’Assemblea ed è rieleggibile. La nomina avviene a maggioranza dell'assemblea ordinaria. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Articolo 25)

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e rimane in carica per tutta la durata del mandato dello stesso Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. La Carica di Segretario e Tesoriere possono essere cumulabili. Il Segretario è preposto alla stesura di tutti i documenti relativi la vita dell’Associazione, dalle lettere di convocazione alle circolari interne e può, se necessario, usufruire della collaborazione di altri Associati. Il Segretario redige i verbali dell'assemblea degli Associati, delle riunioni del Consiglio Direttivo e si occupa della tenuta dei libri associativi istituiti; cura le convocazione delle assemblee degli Associati e le convocazioni del Consiglio Direttivo con i relativi ordini del giorno, mediante una delle forme previste nel presente Statuto. Il Segretario svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni dall'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del Libro dei Soci.

Articolo 26)

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e rimane in carica per tutta la durata del mandato dello stesso Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è preposto all'esecuzione materiale delle attività amministrativo-finanziarie inerenti la vita dell'Associazione. Esso può avere anche altri incarichi nell'Associazione sulla base di sue competenze o per specifiche esigenze ed, in particolare, dovrà provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese annotando tutto nell'apposito Libro di cassa. Redige l'inventario, il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale alla fine di ogni esercizio.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 27)

In caso di scioglimento l’Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 )

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci.

Articolo 29)

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Udine, il 5 novembre 2019: