STATUTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI DI ARENZANO 

CAPO I 

NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI 

Art. 1 – Istituzione 

E’ istituita nel Comune di Arenzano la Consulta dei Giovani di Arenzano, di seguito denominata Consulta, con la deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 2 – Finalità 

La Consulta è un organismo apartitico e apolitico di partecipazione e di consultazione, in riferimento alla condizione giovanile, non persegue finalità di lucro e rifiuta ogni forma di discriminazione e violenza. Tutti i membri della Consulta operano al suo interno ispirandosi ai principi del bene collettivo e non seguendo finalità specifiche personali o di gruppi di appartenenza; La Consulta si prefigge le seguenti finalità: 

Art. 3 – Funzioni e ambiti di competenza 

La Consulta è un organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale nell’ambito di iniziative riguardanti le Politiche Giovanili ed ha facoltà di presentare proposte ed esprimere, se del caso, parere non vincolante per gli organi dell’Amministrazione Comunale sulle questioni concernenti le finalità per le quali è stata istituita. La Consulta può intervenire in tutti gli ambiti che abbiano una qualche attinenza con i problemi del mondo giovanile e in particolare: 


CAPO II 

ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE 

Art. 4 - Organi 

Sono organi della Consulta: 

Art. 5 – l’Assemblea 

L’Assemblea è l’organo di indirizzo programmatico e di controllo della Consulta Giovanile. È presieduta dal Presidente della Consulta e, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Spetta al Presidente attestare la validità dell'Assemblea, regolare le modalità d’intervento e di voto. Le deliberazioni dell’Assemblea sono trascritte in apposito libro dei verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ogni aderente all’organizzazione ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia). 

Possono essere componenti dell’Assemblea: 

1. i giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni, residenti nel Comune di Arenzano, che manifestino la volontà e l’interesse al raggiungimento degli obiettivi della Consulta e che presentino la rappresentanza (con nota alla quale siano allegate le firme e documento di riconoscimento) di almeno 10 giovani nella fascia di età sopradetta. 

2. un rappresentante, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, designato da ogni associazione che ha sede legale sul territorio e che svolge attività per tale fascia di età. Inoltre ogni associazione potrà designare altri rappresentanti, per un massimo di ulteriori 3 ogni 15 soci, della fascia di età indicata (su indicazione e garanzia del Presidente), per un massimo, quindi, di 4 rappresentanti per associazione. (es.: 16 soci: 2 rappresentanti- 32 soci: 3 rappresentanti). L’associazione potrà altresì fornire due nominativi per l’eventuale sostituzione temporanea dei propri rappresentanti che, per giustificati motivi, non possono essere presenti alle assemblee. le richieste di adesione alla Consulta, indirizzate al Comune di Arenzano, mediante la compilazione di apposito modulo scaricabile al link “http://[....].it”; 

3. le nuove istanze di adesione verranno accettate una volta verificati i requisiti di ammissibilità da parte del Consiglio. 

4. eventuali dimissioni e decadenze per sopraggiunti limiti di età, avranno decorrenza immediata, esclusa la conclusione di progetti in corso di realizzazione. 

5. spetta all’Assemblea: 

Art.6 – Il Consiglio 

1. Sono componenti del Consiglio Direttivo: 

2. Il primo Consiglio è composto da 5 membri, scelti tra i componenti dell’Assemblea, eletti a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno. 

3. Nel corso della prima riunione del Consiglio si provvederà a designare un Vice Presidente ed un Segretario. 

4. I membri del Consiglio durano in carica due anni e, alla scadenza del mandato, possono essere rieletti non più di 2 volte. 

5. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 

6. Spetta altresì ai membri del Consiglio: 

a. collaborare nell’attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell’Assemblea; 

b. svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell’Assemblea, proponendo deliberazioni da adottare ed argomenti e iniziative da esaminare; 

c. mantenere i rapporti con l’Amministrazione Comunale, attraverso una relazione annuale descrittiva del lavoro svolto; 

d. mantenere i rapporti con le altre Consulte ed Enti vari per il conseguimento delle finalità di cui all’art.2 del presente Statuto. 

Art. 7 – Il Presidente 

Il Presidente è l’organo responsabile della Consulta e la rappresenta. Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio, mantiene le relazioni con le istituzioni, facilita la comunicazione all’interno dell’Assemblea. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni sono espletate dal Vice Presidente e/o dai delegati per l’occasione. Dura in carica due anni ed alla scadenza dell'incarico può essere rieletto. Resta in carica fino alla elezione del nuovo Presidente. 

Art. 8 – Il Vicepresidente 

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di impedimento. Dura in carica due anni e alla scadenza dell'incarico può essere rieletto. Resta in carica fino alla nomina del nuovo Vicepresidente. 

Art. 9 - Il Segretario 

Il Segretario redige il verbale delle sedute, delle deliberazioni e provvede ai contatti con i membri dell’Assemblea. In caso di assenza del Segretario il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni. 

Art. 10 – Commissioni di lavoro 

Eventuali Commissioni di Lavoro, composte da membri dell’Assemblea, possono essere costituite per decisione del Consiglio; La loro funzione e le loro mansioni saranno definite contestualmente alla loro costituzione. 


CAPO III 

FUNZIONAMENTO 

Art. 11 – Convocazione dell’Assemblea 

L’Assemblea si riunisce di regola almeno quattro volte l’anno, secondo una programmazione trimestrale ed ogni qualvolta se ne rilevi la necessità; 

1. La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente della stessa: 

2. La prima seduta è convocata dal Sindaco o dall’Assessore alle Politiche Giovanili o suo delegato; 

3. Le sedute successive sono convocate dal Presidente della Consulta secondo le modalità decise dal Consiglio Direttivo con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di convocazione; 

4. L’Assemblea può invitare a partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori. 

Art. 12 - Convocazione del Consiglio direttivo 

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure su richiesta motivata di un altro membro del Consiglio. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo può invitare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti o rappresentanti di Enti ed Associazioni, Sindaco, Consiglieri Comunali, Assessori, Segretario o Funzionari Comunali, senza diritto di voto. 

Art. 13 – Validità delle sedute 

La riunione in prima convocazione dell’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli stessi; Le sedute dell’assemblea sono pubbliche. 

Art. 14 – Validità delle deliberazioni 

Le deliberazioni rappresentano la manifestazione della volontà dell’Assemblea espressa mediante votazioni effettuate per alzata di mano, fatta salva l’elezione degli organi interni per la quale si procede mediante votazione a scrutinio segreto; 

1. L’Assemblea assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti; 

2. Ciascun partecipante all’Assemblea ha diritto ad un voto; 

3. Il Sindaco o il suo delegato, gli Assessori e i Consiglieri Comunali se invitati possono partecipare ai lavori dell’Assemblea senza diritto di voto; 

4. A parità di voti prevale il voto del Presidente; 

5. L’esito delle votazioni è documentato dal verbale redatto dal Segretario. 

Art. 15 – Modifiche dello Statuto 

1. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea; 

2. Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. 

Art. 16 – Sede 

La Consulta ha sede presso un locale messo a disposizione dall’Amministrazione comunale, solo per le riunioni e le commissioni di lavoro (Assemblea, Consiglio Direttivo e Commissioni) previste dal presente Statuto. 

Art. 17 – Durata 

La durata della Consulta è illimitata. 

Art. 18 – Esercizio sociale 

L’esercizio sociale ha inizio il primo Gennaio e termina il 31/12 di ogni anno 

Art. 19 - Risorse 

La Consulta non ha una dotazione finanziaria propria, ma gli eventuali progetti andranno ad insistere sulle risorse proprie del Comune secondo i regolamenti e procedure vigenti. 

Art. 20 - Norme di rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le leggi, le normative e i regolamenti vigenti; 

2. Per quanto riguarda le operazioni di voto e, più in generale, le attività della consulta giovanile, valgono le norme di autoregolamentazione approvate dall’Assemblea o dal Consiglio.